CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24391/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., ora [OSCURATO:PERSONA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 03/04/2023; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto venga dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e da [OSCURATO:PERSONA] e che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla mancata concessione dei benefici di legge; sentiti i difensori di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. - [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA] - di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA] - di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - che hanno tutti insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi; sentito il difensore della parte civile ASL Benevento, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto vengano rigettati i ricorsi proposti dagli imputati, depositando conclusioni scritte e nota spesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 3 aprile 2023 (motivazione depositata il successivo 7 luglio), in parziale riforma di quella di primo grado emessa dal Tribunale di Benevento, ha per quanto rileva in questa sede: A) dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro ascritti ai capi 2) e 3) [rispettivamente, due contestazioni di truffa aggravata e continuata, la prima consumata e la seconda tentata, ai danni della ASL di Benevento], rideterminando la pena a loro carico in riferimento al residuo capo 1) [peculato continuato, sempre a danno della medesima ASL in ordine a fatti commessi tra l'ottobre del 2010 e l'agosto del 2011] in anni tre di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e in anni due di reclusione nel confronti di [OSCURATO:PERSONA]; B) confermato la condanna a carico della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. per l'illecito amministrativo dipendente da reato, di cui all'art. 24 d.lgs. n. 231 del 2001 (in relazione all'imputazione di cui all'art. 640 cpv. cod. pen. sub capo 2, lettera b) per euro 70.000, a carico di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della predetta società) con applicazione a carico della medesima della sanzione pecuniaria per complessivi euro 77.400 euro e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e), del d.lgs. n. 231 per la durata di anni uno. 2. Avverso la sentenza di appello hanno presentato ricorsi, a mezzo dei propri difensori, l'ente e gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. - ora [OSCURATO:PERSONA] - ha dedotto due motivi. 3.1. Con il primo motivo si eccepisce vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'accertamento del reato presupposto: la Corte di appello pur indicando la necessità che, a fronte della dichiarata prescrizione del delitto di truffa aggravata a carico dell'amministratore della società, venisse accertato in modo autonomo l'esistenza di detto reato, non ha poi proceduto a detta essenziale verifica essendosi limitata a confermare le "scarne motivazioni del Tribunale di Benevento" che non avevano potuto dimostrare la consumazione di detto reato, imponendosi dunque l'assoluzione ex art. 530 cpv. cod. pen. 3.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza del necessario elemento oggettivo dell'illecito dell'ente rappresentato dal vantaggio o interesse dell'ente; sul punto, la sentenza impugnata ha motivato in modo apodittico, senza accertare in modo concreto che dall'asserita commissione del reato di truffa aggravata la società avesse tratto un reale "vantaggio o interesse". 4. [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi. 4.1. Il primo motivo è relativo a violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo 1) dell'imputazione ai sensi dell'art. 314 cod. , pen. Si evidenzia che, in realtà tali fatti (relativi all'acquisto di due IPAD e due [OSCURATO:PERSONA], con somme imputate alle ASL ma in realtà impiegati ad uso esclusivo dell'imputato e di suoi familiari) possono, al più, ricondursi alla fattispecie di truffa aggravata, atteso che l'appropriazione contestata non è relativa al denaro pubblico ma a tali apparati informatici in relazione ai quali, secondo l'imputazione, egli poneva in essere "fraudolente condotte finalizzate ad appropriarsi indebitamente di beni acquistati con denaro pubblico della ASL". L'imputato, infatti, non aveva la diretta disponibilità delle somme, ma avrebbe - secondo l'ipotesi accusatoria - posto in essere condotte truffaldine finalizzate a far acquistare alla Asl i devices che poi utilizzava per finalità personali; condotte, queste, non riconducibili, in base alla giurisprudenza di legittimità, all'archetipo del peculato. Da tale riqualificazione giuridica deriva la prescrizione dei reati. 4.2. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla omessa risposta ai motivi di appello che avevano eccepito l'errata ricostruzione del fatto, con travisamento delle prove. La Corte territoriale non ha fornito adeguata risposta alle doglianze relative all'indicazione degli elementi a supporto della penale responsabilità. Ciò in merito: a) alla presunta "disponibilità giuridica da parte del [OSCURATO:PERSONA] del denaro dell'ente pubblico" (profilo, questo, da escludersi in quanto egli aveva solo il compito di controllare la correttezza formale della procedura di acquisto adottata da altri e di emettere il mandato di pagamento); b) alla sottoscrizione dei mandati di acquisto (compito dell'imputato); c) all'assenza di documentazione giustificativa della spesa, alla registrazione su indicazione dell'imputato delle fatture di acquisto e alla mancata richiesta di acquisto degli apparecchi in contestazione, all'utilizzo di uno degli IPAD da parte di [OSCURATO:PERSONA] fino all'aprile del 2011 (profili, tutti, di cui si deduce l'inconsistenza probatoria, segnalando altresì che da precisi elementi istruttori è emersa l'assenza in capo all'imputato di un autonomo potere di spesa ragione per la quale la sottoscrizione del mandato di pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] aveva la sola funzione di certificazione di regolarità formale e finanziaria); ancora, si rileva che l'imputato ha utilizzato un unico apparecchio, tra quelli indicati nella contestazione, e solo fino all'aprile del 2011, mentre nessun elemento probatorio collega a [OSCURATO:PERSONA] la detenzione degli altri (non essendo utilizzabili, ex art. 513 cod. proc. pen., le dichiarazioni a tale proposito rese nelle indagini dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]). 4.3. Il terzo motivo eccepisce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, motivato dal Tribunale in modo del tutto assertivo perchè "non emerge alcun elemento di rilievo in favore dell'imputato". Sul punto si rileva che al coimputato [OSCURATO:PERSONA] dette attenuanti sono state concesse "al fine di adeguare la pena all'effettivo disvalore del fatto commesso tenuto conto del corretto comportamento processuale assunto", corretto comportamento tenuto anche dal [OSCURATO:PERSONA], risultando pertanto illogica e contraddittoria l'affermazione della sentenza impugnata in ordine alla presunta "assenza di rivisitazione critica delle condotte perpetrate ai danni delle casse della sanità pubblica e, al contrario, ha insistito nel rappresentarsi come vittima degli errori commessi dai dipendenti delle altre unità dell'ASL". -n7 3 5. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi. 5.1. Con il primo si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al diniego dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 cod. perì. Si rileva che in modo gravemente illogico la Corte di appello ha escluso la possibilità di concedere a [OSCURATO:PERSONA] la sospensione condizionale della pena, richiamandosi erroneamente alla pronuncia di prime cure e sostenendo che questa aveva osservato che "non ricorrono i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena: la gravità dei fatti e le allarmanti modalità dell'azione ostano al riconoscimento del beneficio in parola". In realtà, il Tribunale non aveva proprio affrontato detto profilo, atteso che aveva inflitto al [OSCURATO:PERSONA] la pena di tre anni di reclusione (eccedente quindi il limite di legge per detto beneficio), di tal che la motivazione utilizzata dalla sentenza impugnata che, a seguito della declaratoria di prescrizione per gli altri capi di imputazione, ha ridotto la pena detentiva a due anni non è adeguata alla situazione del [OSCURATO:PERSONA]; e ciò, a maggior ragione tenuto conto che la pena irrogata all'imputato è stata contenuta nel minimo edittale e ulteriormente ridotta, nella massima estensione, ex art. 62 bis cod. pen., il che dimostra che i fatti non erano assolutamente gravi. Inoltre, si aggiunge che in ordine al beneficio della non menzione non viene detto nulla. 5.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto in termini di peculato d'uso, atteso che dall'istruttoria è emerso che uno dei device in contestazione era utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA] anche per ragioni di ufficio, di tal che si è verificato un "uso promiscuo" dell'apparato, che integra la fattispecie del secondo comma dell'art. 314 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va rilevato nel caso di specie si è di fronte alla c.d. "doppia conforme". Situazione, questa, che ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 1.1. Ancora, è opportuno ribadire che in tema di giudizio di cassazione, esula dai poteri della Corte quello di operare una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; conforme, ex pluribus, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023; Rezzuto, Rv. 285504 - 01, che ha precisato come in tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione). 2. Il ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. è infondato. 2.1.11 Tribunale ha fornito adeguata motivazione in ordine alla penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - all'epoca dei fatti ai vertici della società - relativamente alle condotte fraudolente oggetto del capo 2, lettera b) (pag. 47 ss.), in relazione alla emissione da parte del [OSCURATO:PERSONA] in favore della società di due mandati di pagamento per adeguamento dei prezzi delle tariffe per attività radiologiche (adeguamenti mai intervenuti), a seguito di false fatture emesse dal legale rappresentante della società. Ha ritenuto perciò integrato il reato di truffa aggravata ai danni dell'ente pubblico, presupposto dell'illecito ammnistrativo a carico dell'ente, e sussistenti i necessari criteri di collegamento che radicano la responsabilità della società ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 231 del 2001. La Corte territoriale (pag. 17 ss.) ha congruamente esaminato i motivi di appello sul punto, disattendendoli con motivazione non illogica, rispetto alla quale la ricorrente non si confronta adeguatamente, proponendo una diversa ricostruzione dei fatti non rilevabile in sede di legittimità. 2.2. Per quanto poi concerne la dedotta assenza del necessario presupposto rappresentato dalla commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente (oggetto del secondo motivo), rileva il Collegio che tale profilo viene affrontato in modo convincente dalla Corte di appello (p. 19 ss.). In particolare, viene evidenziato che "la società otteneva ingenti e indebiti introiti (pari almeno a 70.000 euro) consolidando così la propria posizione sul mercato di riferimento, mediante l'ingente iniezione di liquidità ottenuta grazie alla condotta illecita posta in essere da un suo soggetto apicale, e incrementava illecitamente le proprie disponibilità finanziarie, sfruttando un indebito vantaggio concorrenziale" (pag. 20-21). Trattasi di motivazione che resiste alle censure della ricorrente in quanto, trattandosi di un reato presupposto, cui ha partecipato il vertice della società, a valenza patrimoniale e che ha determinato l'illecita locupletazione di 70.000 euro a favore della società, logica appare la conclusione secondo la quale l'illecito penale è stato commesso "nell'interesse o a vantaggio" della stessa. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna della società al pagamento delle spese processuali. 3. Il ricorso in favore di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'errata qualificazione giuridica dei fatti per i quali è intervenuta condanna, deducendo che essi avrebbero integrato la fattispecie di truffa aggravata e non di peculato. Tale questione - che investe anche la posizione di [OSCURATO:PERSONA] (sebbene questi non la deduca nel ricorso) - è infondata. Invero, le sentenze di merito chiariscono che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito di concerto e in concorso tra loro; il primo, nella qualità di responsabile dell'ufficio economico finanziario della ASL di Benevento, avente il compito di verificare la correttezza formale e sostanziale delle richieste di spese provenienti dai relativi centri e all'esito di emettere i mandati di pagamento; il secondo, quale dirigente di unità di costo della medesima ASL, avente quindi facoltà di emettere disposizioni di pagamento. Dunque, entrambi - agendo in concorso tra loro - avevano la giuridica disponibilità del denaro pubblico del quale si appropriavano destinandolo all'acquisto di beni personali. Corretta risulta, pertanto, l'imputazione di peculato in quanto la truffa aggravata presuppone l'assenza di disponibilità giuridica del denaro pubblico. Sul punto, questa Sezione ha chiarito che «l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 n. 9, cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il delitto di truffa aggravata nei confronti di un'impiegata di un ufficio postale che aveva conseguito il possesso di polizze vita, cedole, libretti di risparmi ed altri titoli facendosi rilasciare deleghe e firmare ricevute dagli utenti)»: Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282 - 01. Pertanto, «integra il reato di truffa ai danni dello Stato, aggravato dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, e non quello di peculato, la condotta del pubblico agente che, non avendo la disponibilità materiale o giuridica del denaro, ne ottenga l'indebita erogazione esclusivamente per effetto degli artifici o raggiri posti in essere ai danni del soggetto cui compete l'adozione dell'atto dispositivo. (Fattispecie in cui è stata qualificata quale truffa aggravata la condotta del pubblico dipendente che, essendo esclusivamente incaricato di predisporre le buste paga, induceva in errore il funzionario deputato al servizio di tesoreria, indicando fraudolentemente due distinti conti correnti ed in tal modo conseguendo l'erogazione di un doppio accredito stipendiale)»: Sez. 6, n. 13559 del 11/07/2019 - dep. 2020, Guercio, Rv. 278888 - 01. Nella specie, invece, sussiste il necessario presupposto della disponibilità giuridica del denaro pubblico in capo al [OSCURATO:PERSONA] (e al [OSCURATO:PERSONA]) di tal che l'appropriazione dello stesso attraverso le condotte contestate integra la fattispecie di cui all'art. 314 cod. pen. 3.2. Infondato è anche il secondo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA]. Con esso si intende infatti proporre una alternativa - e meno plausibile - ricostruzione dei fatti, a fronte delle convincenti argomentazioni sul punto dei giudici di merito (v. la sentenza di appello, pag. 22 ss nonchè la pronuncia di primo grado, pag. 37 ss.). In particolare, il Tribunale, indica in modo diffuso i ruoli rivestiti dai due imputati e le condotte poste in essere dai predetti finalizzate ad acquistare, "in totale dispregio della procedura all'epoca adottata per le forniture dell'Ente, ben illustrata dai testi sentiti, in quanto nessun centro di costo ha mai richiesto tali beni tra il 2009 e il 2011, non essendo stato mai rinvenuto alcun elemento giustificativo negli uffici della ASL", beni utilizzati per fini personali. Inoltre, la sentenza di primo grado riconosce come le dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio di garanzia dal [OSCURATO:PERSONA] non siano utilizzabili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen., ma evidenzia che emergono altri e decisivi elementi, di natura documentale (avendo egli emesso il mandato di pagamento della merce senza minimamente verificare la regolarità ed esistenza formale degli atti presupposti) e logica, che confermano la sussistenza della responsabilità a carico dell'imputato. 3.3. Il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, è anch'esso infondato. Sul punto, la Corte territoriale ha motivato in modo non illogico, facendo riferimento alla gravità del fatto in contestazione, alle allarmanti modalità dell'azione e al comportamento processuale dell'imputato non valutabile favorevolmente, atteso che "nel corso dell'esame dibattimentale [OSCURATO:PERSONA] non ha mostrato alcuna rivisitazione critica delle condotte perpetrate ai danni delle casse della sanità pubblica e, al contrario, ha insistito nel rappresentarsi come vittima degli errori commessi dai dipendenti delle altre unità della ASL". Motivazione congrua e quindi non sindacabile in sede di legittimità. 3.4. Ciò premesso, rileva la Corte che gli episodi di peculato, precedenti al fatto contestato all'agosto del 2011 e per i quali è stata in appello confermata la condanna, risultano prescritti. Invero, le fatture con le quali sono stati acquistati i beni oggetto del reato risalgono al 29 ottobre 2010, 8 novembre 2010, 28 dicembre 2010 e, da ultimo, 3 agosto 2011. Dalla sentenza di primo grado risulta il rinvio dell'udienza del 22 settembre 2016 a quella del 3 novembre 2016 su richiesta del difensore di [OSCURATO:PERSONA] per valutare la riunione con altro procedimento e un ulteriore rinvio dell'udienza del 3 ottobre 2019, su richiesta del difensore di [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 10 ottobre 2019 (per complessivi un mese e diciassette giorni di sospensione); nel giudizio di appello è stato disposto rinvio all'udienza del 20 febbraio 2023, con conseguente sospensione per quaranta giorni, su richiesta del difensore del [OSCURATO:PERSONA]. Tali cause di sospensione rilevano per entrambi gli imputati, atteso che «la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili» (Sez. 4, n. 50303 del 20/07/2018, M., Rv. 274000 - 01). Tenuto conto della pena massima di anni dieci di reclusione (non essendo applicabile, ratione temporis commissi delicti, l'aumento ad anni dieci e mesi sei disposto con la legge n. 69 del 2015, successiva ai fatti in contestazione) i reati commessi in data precedente all'agosto del 2011 sono quindi estinti per prescrizione. Per essi, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. vanno confermate le statuizioni civili. 3.5. A tale declaratoria non consegue, invece, la necessità di disporre rinvio al Giudice di appello per la rideterminazione della pena in riferimento al residuo episodio di peculato, commesso il 3 agosto 2011 e alla data della pronuncia della presente sentenza non ancora prescritto. Invero, all'esito del giudizio di secondo grado, la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stata determinata nel minimo edittale previsto per l'art. 314 cod. pen. (anni tre di reclusione). Pertanto, non potendo in ogni caso ridursi la pena a una quantità inferiore a tale limite, risultando essa altrimenti "illegale" (v. Sez. 5, n. 44008 del 09/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277845 - 01), deve confermarsi la condanna inflitta dalla Corte di appello. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato. 4.1. Infondato è il secondo motivo, nel quale si deduce l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, invocandosi l'applicazione della fattispecie attenuata di peculato d'uso. Invero, a prescindere dalla circostanza che tale deduzione è relativa a solo uno dei device in contestazione che, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe stato utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA] anche per ragioni di ufficio, con conseguente "uso promiscuo" dell'apparato, va rilevato che la sentenza impugnata (pag. 23) motiva in modo adeguato in ordine alla "assoluta estraneità degli acquisti in contestazione alle ragioni della struttura pubblica. Trattasi di tablet, smartphones e computers ... acquistati dagli imputati spesso interfacciandosi direttamente ... con i fornitori (vd. deposizione testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) - circostanza assolutamente estranea alle consuete modalità di acquisto di beni da destinarsi agli apparati informatici della struttura pubblica - e destinati al soddisfacimento di interessi personali, come dimostrano l'avvenuta creazione di account riferiti a familiari degli imputati e l'installazione di SIM di gestori telefonici estranei a quelli in uso per la rete della ASL". Viene poi chiarito che dalla deposizione del dirigente dei sistemi informatici presso la ASL ([OSCURATO:PERSONA]) risulta che gli acquisti, per motivi istituzionali, di apparati di tal genere forniti in dotazione ai dirigenti dovevano avvenire sempre tramite le centrali di committenza CONSILP, e mai attraverso forniture dirette da parte di società quali quelle coinvolte nei fatti. Pertanto, risulta dimostrato che gli acquisti erano stati effettuati dagli imputati (tra cui [OSCURATO:PERSONA]) per evidenti fini di uso personale, il che rende irrilevante la circostanza che, in alcune occasioni, uno di essi sia stato eventualmente utilizzato anche per ragioni di ufficio. Si è quindi chiaramente al di fuori di un mero uso personale di beni legittimamente acquistati dalla Pubblica amministrazione e assegnati in uso al pubblico ufficiale, situazione nella quale solo potrebbe configurarsi la fattispecie attenuata di cui al secondo comma dell'art. 314 cod. pen. (sul punto v. Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012 - dep. 2013, Vattani, Rv. 255296 - 01). 4.2. Peraltro, come già rilevato (par. 3.3.) i reati commessi in data precedente all'agosto del 2011 risultano prescritti e per essi deve dunque dichiararsi non doversi procedere con conferma delle relative statuizioni civili, senza necessità - come già rilevato per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] - di una rideterminazione della pena, che dalla sentenza impugnata è stata irrogata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel minimo edittale, tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche riconosciute in primo grado. 4.3. Fondato è invece il secondo motivo, con il quale l'imputato ha censurato la sentenza di appello in ordine al diniego dei benefici di legge. In effetti, la motivazione sul punto della Corte di appello (pag. 25) non risulta adeguata. Invero, viene riferita alla pronuncia di primo grado un'argomentazione (relativa alla impossibilità di concedere la sospensione condizionale "per la gravità dei fatti e le allarmanti modalità dell'azione") che non è presente nella motivazione di detta sentenza, che non si occupa della questione (dal momento che la pena allora inflitta, anni due e mesi cinque di reclusione, eccedeva il limite ex art. 163, comma 1, cod. pen.). In ogni caso, il giudizio di gravità del fatto è contraddittorio con la determinazione della pena da parte del giudice di appello che, a seguito della declaratoria di prescrizione di alcuni reati, è stata, come detto, fissata nel minimo possibile (anni due di reclusione, partendo da anni tre, minimo edittale per il peculato, e ridotta per le generiche), senza che sia stata neppure considerata la "continuazione interna". Per tali ragioni si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, relativamente alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], per nuovo giudizio in merito alla concedibilità a favore del medesimo dei benefici di legge. 5. Infine, gli imputati vanno condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla Parte civile, ASL di Benevento, liquidate come in dispositivo. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai fatti di peculato precedenti all'agosto 2011 per essere i relativi reati estinti per intervenuta prescrizione, confermando le relative statuizioni civili. Annulla altresì la sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al diniego dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto i ricorsi degli imputati. Rigetta il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., ora [OSCURATO:PERSONA], e la condanna al pagamento delle spese processuali. Condan