CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 marzo 2026
Cassazione n. 21683/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el Tribunale di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cuisi è chiesto pronunciare l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 11 marzo 2026, il Tribunale di Milano hadichiarato inammissibile l’appello, proposto ex art. 310 cod. proc. pen.nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del 2 febbraio2026 con cui il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, rigettava la richiestadi revoca o sostituzione delle misure cautelari ‒ divieto di dimora e obbligo dipresentazione presso la polizia giudiziaria ‒ disposte dal g.i.p. in relazione alconcorso nel delitto di rapina aggravata ex art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.Il capo di provvisoria imputazione dà atto della violenza fisica esercitata ai dannidi un terzo intervenuto in aiuto della vittima, durante la rapina. Assumeva ilTribunale che l’istanza ex art. 299 cod. proc. pen., non formulata in sede diinterrogatorio di garanzia, proposta nell’interesse dell’indagato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]non risultava essere mai stata notificata al difensore o alla persona offesa cheabbia dichiarato o eletto domicilio.2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con i primi due motivi, si duole di violazione di legge processuale, peravere il Tribunale impropriamente qualificato l’atto difensivo alla stregua diun’istanza di revoca o sostituzione ex art. 299 del codice di rito, anziché come attod’appello proposto dalla difesa ex art. 310 cod. proc. pen., ciò che obbligava ilgiudice adito a esaminare nel merito i motivi esposti. Su tale erronea base ilTribunale ha ritenuto violato il terzo comma dell’art. 299 del codice di rito, attesala mancata notifica alla persona offesa dell’istanza di revoca della misuracautelare, disposta nell’ambito di un procedimento avente a oggetto un delittocommesso con violenza alla persona, per poi affermare l'inammissibilitàdell'istanza stessa. La difesa ritiene inconferenti i princìpi giurisprudenziali citatinel provvedimento impugnato, relativi alla rilevabilità d’ufficio in ogni stato e gradodel processo cautelare, che sarebbero stati superati da Sez. U, n. 17156 del30/09/2021, dep. 2022, Gallo, Rv. 283042 – 01.2.2. Col terzo motivo, si deduce violazione del principio di parità ditrattamento, posto l’accoglimento dell’appello cautelare proposto dai co-indagati,la cui posizione processuale era del tutto sovrapponibile a quella dell’[OSCURATO:PERSONA].2.3. Il quarto motivo, variamente articolato in otto punti, contesta violazionedi legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziariae delle esigenze cautelari.2.4. Il quinto motivo deduce violazione di legge processuale e vizio dimotivazione in relazione per non avere rilevato il giudice dell’appello cautelare lanullità dell’ordinanza di applicazione delle misure cautelari, di cui, con attod’appello, si erano censurato il tenore meramente apparente della motivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per i motivi di seguito esposti.2. I primi due motivi ‒ congiuntamente esaminabili, vista la connessionelogica che li avvince ‒ sono inammissibili, sia in quanto aspecifici sia in quantomanifestamente infondati, per le ragioni di seguito indicate. Le ragionidell’inammissibilità dei primi due motivi ostano all’esame degli ulteriori motivi diricorso, come si passa a illustrare.2.1. L’aspecificità dei motivi in esame deriva dal mancato confronto delladifesa con quanto chiarito dal Tribunale a proposito della mancata notifica allapersona offesa della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari, nonformulata in sede di interrogatorio di garanzia, bensì sottoposta al collegiodibattimentale in data 28 gennaio 2026. Stravolgendo radicalmente significato enatura della gravata ordinanza, il ricorrente arguisce che il Tribunale, cosìstatuendo, avrebbe qualificato erroneamente l’atto difensivo, considerandolo allastregua di un’istanza ex art. 299 cod. proc. pen., anziché come atto d’appello exart. 310 del codice di rito. La censura non ha fondamento alcuno: e, infatti,operando corretto richiamo all’art. 299, comma 3, cod. proc. pen., e ricordandoche l’istante è indagato per un delitto commesso con violenza alla persona, conconseguente rilievo anche del comma 2 bis della citata disposizione, il Tribunaleha individuato ed applicato al caso di specie il conferente principio di diritto, allaluce del quale «l'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione della misuracautelare personale applicata nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessicon violenza alla persona, prevista dall'art. 299, comma terzo, cod. proc. pen.,come modificato dall'art. 2 D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv. nella legge 15 ottobre2013, n. 119, quale conseguenza della mancata notifica della richiesta medesima- a cura della parte richiedente - alla persona offesa, è deducibile e rilevabiled'ufficio in ogni stato e grado del processo cautelare» (Sez. 2, n. 33576 del14/07/2016, Fassih, Rv. 267500 – 01).Nel gravato provvedimento, si è, inoltre, correttamente puntualizzato come,in sede di appello cautelare, il controllo officioso del giudice prescinda totalmentedal principio devolutivo, fissato in via generale dall'art. 597 cod. proc. pen., inquanto esso attiene alla legittimità del provvedimento impugnato. Talepuntualizzazione, tesa a evidenziare il potere-dovere del giudice cautelare dicontrollare i presupposti dell’ammissibilità dell’appello, depriva di ogni fondamentole censure difensive, nel punto in cui sostengono che il Tribunale avrebbe dovutoritenersi investito di un pieno controllo devolutivo sulla misura disposta. Tanto èsufficiente a ritenere inammissibili i motivi terzo e seguenti.2.2. La doglianza è, inoltre, anche manifestamente infondata, là dovecontesta l’erronea applicazione, da parte del giudice d’appello cautelare, deiprincìpi giurisprudenziali evocati in motivazione. In disparte l’erronea citazione, daparte della difesa, di Sez. U, n. 17156 del 30/09/2021, dep. 2022, Gallo, Rv.283042 – 01, cui viene attribuito, a p. 3 del ricorso, un passaggio motivazionaleinesistente, va precisato che le Sezioni Unite, con la decisione citata, hanno postoil seguente principio di diritto: «nei procedimenti per delitti commessi con violenzaalla persona» ‒ qual è il procedimento de quo ‒ «la richiesta di revoca osostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente,presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, acondizione, in quest'ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio».Di tale principio di diritto, il giudice cautelare ha operato, nel caso in esame,buon governo, posto che, come rilevato nel provvedimento gravato, la personaoffesa, all’atto della presentazione della denuncia-querela, aveva eletto domiciliopresso la propria residenza. Con la conseguenza che, presso tale luogo, ilrichiedente avrebbe dovuto provvedere a notificare l’istanza di revoca o disostituzione delle misure cautelari in corso.3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]