CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37944/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4847-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1245/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 04847 sez. MT - ud. 19-10-2021 -2- RG 4847/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: L'Agenzia delle Entrate impugnava avanti la CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza nr 456/2015 della CTP di Ravenna con la quale era stato accolto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di accertamento emesso al termine di una verifica fiscale nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ,esercente attività di commercio all'ingrosso di gomma,greggia e plastica ,verifica che aveva condotto ad emettere verso detta società , a ristretta base sociale ,in quanto detenuta per il 98% dalla Sacks techno Polymers e controllata per una quota pari al 33% dal signor Boschi ,un avviso di accertamento con cui era stato contestato un reddito pari ad € 1.569.169,00 per ricavi non contabilizzati a titolo di proventi derivanti dall'attività di 2 cartiera". La CTR, con sentenza nr1245/2019, riteneva che, al di là di quanto risultava dal processo verbale della Guardia di Finanza, l'Amministrazione finanziaria non avesse fornito alcuna prova della partecipazione del signor Boschi alla Sacks e non sussistente il fatto noto della ristretta base sociale. Avverso tale pronuncia l'Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato il contribuente . Si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art 36,secondo comma nr 4 c.p.c. del Dlgs nr 546/1992 e dell'art 132 c.p.c. in relazione all'art 360 ,comma I nr 4 c.p.c. E' ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione". Nel caso in esame i giudici di seconde cure, dopo aver dato atto nello svolgimento del processo dei motivi dell'appello relativi al merito così argomentano, in diritto, la propria decisione " al di là di quanto risulta nel p.c.v. della Guardia di Finanza di Venezia ,l'Agenzia non ha fornito alcuna prova circa la partecipazione del signor Boschi alla Sacks, pare proprio non sussistere il fatto noto della ristretta base sociale. Si tratta all'evidenza di una motivazione che sia pur graficamente esistente si rivela del tutto apparente, apodittica ed incomprensibile avendo la CTR completamente trascurato di esplicitare l' iter logico in base al quale ha formato il suo convincimento . La questione relativa al ricorso incidentale condizionato ( violazione dell'ad 24 della Cost,dell'art 3 della legge 241/1990,dell'art 7 della legge 212/2000 e dell'ad 42 del DPR nr 600/1973 in relazione all'ad 360 primo comma nr 3 c.p.c.) resta assorbita. Il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Roma 19.10.2021 Il P esident (dottJ1aur