CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2021
Cassazione n. 36423/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 21279-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ITALIA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 444/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale DOTT. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano di cui in epigrafe, la quale ne aveva disatteso l'appello, con il quale l'appellante aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado, la quale ne aveva rigettato la domanda di «accertamento del perfezionamento di contratti di appalto intervenuti con la BNP [OSCURATO:PERSONA]! [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di successiva risoluzione degli stessi per grave inadempimento della committente» (siccome riporta la sentenza d'appello). L'intimata resiste con controricorso con il quale, prioritariamente eccepisce la tardività del ricorso, perché proposto dopo il termine "breve" di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza d'appello (artt. 325 e 326 cod. proc. civ.). Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell'art. 23, co. 8bis, d. I. n. 137/2020, convertito nella I. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio. Il P.G. ha trasmesso le sue conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. Il ricorso risulta essere stato tardivamente proposto è, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Il 18 febbraio 2016 la sentenza d'appello venne notificata a mezzo p.e.c. all'odierna parte ricorrente, siccome comprovato dalla ricevuta d'accettazione della consegna telematica, alle caselle p.e.c. degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], domiciliatario, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il giorno 8 agosto 2016 la Cancelleria della Corte territoriale ne attestò il passaggio in giudicato. Poiché il ricorso venne avviato alla notificazione il 9 settembre 2016 risulta evidente il superamento del termine decadenziale di legge di giorni sessanta, decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata. La soccombente ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese in favore della controricorrente nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto della qualità della causa, del suo valore e delle attività svolte. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della controricorrente, che liquida in euro 3.500,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, e agli esborsi, liquidati in euro 200,00; Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 9 giugno 2021 Il ore (Gft4epe rasso) ([OSCURATO:PERSONA]