CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 23901/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente 7A(30.1 ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31981/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' - intimata - avverso la sentenza n. 1698/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 25/09/2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; p) lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, nei limiti di cui in motivazione, e del secondo, con reiezione dei restanti e assorbimento dell'ultimo. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Catania, con la sentenza qui impugnata, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]', nonché della [OSCURATO:PERSONA] srl -di cui [OSCURATO:PERSONA]' era socia- e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]', altro socio della medesima compagine. [OSCURATO:PERSONA] era stato originariamente convenuto in giudizio dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl innanzi al Tribunale di Siracusa. Costituendosi, aveva proposto domanda riconvenzionale per ottenere la condanna al pagamento del corrispettivo di prestazioni svolte a favore della società attrice. Tutte le domande reciprocamente azionate dalle parti erano state tuttavia disattese dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] aveva allora proposto appello, evocando sia la [OSCURATO:PERSONA] srl sia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' nella loro veste di soci della società, nonché -nel caso di [OSCURATO:PERSONA]- di liquidatore della medesima compagine, "nell'ipotesi -riferisce la decisione impugnata- in cui fosse concluso il procedimento di liquidazione e la società [OSCURATO:PERSONA] sia stata cancellata dal registro delle imprese (...)", invocando la responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. nonché la responsabilità dello Scirè quale liquidatore. 2. Nel disattendere il gravame dell'odierno ricorrente, la Corte catanese osservò, per quel che ancora assume rilievo, che: R.G. 31981/2018 - Pagina nr. 2 di 8 \AVO - infondata era l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da [OSCURATO:PERSONA]', in quanto l'appello era stato proposto nei confronti della stessa per l'ipotesi in cui il procedimento di liquidazione della società [OSCURATO:PERSONA] srl si venisse a concludere, cosa che in realtà si era verificata già in data 2 dicembre 2009, con la cancellazione della società dal Registro delle Imprese; conseguentemente, la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA]' veniva a discendere dal disposto di cui al secondo comma dell'art.2495 c.c., e della conseguente responsabilità dei soci per debiti della società cancellata, fermo restando il limite di tale responsabilità nei limiti delle somme riscosse sulla base del bilancio finale di liquidazione; tuttavia, nella specie, emergeva che i soci, con una scrittura di conciliazione e transazione, avevano impiegato le somme riscosse per l'estinzione di residui debiti sociali concernenti emolumenti non corrisposti a favore dei lavoratori; - infondate erano le deduzioni dell'appellante in relazione a crediti verso terzi della società [OSCURATO:PERSONA] srl che erano stati ceduti a [OSCURATO:PERSONA]', trattandosi di mere pretese non idonee a configurare attribuzione patrimoniale idonea ad essere compresa nella responsabilità ex art. 2495 c.c. 3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA]' Quest'ultima è rimasta intimata. 4. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento R.G. 31981/2018 - Pagina nr. 3 di 8 del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. CONSIDERATO 1. Il ricorso si articola in cinque motivi 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3 ed all'art. 366, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 e 1260 segg. c.c. Il ricorso deduce l'erronea applicazione dell'art. 2495 c.c. da parte della Corte territoriale, in quanto la medesima avrebbe ritenuto erroneamente che la cessione a [OSCURATO:PERSONA]' dei crediti vantati dalla [OSCURATO:PERSONA] srl nei confronti della banca BNL fosse avvenuta al momento della redazione del bilancio di liquidazione, laddove detta cessione era avvenuta durante la fase stessa di liquidazione, quando ancora non poteva considerarsi una componente del patrimonio della società già cessata. Su tale base, quindi, il ricorso argomenta una erronea applicazione dell'art. 1260 c.c. per non aver la Corte rilevato che il credito era già trasferito al momento dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione. Ulteriormente, il ricorso lamenta la non corretta applicazione della previsione, nel momento in cui la Corte territoriale ha fatto dipendere la responsabilità della controricorrente dall'effettiva riscossione di un residuo patrimoniale della società cessata, argomentando, invece, nel senso che detta responsabilità prescinde dall'esistenza concreta di tale riscossione, sussistendo comunque -afferma il ricorso- un interesse del creditore all'accertamento del proprio diritto. Peraltro -secondo il ricorso- detta responsabilità non dovrebbe essere limitata alle somme attribuite al socio al momento della R.G. 31981/2018 - Pagina nr. 4 di 8 \21415:41# formazione del bilancio di liquidazione ma dovrebbe comprendere anche le somme ricevute prima e dopo la liquidazione, ed essere estesa ad ogni altra forma di attribuzione patrimoniale, nonché alle eventuali sopravvenienze. A tal riguardo, il ricorso rimarca che nel caso in esame nel patrimonio della società [OSCURATO:PERSONA] srl erano compresi crediti per "contenzioso per anatocismo nei confronti di tre diversi istituti di credito". 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 4 ed all'art. 366, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. Lamenta il ricorso che la Corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui veniva impugnato il rigetto della domanda riconvenzionale di riconoscimento dell'attività di direttore di magazzino svolta dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:PERSONA] srl e di condanna della medesima società alla corresponsione del relativo compenso. 1.3. Con il terzo motivo complesso si deduce: a) in relazione all'art. 360, n. 4 ed all'art. 366, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. b) in relazione all'art. 360, n. 3 ed all'art. 366, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1414 segg. c.c. Lamenta il ricorso che la Corte d'Appello di Catania abbia disatteso le istanze istruttorie volte a comprovare il carattere relativamente simulato della cessione in favore di [OSCURATO:PERSONA]' del credito vantato verso BNL a tacitazione di crediti della stessa [OSCURATO:PERSONA]' verso la [OSCURATO:PERSONA] srl, ribadendo che non sussisteva in realtà credito alcuno dell'odierna intimata nei confronti della società. R.G. 31981/2018 - Pagina nr. 5 di 8 Lamenta altresì il ricorso che la Corte d'Appello di Catania abbia omesso di pronunciare sulla domanda o eccezione di simulazione formulata dall'odierno ricorrente, giungendo in tal modo ad una non corretta applicazione della regola di cui all'art. 1417 c.c. 1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3 ed all'art. 366, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Lamenta il ricorso che la Corte d'Appello abbia ritenuto provato il fatto che [OSCURATO:PERSONA]' si fosse fatta carico di debiti gravanti sulla società nei confronti di alcuni lavoratori dipendenti, valorizzando la circostanza della conclusione di una transazione e dell'emissione di un assegno, senza verificare l'effettivo avveramento delle condizioni cui la transazione subordinava l'incasso del titolo. Critica altresì la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che fosse onere del ricorrente stesso provare il mancato incasso del titolo, argomentando che era invece onere di [OSCURATO:PERSONA]' dare prova dell'incasso effettivo dell'assegno. 1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 1, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228. Il ricorso impugna la decisione di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, argomentando che le stesse erano da porsi a carico di [OSCURATO:PERSONA]' o dovevano essere almeno compensate. 2. Osserva questa Corte che gli artt. 331 e 332 c.p.c. disciplinano il litisconsorzio nei gradi di impugnazione prescrivendo la necessaria partecipazione degli stessi soggetti che hanno preso parte al giudizio nel grado precedente. R.G. 31981/2018 - Pagina nr. 6 di 8 La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] -originario appellato nella duplice veste di ex socio della società [OSCURATO:PERSONA] srl e di liquidatore della medesima- a seguito del decesso di quest'ultimo in data 17 giugno 2014. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di morte di una parte nel corso del giudizio, i suoi successori a titolo universale sono tutti litisconsorti necessari quando abbiano acquistato la qualità di eredi per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la semplice chiamata all'eredità. Deve, pertanto, ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione ove non sia stato adempiuto l'ordine d'integrazione del contraddittorio disposto a seguito di rinuncia all'eredità dei precedenti chiamati, fondato sulla mera dichiarazione d'inesistenza di ulteriori eredi in quanto è onere delle parti provvedere all'individuazione degli eredi predetti e procedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla nomina di un curatore dell'eredità giacente (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 27274 del 14/11/2008, Rv.605858-01), fatto salvo quanto ulteriormente statuito da Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9225 del 10/04/2017 - Rv. 643794 - 01, e cioè che l'atto d'impugnazione notificato al solo chiamato all'eredità, che vi abbia rinunciato, è inammissibile per difetto di legitimatio ad causam, attesa l'efficacia retroattiva della rinunzia all'eredità ai sensi dell'art. 521 c.c. Nel caso in esame, peraltro, emerge dalla decisione impugnata che la individuazione e la evocazione degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] si sono già integrate nel corso del giudizio d'appello, aspetto -questo- che lascia ipotizzare la già accertata presenza di eredi pieno iure del medesimo Scirè. È quindi onere di chi ha proposto ricorso procedere alla notificazione dell'atto agli eredi (da individuare, ove non già individuati, come invece R.G. 31981/2018 - Pagina nr. 7 di 8 appare) o, in mancanza, ad un curatore dell'eredità giacente (appositamente nominato). 3. In applicazione del suesteso principio e trattandosi nel caso de quo di un'ipotesi di litisconsorzio processuale, è necessario procedere all'integrazione del contraddittorio. 4. Appare opportuno concedere alla parte ricorrente, per tale incombente, il termine di giorni sessanta. P. Q. M. La Corte, ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] o, in mancanza, del curatore dell'eredità giacente, fissando al ricorrente il termine di sessanta giorni, decorrente dal