CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09337/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Campobasso - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 4 legge n. 110 del 1975 e 455 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore (che ha depositato anche una successiva memoria scritta); - che, con il primo motivo, il ricorrente ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano); che la censura relativa alla presunta violazione degli arti. 62 e 63 cod. proc. pen. risulta manifestamente infondata, atteso che, dal testo della sentenza, non risulta che la Corte di appello abbia utilizzato per la decisione dichiarazioni assunte in violazione delle suddette norme; - che il secondo motivo di ricorso, in entrambe le censure nelle quali si articola, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 4 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il terzo motivo di ricorso risulta inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, ai temi dedotti con il ricorso in cassazione; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci