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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 settembre 2021

Cassazione n. 30606/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 20 settembre 2021, e depositata in data 7 ottobre 2021, il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, ha ordinato l'applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per vari reati concernenti gli stupefacenti, così riformando il provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di Foggia, che aveva escluso ///f\ l'attualità delle esigenze cautelari. t Secondo il Tribunale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sussistono i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di: -) acquisto e cessione a [OSCURATO:PERSONA] di cocaina per un prezzo di 1.050,00 euro, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], il 9 maggio 2020 (capo 1); -) detenzione e cessione al minuto a vari clienti di cocaina, con frequenza quasi quotidiana, tra il 7 ed il 24 maggio 2020 (capo 2); -) cessione a [OSCURATO:PERSONA] di 24 grammi di cocaina, da cui erano ricavabili 117 dosi, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data 13 maggio 2020 (capo 3).

Sempre secondo il Tribunale, sussistono esigenze cautelari determinate dal pericolo di reiterazione delle condotte illecite, non fronteggiabili con misure mero afflittive di quella della custodia in carcere.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla qualificazione dei fatti a norma del comma 1, invece che del comma 5, dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Si deduce che il Tribunale ha trascurato di valutare che l'attività di spaccio del ricorrente presso la propria abitazione è risultata minimale, e che anche le cessioni effettuate in favore di [OSCURATO:PERSONA] attengono a quantitativi non imponenti o considerevoli, e dei quali non è specificato il principio attivo (si cita, per la rilevanza dell'accertamento sul principio attivo, indipendentemente dall'entità ponderale della sostanza, Sez. 4, n. 28220 del 12/04/2018).

Si aggiunge, richiamando le risultanze della intensa e costante attività di monitoraggio cui il ricorrente è stato sottoposto, che: -) l'attività illecita è stata eseguita in difetto di qualsiasi struttura organizzativa, di scaltrezza o di ricorso ad accorgimenti insidiosi, anche perché lo spaccio è avvenuto in via diretta e senza l'ausilio di collaboratori; -) i quantitativi ceduti a Marchesani non erano nella diretta disponibilità del ricorrente, stante la necessità di acquistarli "fuori sede"; -) lo spaccio ha avuto ad oggetto singole dosi e si è riferito ad un numero ristretto di clienti, circa dieci, e non ha determinato alcun arricchimento del ricorrente, il quale versa in condizioni abitative e finanziarie di estremo disagio; -) secondo la giurisprudenza, anche un'attività non occasionale e continuativa è compatibile con la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (si citano in particolare: Sez. 3, n. 15025 del 10/02/2021; Sez. 6, n. 9523 del 01/02/2021; Sez. 6, n. 16478 del 24/03/2021), e comunque occorre una valutazione globale di A tutti gli elementi rilevanti (si cita Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo). ' ( / Si deduce, poi, che l'ordinanza impugnata è incorsa in più travisamenti degli atti.

Si osserva, innanzitutto, non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente abbia suggerito Frascaria e Vocino sulle risposte da dare alla polizia giudiziaria in caso di controlli, e che, in particolare, tale circostanza non è ragionevolmente ricollegabile al colloquio intercettato tra Frascaria e Vocino, per avere i due palesato l'intenzione di dichiarare, qualora fossero stati trovati in possesso di una bustina di stupefacente, l'uso personale.

Si rappresenta, poi, che non vi sono elementi né per ritenere che l'incasso assicurato dalla cessione di 24 grammi di cocaina a Marchesani, in data 13 maggio 2020, fosse pari a 4.000,00 euro, stante l'equivocità della conversazione richiamata, né per affermare l'espansione dell'attività illecita "fuori piazza", in quanto era stato Marchesani a recarsi nel paese in cui abita il ricorrente per acquistare droga.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 275 cod. proc. pen. e 89 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura.

Si deduce che, siccome il ricorrente ha in corso un programma terapeutico disintossicante e socio-riabilitativo presso il SERD già da epoca precedente ai fatti, l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere richiederebbe l'evidenziazione di «esigenze cautelari di eccezionale rilevanza», stante quanto disposto dall'art. 89, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e che, però, nella specie, non è stata esposta alcuna specifica motivazione.

Si aggiunge che il giudizio sulla inaffidabilità dell'attuale ricorrente e sulla sua assoluta incapacità di autocontrollo, in relazione alla misura degli arresti domiciliari, è il risultato di una valutazione del tutto congetturale ed astratta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Infondate, quando non diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure formulate nel primo motivo, che contestano la qualificazione dei fatti a norma del comma 1, invece che del comma 5, dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo l'omessa considerazione della modestia dell'attività di spaccio, avente ad oggetto contenuti quantitativi di sostanza stupefacente e svolta con modalità rudimentali, nonché il travisamento di alcune conversazioni intercettate, dalle quali si sono desunti erroneamente la dazione di suggerimenti ai complici per le risposte da rendere alla polizia, l'importo di 4.000,00 euro come ricavato della vendita di cocaina di cui al capo 3, e la capacità espansiva dell'attività illecita.2.1.

Ai fini della corretta qualificazione dei fatti di acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, è utile richiamare in termini sintetici la pertinente elaborazione giurisprudenziale.

In particolare, la più recente decisione delle Sezioni Unite in argomento rappresenta: «Ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri.

Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo. [...] In tale ottica è opportuno sottolineare come anche l'elemento ponderale - quello che più spesso assume un ruolo centrale nell'apprezzamento giudiziale - non è escluso dal percorso valutativo implicito nella formulazione dell'art. 73, comma 5, come rivela ancora una volta proprio il raffronto dello stesso con la già evocata disposizione di cui all'art. 80, comma 2, T.U. stup.

In altri termini, anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch'essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento.

Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione» (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01).

In linea con queste indicazioni, diverse decisioni hanno osservato che, in tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine (cfr., in particolare, Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529-01, e Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269149-01, nonché, per l'evidenziazione della necessità di valutare in modo non atomistico "mezzi, modalità e circostanze" di commissione dei singoli reati ai fini in questione, cfr. Sez. 3, n. 13115 del 06/02/2020, Suriano, Rv. 279657-01).2.2.

L'ordinanza impugnata pone a fondamento della qualificazione dei fatti a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 l'insistenza e continuità dell'attività di spaccio, la realizzazione di vendite di partite di significativa entità, la rete di clienti provenienti anche da altre Regioni.

Precisamente, il Tribunale rappresenta che il ricorrente: -) ha acquistato in concorso con [OSCURATO:PERSONA] fuori del proprio Comune, e comunque sempre nella provincia di Foggia, cocaina, per poi cederla per un prezzo di 1.050,00 euro a [OSCURATO:PERSONA], residente e dimorante in Molise, in data 9 maggio 2020 (capo 1); -) ha effettuato ben 57 cessioni di cocaina o comunque di sostanza stupefacente a diversi assuntori, presso la propria abitazione, nell'arco di tempo compreso tra il 7 ed il 24 maggio 2020 (capo 2); -) ha ceduto al già indicato Marchesani, avvalendosi della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], una ulteriore partita di cocaina da cui erano ricavabili 117 dosi, sequestrata dalla polizia giudiziaria, in data 13 maggio 2020.

Aggiunge, inoltre, che, secondo quanto emerge dalle conversazioni intercettate, il ricorrente, nel solo giorno 13 maggio 2020, ha incassato attraverso il suo collaboratore [OSCURATO:PERSONA] oltre 4.000,00 euro, e fa riferimento ad ulteriori partite precedentemente acquistate.

2.3. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata sono immuni da vizi.

L'affermazione della sussistenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 è fondata su plurimi elementi, quali i significativi quantitativi di alcune delle singole partite spacciate (in particolare, quelle di cui ai capi 1 e 3), la pluralità di operazioni realizzate nell'arco di pochi giorni (quasi sessanta cessioni nell'arco di meno di venti giorni), la disponibilità di più collaboratori, tutti convergenti nell'indicare una elevata capacità di intervento del ricorrente sul mercato illecito della droga.

Del tutto assertive, poi, sono le critiche avverso la ricostruzione del significato delle conversazioni da cui il Tribunale ha desunto che il ricorrente suggeriva i complici su come rispondere alla polizia, ovvero l'entità degli incassi dalla vendita dello stupefacente, ivi compresi quello del giorno 13 maggio 2020, quantificato nell'ordinanza impugnata in 4.000,00 euro.

Incontestabile, ancora, risulta la cessione delle significative partite di droga di cui ai capi 1 e 3, nell'arco di soli cinque giorni, a [OSCURATO:PERSONA], persona abitante in Regione diversa quelle in cui dimorava il ricorrente.

3. Infondate sono anche le censure concernenti la sussistenza delle esigenze cautelari e la necessità della custodia in carcere, formulate nel secondo motivo, e che deducono l'omessa considerazione della sottoposizione del ricorrente ad un programma disintossicante e socio-riabilitativo presso il SERD, nonché la natura i congetturale del giudizio circa l'incapacità di autocontrollo.3.1.

Il Tribunale evidenzia, per un verso, che il riferimento alla sottoposizione ad un programma disintossicante e socio-riabilitativo presso il SERD è meramente strumentale, e, per l'altro, che il pericolo di recidiva è attuale, elevatissimo e non fronteggiabile con altre misure meno afflittive.

Precisamente, si osserva che il ricorrente è sottoposto al programma riabilitativo da circa 25 anni, non effettua in maniera regolare gli accertamenti tossicologici e si presenta ai colloqui medico-sociali solo occasionalmente.

Si rileva, poi, che il medesimo Frattollino: -) ha dimostrato, con i fatti in contestazione, una professionalità nell'attività criminale; -) è gravato di numerosi precedenti penali, tra i quali anche quelli di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, e di evasione; -) è gravato altresì di ulteriori carichi pendenti; -) non ha esitato a commettere i reati in questione, per di più in forma organizzata, subito dopo un lungo periodo di carcerazione, terminato solo il 26 gennaio 2020.

Si osserva, ancora, che il ricorrente ha dimostrato assoluta incapacità di autocontrollo, perché non ha cessato la sua attività, continuando anzi a svolgerla con estrema intensità, pur essendo venuto a conoscenza dei controlli effettuati dalla polizia giudiziaria nei confronti dei suoi clienti.

3.2. Anche queste conclusioni sono incensurabili.

Le stesse, infatti, sono fondate su precisi elementi fattuali, e su massime di esperienza sicuramente accettabili.

4. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché l'esecutività del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 20 settembre 2021, e depositata in data 7 ottobre 2021, il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, ha ordinato l'applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per vari reati concernenti gli stupefacenti, così riformando il provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di Foggia, che aveva escluso ///f\ l'attualità delle esigenze cautelari. t Secondo il Tribunale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sussistono i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di: -) acquisto e cessione a [OSCURATO:PERSONA] di cocaina per un prezzo di 1.050,00 euro, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], il 9 maggio 2020 (capo 1); -) detenzione e cessione al minuto a vari clienti di cocaina, con frequenza quasi quotidiana, tra il 7 ed il 24 maggio 2020 (capo 2); -) cessione a [OSCURATO:PERSONA] di 24 grammi di cocaina, da cui erano ricavabili 117 dosi, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data 13 maggio 2020 (capo 3). Sempre secondo il Tribunale, sussistono esigenze cautelari determinate dal pericolo di reiterazione delle condotte illecite, non fronteggiabili con misure mero afflittive di quella della custodia in carcere. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla qualificazione dei fatti a norma del comma 1, invece che del comma 5, dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce che il Tribunale ha trascurato di valutare che l'attività di spaccio del ricorrente presso la propria abitazione è risultata minimale, e che anche le cessioni effettuate in favore di [OSCURATO:PERSONA] attengono a quantitativi non imponenti o considerevoli, e dei quali non è specificato il principio attivo (si cita, per la rilevanza dell'accertamento sul principio attivo, indipendentemente dall'entità ponderale della sostanza, Sez. 4, n. 28220 del 12/04/2018). Si aggiunge, richiamando le risultanze della intensa e costante attività di monitoraggio cui il ricorrente è stato sottoposto, che: -) l'attività illecita è stata eseguita in difetto di qualsiasi struttura organizzativa, di scaltrezza o di ricorso ad accorgimenti insidiosi, anche perché lo spaccio è avvenuto in via diretta e senza l'ausilio di collaboratori; -) i quantitativi ceduti a Marchesani non erano nella diretta disponibilità del ricorrente, stante la necessità di acquistarli "fuori sede"; -) lo spaccio ha avuto ad oggetto singole dosi e si è riferito ad un numero ristretto di clienti, circa dieci, e non ha determinato alcun arricchimento del ricorrente, il quale versa in condizioni abitative e finanziarie di estremo disagio; -) secondo la giurisprudenza, anche un'attività non occasionale e continuativa è compatibile con la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (si citano in particolare: Sez. 3, n. 15025 del 10/02/2021; Sez. 6, n. 9523 del 01/02/2021; Sez. 6, n. 16478 del 24/03/2021), e comunque occorre una valutazione globale di A tutti gli elementi rilevanti (si cita Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo). ' ( / Si deduce, poi, che l'ordinanza impugnata è incorsa in più travisamenti degli atti. Si osserva, innanzitutto, non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente abbia suggerito Frascaria e Vocino sulle risposte da dare alla polizia giudiziaria in caso di controlli, e che, in particolare, tale circostanza non è ragionevolmente ricollegabile al colloquio intercettato tra Frascaria e Vocino, per avere i due palesato l'intenzione di dichiarare, qualora fossero stati trovati in possesso di una bustina di stupefacente, l'uso personale. Si rappresenta, poi, che non vi sono elementi né per ritenere che l'incasso assicurato dalla cessione di 24 grammi di cocaina a Marchesani, in data 13 maggio 2020, fosse pari a 4.000,00 euro, stante l'equivocità della conversazione richiamata, né per affermare l'espansione dell'attività illecita "fuori piazza", in quanto era stato Marchesani a recarsi nel paese in cui abita il ricorrente per acquistare droga. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 275 cod. proc. pen. e 89 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura. Si deduce che, siccome il ricorrente ha in corso un programma terapeutico disintossicante e socio-riabilitativo presso il SERD già da epoca precedente ai fatti, l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere richiederebbe l'evidenziazione di «esigenze cautelari di eccezionale rilevanza», stante quanto disposto dall'art. 89, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e che, però, nella specie, non è stata esposta alcuna specifica motivazione. Si aggiunge che il giudizio sulla inaffidabilità dell'attuale ricorrente e sulla sua assoluta incapacità di autocontrollo, in relazione alla misura degli arresti domiciliari, è il risultato di una valutazione del tutto congetturale ed astratta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Infondate, quando non diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure formulate nel primo motivo, che contestano la qualificazione dei fatti a norma del comma 1, invece che del comma 5, dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo l'omessa considerazione della modestia dell'attività di spaccio, avente ad oggetto contenuti quantitativi di sostanza stupefacente e svolta con modalità rudimentali, nonché il travisamento di alcune conversazioni intercettate, dalle quali si sono desunti erroneamente la dazione di suggerimenti ai complici per le risposte da rendere alla polizia, l'importo di 4.000,00 euro come ricavato della vendita di cocaina di cui al capo 3, e la capacità espansiva dell'attività illecita.2.1. Ai fini della corretta qualificazione dei fatti di acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, è utile richiamare in termini sintetici la pertinente elaborazione giurisprudenziale. In particolare, la più recente decisione delle Sezioni Unite in argomento rappresenta: «Ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo. [...] In tale ottica è opportuno sottolineare come anche l'elemento ponderale - quello che più spesso assume un ruolo centrale nell'apprezzamento giudiziale - non è escluso dal percorso valutativo implicito nella formulazione dell'art. 73, comma 5, come rivela ancora una volta proprio il raffronto dello stesso con la già evocata disposizione di cui all'art. 80, comma 2, T.U. stup. In altri termini, anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch'essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento. Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01). In linea con queste indicazioni, diverse decisioni hanno osservato che, in tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine (cfr., in particolare, Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529-01, e Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269149-01, nonché, per l'evidenziazione della necessità di valutare in modo non atomistico "mezzi, modalità e circostanze" di commissione dei singoli reati ai fini in questione, cfr. Sez. 3, n. 13115 del 06/02/2020, Suriano, Rv. 279657-01).2.2. L'ordinanza impugnata pone a fondamento della qualificazione dei fatti a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 l'insistenza e continuità dell'attività di spaccio, la realizzazione di vendite di partite di significativa entità, la rete di clienti provenienti anche da altre Regioni. Precisamente, il Tribunale rappresenta che il ricorrente: -) ha acquistato in concorso con [OSCURATO:PERSONA] fuori del proprio Comune, e comunque sempre nella provincia di Foggia, cocaina, per poi cederla per un prezzo di 1.050,00 euro a [OSCURATO:PERSONA], residente e dimorante in Molise, in data 9 maggio 2020 (capo 1); -) ha effettuato ben 57 cessioni di cocaina o comunque di sostanza stupefacente a diversi assuntori, presso la propria abitazione, nell'arco di tempo compreso tra il 7 ed il 24 maggio 2020 (capo 2); -) ha ceduto al già indicato Marchesani, avvalendosi della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], una ulteriore partita di cocaina da cui erano ricavabili 117 dosi, sequestrata dalla polizia giudiziaria, in data 13 maggio 2020. Aggiunge, inoltre, che, secondo quanto emerge dalle conversazioni intercettate, il ricorrente, nel solo giorno 13 maggio 2020, ha incassato attraverso il suo collaboratore [OSCURATO:PERSONA] oltre 4.000,00 euro, e fa riferimento ad ulteriori partite precedentemente acquistate. 2.3. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata sono immuni da vizi. L'affermazione della sussistenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 è fondata su plurimi elementi, quali i significativi quantitativi di alcune delle singole partite spacciate (in particolare, quelle di cui ai capi 1 e 3), la pluralità di operazioni realizzate nell'arco di pochi giorni (quasi sessanta cessioni nell'arco di meno di venti giorni), la disponibilità di più collaboratori, tutti convergenti nell'indicare una elevata capacità di intervento del ricorrente sul mercato illecito della droga. Del tutto assertive, poi, sono le critiche avverso la ricostruzione del significato delle conversazioni da cui il Tribunale ha desunto che il ricorrente suggeriva i complici su come rispondere alla polizia, ovvero l'entità degli incassi dalla vendita dello stupefacente, ivi compresi quello del giorno 13 maggio 2020, quantificato nell'ordinanza impugnata in 4.000,00 euro. Incontestabile, ancora, risulta la cessione delle significative partite di droga di cui ai capi 1 e 3, nell'arco di soli cinque giorni, a [OSCURATO:PERSONA], persona abitante in Regione diversa quelle in cui dimorava il ricorrente. 3. Infondate sono anche le censure concernenti la sussistenza delle esigenze cautelari e la necessità della custodia in carcere, formulate nel secondo motivo, e che deducono l'omessa considerazione della sottoposizione del ricorrente ad un programma disintossicante e socio-riabilitativo presso il SERD, nonché la natura i congetturale del giudizio circa l'incapacità di autocontrollo.3.1. Il Tribunale evidenzia, per un verso, che il riferimento alla sottoposizione ad un programma disintossicante e socio-riabilitativo presso il SERD è meramente strumentale, e, per l'altro, che il pericolo di recidiva è attuale, elevatissimo e non fronteggiabile con altre misure meno afflittive. Precisamente, si osserva che il ricorrente è sottoposto al programma riabilitativo da circa 25 anni, non effettua in maniera regolare gli accertamenti tossicologici e si presenta ai colloqui medico-sociali solo occasionalmente. Si rileva, poi, che il medesimo Frattollino: -) ha dimostrato, con i fatti in contestazione, una professionalità nell'attività criminale; -) è gravato di numerosi precedenti penali, tra i quali anche quelli di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, e di evasione; -) è gravato altresì di ulteriori carichi pendenti; -) non ha esitato a commettere i reati in questione, per di più in forma organizzata, subito dopo un lungo periodo di carcerazione, terminato solo il 26 gennaio 2020. Si osserva, ancora, che il ricorrente ha dimostrato assoluta incapacità di autocontrollo, perché non ha cessato la sua attività, continuando anzi a svolgerla con estrema intensità, pur essendo venuto a conoscenza dei controlli effettuati dalla polizia giudiziaria nei confronti dei suoi clienti. 3.2. Anche queste conclusioni sono incensurabili. Le stesse, infatti, sono fondate su precisi elementi fattuali, e su massime di esperienza sicuramente accettabili. 4. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché l'esecutività del provvedimento impugnato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condann
Sentenza Cassazione n. 30606/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris