CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 gennaio 2026
Cassazione n. 04922/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 2474-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 431/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/08/2021 R.G.N. 819/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto contributi R.G.N.2474/2022 Cron. Rep. Ud.29/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 431, la Corte d’appello di Milano accoglieva il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate riscossione, avverso la sentenza del Tribunale di Lecco che aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s . a . s . per l’annullamento di una serie di cartelle e avvisi di addebito recanti premie contributi omessi. La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’[OSCURATO:PERSONA], disattendeva le eccezioni dell’appellata relative al difetto di specificità dei motivi, di tardività del ricorso (alla luce del recupero del periodo Covid) e di difetto di ius postulandi del difensore dell’[OSCURATO:PERSONA]. Riteneva, inoltre, che per la presenza di atti interruttivi, non era maturata la prescrizione delle varie pretese; in ogni caso il contraddittorio non era integro per non essere stati citati in giudizio gli enti impositori ovvero l’Inps e l’Inail; infine, la notifica via PEC degli avvisi di addebito e delle cartelle impugnateaveva raggiunto lo scopo cui era preordinata. Avverso tale sentenza, la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ricorre per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, mentre l’Agenzia delle Entrate riscossione ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 43 del R.D. n. 1611/33, in combinato disposto con il DL n. 34/19 convertito nella legge n. 58/19, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva rigettato l’eccezione di difetto di ius postulandidel difensore dell’[OSCURATO:PERSONA], in quanto avvocato del libero foro e non appartenente all’Avvocatura dello Stato. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia laviolazione dell’art. 97 comma 4 Cost., in combinato disposto con gli artt. 4 e 52 del d.lgs. n. 165/01, secondo cui agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso altrimenti il rapporto che si instaura è nullo; e nella specie, doveva ritenersi inesistente la promozione dell’appello e la costituzione in giudizio di secondo grado del proprio dipendente e responsabile del contenzioso Lombardia dott. P. Puccetti, nonché procuratore speciale, in forza di procura notarile conferitagli dal Presidente e legale rappresentante pro tempore di [OSCURATO:PERSONA], perché la sua assunzione nei quadri dirigenziali non era stata effettuata tramite pubblico concorso, con la conseguenza che l’[OSCURATO:PERSONA] doveva essere considerata contumace sia in primo che secondo grado e tutte le produzioni documentali, comprese le relate di notifica, dovevano essere dichiarate inutilizzabili. Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto inammissibile l’impugnazione perché era stato evocato in giudizio il solo concessionario della riscossione e non anche gli enti impositori, non ricorrendo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impositori, ma trattandosi dell’ipotesi di cui all’art.106c.p.c., secondo cui la parte può chiamare in causa un terzo al quale ritiene comune la causa ovvero pretende di essere garantita. Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente si duole della violazione dell’art. 50 comma 2 del d. P . R . n. 602/73, dell’art. 26 comma 2 del d.lgs. n. 82/05 e dell’art. 1 del d.lgs. n. 235/10, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto valide sia le notifiche delle cartelle che degli avvisi di addebito sia infine delle intimazioni di pagamento, spedite a mezzo PECdall’agente della riscossione, quando nessuno di questi atti era stato notificato da un valido indirizzo di posta elettronica certificata presente in pubblici registri. Con il quinto motivo di ricorso, si denuncia laviolazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/73 e dell’art. 139 c.p.c., avendo l’Inps notificato gli avvisi di addebito direttamente per posta ordinaria, senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario. Il primo motivo è infondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate– Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. -nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 -in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Cass. sez. un. n. 30008/19, 28199/24). Nella specie, al superiore orientamento consolidato va data necessaria continuità e, pertanto, l’[OSCURATO:PERSONA] poteva nei gradi di merito farsi difendere validamente da avvocati del libero foro. Il secondo motivo è, in via preliminare, inammissibile, perché non risulta dove e quando analoga censura sia stata proposta nei gradi di merito, in quanto nulla è riportato in ricorso e nulla risulta dalla sentenza impugnata, così da apparire come una censura formulata per la prima volta nel giudizio di legittimità. Tale censura, nel merito, appare in ogni caso infondata, in quanto il transito del personale del [OSCURATO:PERSONA] presso l’ente pubblico denominato Agenzia delle Entrate riscossione si è realizzato, senza soluzione di continuità, per diretta volontà del Legislatore (cfr. art. 1 comma 9 del DL n. 193/16 convertito con modificazioni in legge n. 225/16) per evitare la paralisi dell’intero sistema riscossivo, dunque non in virtù di alcuna selezione privata, come parrebbe opinare la società ricorrente con il termine “chiamata diretta”. Il terzo motivo è infondato. Legittimati passivi per i vizi inerenti il merito della pretesa, quale la prescrizione, sono gli enti impositori interessati, mentre nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] la chiamata in giudizio vale solo come mera denuntiatio litis (cfr. Cass. n. 16425/19), pertanto, correttamente è stata ritenuta fondata l’eccezione, riproposta in appello, didifetto di integrità del contraddittorio. Il quarto motivo è infondato alla luce di quanto ripetutamente affermato da questa Corte in tema di notifiche eseguite da indirizzi non provenienti da pubblici registri ( cfr. Cass. n. 18684 del 2023 che afferma che “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dalregistro INI - Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità dellanotifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione dellanotifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in taleregistro” pregiudizio nella specie non evidenziato). Del pari non può essere accolto l’ultimo motivo atteso che la Corte d’appello ha verificato la regolarità delle notifiche delle cartelle e degli avvisi inviati per posta (cfr. Cass. 28872 del 2018 e 12083 del 2016) ed era onere del ricorrente, che non vi ha provveduto, dimostrare l’estraneità di chi ha ricevuto l’atto. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di € 5.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore impor