CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 23235/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9296/2024r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in liquidazione, in persona del legale rappre- sentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ilquale dichiara di voler rice- vere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzodi posta elettronica certificata indicato -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tem- pore, rappresentata e difesa, come da procura speciale digitale da inten- dersi in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedi- mento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 86, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- 2RG n. 9296/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio avverso la ordinanza della Cortedi appello di Salerno n. 2634/2023, depo- sitata il 12/10/2023. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/5/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Provincia di Salerno espropria v a mq 2074 di terreni in proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA].; tuttavia, l'espropriazione effettiva era di mq 2597, quindi maggiore di mq 523. Successivamente, il commissario ad actacon decreto di acquisi- zione sanante ex art. 42 - bis del d.P.R. n. 327 del 2001, in data 18 del 2019, acquisiva il terreno residuo di mq 523, di cui al foglio 8, particelle 953 e 955, rispettivamente di mq 241 e mq 282. La stima era di euro 60,00 al metro quadrato, per un indennizzo complessivo di euro 45.762,50. L'opposizione della società comportava l'iscrizione nel R.G. 434/ 2019. Con ulteriore decreto di acquisizione sanante in data 14/11/2019 si provvedeva nuovamente all'acquisizione dello stesso terreno, mo- dificando l'importo complessivo in euro 46.285,50, in ragione di un maggiore periodo di occupazione, dal 5/12/2011 al 30/6/2019, men- tre in precedenza il periodo di occupazione era considerato dal 5/12/ 2011 al 28/2/2019. La successiva opposizione dava luogoal procedimento iscritto al R.G. 1115/2019. I duegiudizi venivano riuniti. 2. La Corte d ' appello di Salerno, con ordinanza n. 2634/2023, depositata il 12/10/2023, rigettava le opposizioni. 3RG n. 9296/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] quel che ancora qui rileva, distingueva, nell'ambito della su- perficie complessiva di mq 523, la superficie di mq 423, destinata a zona verde di rispetto stradale e la superficie di metri quadri 100 destinata a zona strada Asi. Il valore del terreno di cui alla zona strada Asi era di euro 10,00 Il valore del terreno di cui alla zona verde di rispetto stradale veniva determinato tenendo conto della natura non edificabile dello stesso, per la presenza della fascia di rispetto stradale, non essendo stataneppure individuata un ' utilizzazione intermedia. Veniva respinta la richiesta di determinazione dell'indennità di occupazione legittima, non essendo stato indicato il decreto di occu- pazione e il periodo di occupazione legittima. Non vi era diminuzione di valore del fondo residuo, in quanto mancava il presupposto della titolarità del bene da parte del mede- simo proprietario. Per la Corteterritoriale, al momento di emanazione dei decreti di acquisizione sanante, rispettivamente del 28/3/2000 e del 18/11/ 2019, la società aveva già venduto la superficie di mq 5503 (resi- duata dopo la prima espropriazione, da mq 8900 a mq 6026) ad altra società. 3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la società. 4. Il Consigliere coordinatore, con provvedimento del 26/11/ 2024, ha proposto la definizione del ricorso ex art. 380 - bis c.p.c., stante la tardività dello stesso, oltre il termine di sei mesi di cui allo art.327 c.p.c. 5.La Procura Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. 6. La ricorrente ha depositato memoria scritta. 4RG n. 9296/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione degli articoli 32 e 37 del d.P.R. n. 327 del 2001. Art.9 N.T.A. del P.R.T.V. del Consorzio ASI di Salerno». Per la ricorrente, infatti, con lo specifico riferimento all'area di mq 523, l'esistenza della fascia di rispetto stradale non rendeva del tutto inedificabile il terreno, in presenza dell'art.9 delle N.T.A., che conteneva la clausola«purché la relativa superficie risulti compatibile alla determinazione della volumetria della superficie edificabile sul restante suolo ablato». Tale zona era edificabile in quanto generava una capacità edifi- catoria pari a 3,5 mc/mq per un indice di copertura pari a 0,4 mq/mc. Inoltre, il vincolo della zona di rispetto avrebbe portato l'avanza- mento di tale fascia all'interno dell'area residua rimasta in proprietà degli espropriati. 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la «violazione e falsa applicazione degli articoli 32,37, 42 - bis e art. 50 del d.P.R.n. 327/2001. Art. 9 N.T.A. del P.R.T.C. del consorzio ASI di Salerno». Per la ricorrente spettava anche l'indennizzo per occupazione le- gittima, in quanto l'occupazione dell'area era pacifica e non conte- stata, come emergeva dalle premesse del decreto di esproprio n. 1 del 2016. L'occupazione viera stata e per l' intera consistenza contestual- mente; il diritto all'indennità ex art. 50 del d.P.R. n. 327 del 2001 discende direttamente dalla legge ed è connesso al periodo di effica- cia della dichiarazione di pubblica utilità. 5RG n. 9296/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] maggiore consistenza, oggetto di decreto di acquisizione sa- nante ex art. 42 - bis del d.P.R. n. 327 del 2001, era ricompresa nel decreto di occupazione originario. L'opera darealizzare, infatti, era unica, come unica era stata l'oc- cupazione. Diversamente, sarebbe comunque dovuta l'indennità di occupa- zione illegittima ex art.42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001. 3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la «violazione e falsa applicazione degli articoli 32,33, 37, 42 - bis e art. 50 del d.P.R.n. 327 del 2001. Art. 9 N.T.A, del P.R.T.C. del Consorzio ASI di Salerno». Sarebbe dovuta anche l'indennità per la diminuzione del valore del fondo residuo. La circostanza che alla data del decreto di acquisizione sanante la ricorrente non fosse proprietaria di entrambi i fondi, non sarebbe idonea a determinare il mancato riconoscimento della richiesta in- dennità. Al contrario, la circostanza che la ricorrente abbia trasferito il fondo residuo ad un prezzo inferiore a quello di mercato costituirebbe la prova evidente della riduzione di valore riconducibile all'interve- nuta acquisizione sanante. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Invero, il provvedimento impugnato è stato pubblicato in data 12/10/2023, con conseguente scadenza del termine lungo di impugnazione, ex art. 327 c.p.c., della durata di mesi 6, a l 12/4/ 2024 (venerdì). La ricorrente non ha depositato la prova della notifica del ricorso, ma la procura ed il ricorso sono datati 15/4/2024 e nella nota di iscrizione a ruolo è indicata quale data di notifica il 15/4/2024. 6RG n. 9296/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] consorzio controricorrente non ha eccepito la tardività, ma ha depositato copia della relazione di notificazione del ricorso (con data 15/4/2024) e la copia del messaggio inoltrato all'avvocatura conte- nente il ricorso, recante data 15/4/2024. Peraltro, l'unico grado del giudizio di merito, avente per oggetto la determinazione di indennità per acquisizione sanante, è stato in- staurato nel 2019, mentre il precedente giudizio dinanzi al Tar è stato introdotto nel 2017. Persino il precedente giudizio di opposizione alla stima (in ogni caso relativa fondo contiguo) ha un numero di R.G. risalente al 2016. Non v'è dubbio, dunque, che il termine di impugnazione sia quello «lungo»di sei mesi. 5. Inoltre, va precisato che per questa Corte(Cass., sez. 6-2, 18/ 3/2019, n. 7635), in tema di impugnazione, nel caso in cui su una sentenza risulti apposta un'unica data relativa alla sua pubblicazione con attestazione del competente cancelliere, non rileva, ai fini dell'in- dividuazione del termine ordinario ex art. 327 c.p.c. (per il quale deve, perciò, farsi riferimento al dato temporale dell'intervenuta pubblicazione), il mero previo inserimento della sentenza nel registro cronologico, qualora manchinol'attestazione di altra data di deposito da parte del cancelliere e, quindi, la scissione temporale tra il mo- mento del deposito e quello della pubblicazione (che devono, peral- tro, essere, di regola, coincidenti), che ricorre nell'eventualità che siano apposte due distinte date di deposito (in tale ultima ipotesi trovando applicazione il principio sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18569 del 2016). Più recentemente, si è affermato che il termine per l'impugna- zione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione e non da quella di inserimento della sentenza nel registro cronologico; quest'ultima è irrilevante, a meno che non 7RG n. 9296/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio siano apposte in calce alla sentenza due diverse date e risulti così realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pub- blicazione, la quale impone di accertare il momento in cui la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il suo deposito in cancelleria e l'inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo nu- mero identificativo(Cass., sez. 3, 13/4/2023, n. 9917). 6. Contrariamente a quanto osservato dalla società nella memo- ria scritta, l'ordinanza della Corted'appello di Salerno è stata depo- sitata e pubblicata il 12/10/2023, mentre l'inserimento della sen- tenza nel registro cronologico è avvenuto il 13/10/2023, ma non può rilevare ai fini della individuazione del termine «lungo» per l'impu- gnazione. 7. Si è ritenuto che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), nel richiamare, per i casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica, un'ipotesi di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presu- mere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass., Sez. U, 27/9/2023, n. 27433; Cass., Sez.U, 13/10/2023, n. 28540; Cass., n. 11346/2024); tuttavia, la disposizione citata non prevede l'appli- cazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un'in- terpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass., Sez.U, 27/12/2023, n. 36069). 8. Nella specie non si rinvengono ragioni (stante la correttezza del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per 8RG n. 9296/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio confermare il rigetto del ricorso) per discostarsi dalla suddetta pre- visione legale. 9. La ricorrente soccombente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di euro 4.000,00 , valu- tata equitativamente, nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 2.500,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore dellacontroricor- rente della somma di euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa. Condanna la ricorrente al pagamento della ulteriore somma di euro 4.000,00, nonché al pagamento,in favore della cassa delle am- mende, della somma di euro 2.500,00. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R.115 del 2002, dà att