CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32218/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 186, commi 2, lett. b), 2-bis e 5 cod. strada (capo A della rubrica), 187, commi 1, 1-bis e 4 cod. strada (capo B della rubrica). Rilevato che nei motivi di ricorso, limitati alla condanna di cui al capo B della rubrica, la difesa si duole del vizio di motivazione, adducendo manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa in relazione alla valutazione delle prove assunte nel corso del dibattimento. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Considerato che i giudici, con argomentare logico e coerente, hanno tratto elementi di colpevolezza non solo dall'esito delle analisi effettuate sulla persona dell'imputato (che hanno rivelato un livello di benzodiazepine pari a 895 ng/ml, a fronte di un cut off pari a 300), ma anche dalle condizioni psicofisiche osservate nell'immediatezza dell'incidente dai primi soccorritori (che descrivevano l'imputato agitato e assente ai richiami esterni) e dall'annotazione presente sulla scheda d'ingresso al Pronto soccorso (in cui erano rilevati "segni di alterazione psicomotoria potenzialmente correlabili a presunta assunzione di sostanze psicoattive"). Considerato che la motivazione espressa risponde ai criteri ermeneutici stabiliti in questa sede (Sez. 4, n. 5890 del 25/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284099:"In tema di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione può essere provato valorizzando dati sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente, rilevati al momento del fatto, dimostrativi della pregressa assunzione di stupefacente, ed atti a corroborare l'esito positivo dell'esame sui liquidi biologici"). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMariarosaria [OSCURATO:PERSONA]