CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 14150/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 23 maggio 2023 che ha confermato la pronunzia di condanna del GUP del Tribunale cittadino per i reati di furto e danneggiamento aggravato di cui agli artt. i delitti di cui agli artt. 624 cod. pen. (capo 3) e artt. 635 - in relazione al 625 n.7 cod. pen. (capo 5). -Considerato che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta la qualificazione del reato di cui al capo 1) come consumato piuttosto che tentato è reiterativo della medesima censura dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici (pagg. 3 e 4), avendo la sentenza evidenziato che pur in presenza di un'azione tentata per una parte della refurtiva, stante la consumazione del furto con riguardo ad uno degli oggetti sottratti, tutta la condotta deve considerarsi consumata. -Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la insussistenza della ipotesi di cui all'art. 635 cod. pen. è costituito da mere doglianze in punto di fatto. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il c iglier tensore [OSCURATO:PERSONA]