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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 settembre 2026

Cassazione n. 25813/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 23178/2023Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 25813/2026Data pubblicazione 25/09/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 23178/2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio n. 2207/02/2023depositata il 17 aprile 2023.Visto l’atto depositato il 25 febbraio 2025 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienzaRoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 23178/2023Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 25813/2026Data pubblicazione 25/09/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 23178/2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio n. 2207/02/2023depositata il 17 aprile 2023.Visto l’atto depositato il 25 febbraio 2025 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienzaRoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 25813/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris