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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 38935/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 20229-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente 9 domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4346/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 20229 sez.

ML - ud. 09-11-2021 -2- RG 20229/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 29 novembre 2019, la Corte d'appello di Roma rigettava l'appello di CIA - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma di improcedibilità della sua opposizione al decreto ingiuntivo dello stesso Tribunale (al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA], della somma di C 32.348,73 per contributi al [OSCURATO:PERSONA] dal II trimestre 2011 al II trimestre 2016 e di C 17.718,31 per sanzioni), per mancata comparizione delle parti alla (prima) udienza di discussione, in assenza di prova di notificazione del ricorso;

2. essa ribadiva l'applicabilità del principio di improcedibilità del ricorso, senza necessità di accertare l'avvenuta comunicazione dalla cancelleria del decreto di fissazione di udienza, non essendo prevista, anche per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro, una comunicazione di fissazione dell'udienza, come invece dall'art. 435 c.p.c. nel caso di appello;

3. con atto notificato il 27 luglio 2020, la società ricorreva per cassazione con unico motivo, cui la [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. la ricorrente deduce violazione degli artt. 421, 291 c.p.c., per mancata assegnazione di un termine perentorio per la notificazione del ricorso in opposizione, non avendo avuto comunicazione dalla cancelleria, né altrimenti conoscenza del decreto di fissazione dell'udienza di discussione: riportandone un pregiudizio irreparabile, per la decadenza dall'opposizione, a norma dell'art. 647 c.c., del tutto similmente all'impugnazione, per cui invece ritenuta la necessità di una tale verifica ai sensi dell'art. 435 c.p.c. (unico motivo);

2. esso è fondato;

3. secondo orientamento, ormai consolidato, di questa Corte, "nel giudizio di appello soggetto al rito de/lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato con conseguente declaratoria di chiusura del processo in rito, per improcedibilità, non essendo consentito al giudice assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o RG 20229/2020 giuridicamente inesistente, senza che possa giovare all'appellante la mancata comunicazione del decreto di fissazione da parte della cancelleria quando comunque abbia acquisito conoscenza, attraverso un mezzo idoneo equipollente, della data fissata per la discussione della causa.

E tale principio è in linea con quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 15/1977, giacché la necessaria garanzia del diritto di difesa presuppone solo che la parte, alla quale è imposta un'attività processuale da compiersi entro un termine perentorio, abbia avuto conoscenza delle condizioni in presenza delle quali sorge l'obbligo di attivarsi e possa utilizzare interamente il termine previsto dal legislatore" (Cass.18 luglio 2018, n. 19083, in motivazione sub

4. e 5.; Cass. 1 aprile 2021, n. 9109, in motivazione sub 13.: entrambe con richiamo di precedenti);

4. sebbene il procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione (Cass. s.u. 30 luglio 2008, n. 20604), ben può essere, ed anzi deve, essere assimilato, sotto il profilo di improcedibilità ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, all'appello, per identità di ratio di regolamentazione, in particolare negli effetti: in virtù di una lettura, costituzionalmente legittima, di previsione dall'art. 435, secondo comma c.p.c. di comunicazione dell decreto presidenziale di fissazione dell'udienza all'appellante con decorrenza da essa del termine per la notificazione all'appellato (Corte cost. 14 gennaio 1977, n. 15); e ciò in funzione del contemperato rispetto, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, del diritto di difesa dell'opponente, diversamente pregiudicato irrimediabilmente dall'esecutorietà del decreto non opposto (art. 647 c.p.c.);

5. d'altro canto, il principio enunciato al superiore punto

3. già è stato applicato in analogo procedimento sommario eventualmente trasformabile in cognizione ordinaria, quale il giudizio di opposizione a norma dell'art. 1, comma da 51 a 57

I. 92/2012: in esso è stato, infatti, ritenuto che il giudice non possa sanzionare in rito con l'improcedibilità l'omessa notifica del ricorso, sul mero rilievo della mancata comparizione delle parti all'udienza prefissata, senza aver prima verificato d'ufficio che l'opponente abbia avuto effettiva conoscenza del decreto RG 20229/2020 di fissazione dell'udienza, da notificarsi unitamente all'opposizione nei termini previsti dall'art. 1, comma 52

I. cit., in quanto, in forza di un'interpretazione adeguatrice ai valori costituzionali e convenzionali, fondata sul generale criterio per il quale, ove sia prescritto un termine per il compimento di una certa attività processuale la cui omissione si risolva in un pregiudizio della situazione tutelata, deve essere assicurata la conoscibilità dell'atto che funge da presupposto condizionante l'onere notificatorio, sebbene la suddetta norma non preveda esplicitamente la comunicazione; dovendo essere evitato che la sua omissione si traduca in una preclusione alla prosecuzione del giudizio, con pregiudizio irreversibile dell'opponente (Cass. 12 aprile 2018, n. 9142);

6. poiché, nel caso di specie, è incontestato che il Tribunale abbia dichiarato improcedibile il ricorso per omessa notifica, sul mero rilievo della mancata comparizione delle parti all'udienza prefissata, senza procedere ad alcuna verifica in ordine all'effettiva conoscenza dall'opponente del decreto di fissazione dell'udienza, da notificarsi unitamente all'opposizione nei termini previsti dall'art. 415 per rinvio dall'art. 645 c.p.c., il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso nella Aduna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 20229-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente 9 domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4346/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 20229 sez. ML - ud. 09-11-2021 -2- RG 20229/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 29 novembre 2019, la Corte d'appello di Roma rigettava l'appello di CIA - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma di improcedibilità della sua opposizione al decreto ingiuntivo dello stesso Tribunale (al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA], della somma di C 32.348,73 per contributi al [OSCURATO:PERSONA] dal II trimestre 2011 al II trimestre 2016 e di C 17.718,31 per sanzioni), per mancata comparizione delle parti alla (prima) udienza di discussione, in assenza di prova di notificazione del ricorso; 2. essa ribadiva l'applicabilità del principio di improcedibilità del ricorso, senza necessità di accertare l'avvenuta comunicazione dalla cancelleria del decreto di fissazione di udienza, non essendo prevista, anche per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro, una comunicazione di fissazione dell'udienza, come invece dall'art. 435 c.p.c. nel caso di appello; 3. con atto notificato il 27 luglio 2020, la società ricorreva per cassazione con unico motivo, cui la [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente deduce violazione degli artt. 421, 291 c.p.c., per mancata assegnazione di un termine perentorio per la notificazione del ricorso in opposizione, non avendo avuto comunicazione dalla cancelleria, né altrimenti conoscenza del decreto di fissazione dell'udienza di discussione: riportandone un pregiudizio irreparabile, per la decadenza dall'opposizione, a norma dell'art. 647 c.c., del tutto similmente all'impugnazione, per cui invece ritenuta la necessità di una tale verifica ai sensi dell'art. 435 c.p.c. (unico motivo); 2. esso è fondato; 3. secondo orientamento, ormai consolidato, di questa Corte, "nel giudizio di appello soggetto al rito de/lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato con conseguente declaratoria di chiusura del processo in rito, per improcedibilità, non essendo consentito al giudice assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o RG 20229/2020 giuridicamente inesistente, senza che possa giovare all'appellante la mancata comunicazione del decreto di fissazione da parte della cancelleria quando comunque abbia acquisito conoscenza, attraverso un mezzo idoneo equipollente, della data fissata per la discussione della causa. E tale principio è in linea con quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 15/1977, giacché la necessaria garanzia del diritto di difesa presuppone solo che la parte, alla quale è imposta un'attività processuale da compiersi entro un termine perentorio, abbia avuto conoscenza delle condizioni in presenza delle quali sorge l'obbligo di attivarsi e possa utilizzare interamente il termine previsto dal legislatore" (Cass.18 luglio 2018, n. 19083, in motivazione sub 4. e 5.; Cass. 1 aprile 2021, n. 9109, in motivazione sub 13.: entrambe con richiamo di precedenti); 4. sebbene il procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione (Cass. s.u. 30 luglio 2008, n. 20604), ben può essere, ed anzi deve, essere assimilato, sotto il profilo di improcedibilità ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, all'appello, per identità di ratio di regolamentazione, in particolare negli effetti: in virtù di una lettura, costituzionalmente legittima, di previsione dall'art. 435, secondo comma c.p.c. di comunicazione dell decreto presidenziale di fissazione dell'udienza all'appellante con decorrenza da essa del termine per la notificazione all'appellato (Corte cost. 14 gennaio 1977, n. 15); e ciò in funzione del contemperato rispetto, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, del diritto di difesa dell'opponente, diversamente pregiudicato irrimediabilmente dall'esecutorietà del decreto non opposto (art. 647 c.p.c.); 5. d'altro canto, il principio enunciato al superiore punto 3. già è stato applicato in analogo procedimento sommario eventualmente trasformabile in cognizione ordinaria, quale il giudizio di opposizione a norma dell'art. 1, comma da 51 a 57 I. 92/2012: in esso è stato, infatti, ritenuto che il giudice non possa sanzionare in rito con l'improcedibilità l'omessa notifica del ricorso, sul mero rilievo della mancata comparizione delle parti all'udienza prefissata, senza aver prima verificato d'ufficio che l'opponente abbia avuto effettiva conoscenza del decreto RG 20229/2020 di fissazione dell'udienza, da notificarsi unitamente all'opposizione nei termini previsti dall'art. 1, comma 52 I. cit., in quanto, in forza di un'interpretazione adeguatrice ai valori costituzionali e convenzionali, fondata sul generale criterio per il quale, ove sia prescritto un termine per il compimento di una certa attività processuale la cui omissione si risolva in un pregiudizio della situazione tutelata, deve essere assicurata la conoscibilità dell'atto che funge da presupposto condizionante l'onere notificatorio, sebbene la suddetta norma non preveda esplicitamente la comunicazione; dovendo essere evitato che la sua omissione si traduca in una preclusione alla prosecuzione del giudizio, con pregiudizio irreversibile dell'opponente (Cass. 12 aprile 2018, n. 9142); 6. poiché, nel caso di specie, è incontestato che il Tribunale abbia dichiarato improcedibile il ricorso per omessa notifica, sul mero rilievo della mancata comparizione delle parti all'udienza prefissata, senza procedere ad alcuna verifica in ordine all'effettiva conoscenza dall'opponente del decreto di fissazione dell'udienza, da notificarsi unitamente all'opposizione nei termini previsti dall'art. 415 per rinvio dall'art. 645 c.p.c., il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Così deciso nella Aduna
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