CassazionesentenzaSezione UDecisione del 21 settembre 2026
Cassazione n. 25646/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile,prendendo il numero di Registro Generale 16153 del 2026.3. – La questione pregiudiziale verte sulla corretta interpretazione dell’ultimo periododell’art. 10, numero 20, del d.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dall’art. 32 del d.l. n. 124 del2019 (recante “Adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019,causa C- 449/17”), convertito, con modificazioni, nella legge 157 del 2019, che recita: “Leprestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guidaautomobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie Be C1”.A sua volta, il periodo che precede il citato enunciato così stabilisce: “20) le prestazionieducative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per laformazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese daistituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settoreescluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civilecomprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materialididattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti oNumero registro generale 16153/2026Numero sezionale 103/2026funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolasticNhuem eer ou dni riavcecrosltait gaernieer ale 25646/2026Data pubblicazione 21/09/2026impartite da insegnanti a titolo personale”.4. – Il rimettente espone che, sull’assoggettabilità o meno ad IVA dell’attività diautoscuola per il conseguimento delle patenti di guida di categoria A (ossia quelle checonsentono la guida di motocicli), si contendono il campo due opposti orientamenti dellagiurisprudenza di merito, ai quali si riconducono, rispettivamente, le posizioni delle partiin causa.4.1. - Un primo indirizzo, seguito dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado diVicenza (sentenza n. 430/2025), ritiene che l’esclusione dall’IVA delle prestazioniformative finalizzate al conseguimento delle patenti di guida di categoria A sia stata“frutto di una (erronea) interpretazione estensiva di tale esenzione, operata dalla prassi edalla giurisprudenza”. Pertanto, “poiché l’insegnamento finalizzato al conseguimentodella patente A doveva già essere considerato imponibile (così come quello per le patentiB e C1) anche prima del d.l. n. 124 del 2019, l’avere il legislatore precisato che leprestazioni relative (non solo) alle patenti B e C1 non rientrano nell’esenzione nonsignifica che, al contrario, quelle relative alle patenti A vi rientrino”.La tesi così articolata è sostenuta anche dall’Agenzia delle Entrate che, con propriacircolare, ha precisato che “a decorrere dal 1° gennaio 2020, anche i corsi perl'ottenimento della patente della categoria A sono da considerarsi imponibili ai fini IVA inquanto costituiscono un insegnamento di tipo specialistico e non possono esserericondotti nell'ambito della formazione professionale”.4.2. – L’orientamento contrario, sostenuto dal contribuente ricorrente nel giudizio a quo,ritiene, invece, che la previsione normativa introdotta dal citato art. 32 del d.l. n. 124 del2019 non possa essere intesa nel senso dell’assoggettamento ad IVA dell’attività diinsegnamento per il conseguimento delle patenti di categoria A, giacché «osterebbero atale interpretazione sia l’argomento interpretativo letterale, sia l’argomento interpretativoc.d. “a contrario”, sia l’argomento interpretativo dell’intenzione del legislatore secondocui il legislatore ha solo voluto occuparsi delle patenti di categoria B e C mentre per lepatenti di categoria A continuerebbe ad escludersi l’assoggettibilità ad IVA per tutte leNumero registro generale 16153/2026Numero sezionale 103/2026lezioni di scuola guida esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1N,u mne.r o2 d0i r adcceollt a DgePnRer ale 25646/2026Data pubblicazione 21/09/2026633/1972, incluse le patenti di guida appartenenti alla categoria A (motocicli)».La tesi è fatta propria dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di [OSCURATO:PERSONA](sentenza 152/2025), secondo non potrebbe dubitarsi “che la normativa nazionaleprevedesse l’esenzione IVA per le prestazioni rese dalle autoscuole, così come è pacificoche l’interpretazione fornita nella sentenza della CGUE non possa trovare applicazionediretta nel nostro ordinamento in danno dei contribuenti. Infatti, l’applicazione delladisciplina comunitaria trova il suo limite nell’esistenza di una normativa interna piùfavorevole rispetto a quella comunitaria”4.2.1. – Il rimettente, nel solco della tesi da ultimo illustrata, osserva ulteriormente che“coglie nel segno la difesa ricorrente” nel sostenere «che non è qui in discussione lanatura didattica delle prestazioni formative rese dalle autoscuole; e là dove aggiunge chela stessa Agenzia delle Entrate non risulta avere mai eccepito la circostanza che i corsiper il conseguimento delle c.d. “patenti superiori” siano pacificamente esentidall’imposta, in ciò confermando implicitamente che le autoscuole, scuole di pilotaggioe nautiche rientrano a pieno titolo tra i soggetti con diritto a fruire dell’esenzione di cuiall’art. 10/20 del d.P.R. 633/72».5. – Alla luce di quanto esposto, il giudice a quo reputa, quindi, “necessario” il rinvio exart. 363-bis c.p.c., in quanto la sollevata questione pregiudiziale è “di diritto”, “necessariaalla definizione del giudizio”, nonché “presenta gravi difficoltà interpretative” ed “èsuscettibile di porsi in numerosi giudizi simili come emerge dal fatto che il ricorso di cuialla presente causa ha un valore economico molto limitato ma rappresenta un caso pilotariproponibile presso tutte le autoscuole”.6. – Il rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado diSavona (sul cui potere di sollevare rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. non sorgonodubbi: tra le altre, Cass., S.U., n. 34851 del 13 dicembre 2023, Cass., Sez. V, n. 7495 del20 marzo 2025, Cass., Sez. V, n. 7965 del 25 marzo 2025) non supera il vaglio diammissibilità, difettando del requisito della grave difficoltà interpretativa.Numero registro generale 16153/2026Numero sezionale 103/20267. – Il rimettente si è limitato ad illustrare assai genericamente i conNtruampeproo dsi rtaic cinoldtai grieznzeira le 25646/2026Data pubblicazione 21/09/2026ermeneutici, dei quali dà contezza che siano rispettivamente seguiti da due pronuncedella giurisprudenza tributaria, palesando inoltre una certa inclinazione favorevole per latesi della esenzione dall’IVA dell’attività di insegnamento finalizzato al conseguimentodelle patenti di categoria A.Tuttavia, dall’ordinanza di rimessione non traspare un adeguato sforzo interpretativo delgiudice a quo volto ad esplorare quale, tra i due diversi orientamenti in campo, possaavere effettiva consistenza, anche tenuto conto di eventuali e pertinenti apporti dottrinali,di un effettivo contrasto nel più ampio panorama della giurisprudenza tributaria di meritoe della stessa giurisprudenza di questa Corte in punto di individuazione dei presupposti,oggettivo e soggettivo, di applicazione del primo periodo del n. 20 dell’art. 10 del d.P.R. n.633 del 1972 (tra le altre: Cass., Sez. V, n. 21108 del 2 ottobre 2020; Cas., Sez. V, n. 27549del 28 settembre 2023; Cass., Sez. V, n. 20063 del 16 giugno 2026; Cass., Sez. V., n. 21601e n. 21604 del 24 giugno 2026).7.1. - Carenza, questa, che appare ancor più significativa soprattutto alla luce dellasentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 14 marzo 2019, in causa C-449/17 (da cui, come detto, è originato l’intervento legislativo novellatore della norma daultimo citata), la quale, in motivazione (su cui tace il rimettente), si è soffermataampiamente sulla nozione di “insegnamento scolastico o universitario” ai sensi dell’art.132, par. 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006(relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto) e ha ulteriormente ribadito lanecessità che le esenzioni previste dalla legislazione europea, che costituiscono nozioniautonome del diritto dell’Unione volte ad evitare divergenze nell’applicazione del sistemadell’IVA da uno Stato membro all’altro, siano interpretate restrittivamente, dato checostituiscono deroghe al principio generale stabilito dall’articolo 2 della direttiva stessa,secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso daun soggetto passivo.7.2. - Né il mancato approfondimento del tema implicato anche sul versante del dirittoeurounitario può reputarsi giustificato dal rilievo dell’ordinanza di rimessione circal’inapplicabilità diretta nel nostro ordinamento delle sentenze della Corte di Giustizia UENumero registro generale 16153/2026Numero sezionale 103/2026in danno dei contribuenti, spettando comunque al giudice del merito lNau mvearlou dti arazcicoonltae g esnuelra le 25646/2026Data pubblicazione 21/09/2026se procedere al rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE ove sorga un dubbio di compatibilitàdel diritto interno con il diritto unionale (così decreto presidenziale n. 27559 del 24ottobre 2024).7.4. - Come già affermato in sede di filtro di ammissibilità ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c.(così, tra gli altri, decreto presidenziale n. 4854 del 4 marzo 2026), la sussistenza delrequisito della grave difficoltà interpretativa non costituisce precipitato indefettibile dellanovità della questione, poiché, se così fosse, si finirebbe con l’inaridire il compito diinterpretare la legge e con il limitare, ingiustificatamente, la formazione progressiva edialettica del procedimento interpretativo mediante il contributo della giurisdizione neisuoi diversi gradi.La ricerca di una soluzione persuasiva della questione di diritto, sebbene non si presentiimmediatamente evidente, rientra nell’attività ermeneutica il cui esercizio spettaanzitutto al giudice del merito investito dell’esame della controversia e non può, dalmedesimo, essere rimessa a questa Corte, a maggior ragione se con l’intento di ottenereun avallo rispetto all’opzione che si intenderebbe privilegiare e ad evitare una revisionedella decisione fondata sulla soluzione interpretativa adottata (cfr. anche decretopresidenziale n. 31403 del 2 dicembre 2025).È, infatti, potere di ogni giudice di merito sciogliere i dubbi interpretativi che sorgono nelleparticolarità dei casi e in questo senso la grave difficoltà interpretativa di cui all’art. 363-bis c.p.c. è requisito volto a realizzare attraverso un potere diffuso (tra gli altri, decretipresidenziali n. 19883 del 17 luglio 2025 e n. 24757 dell’8 settembre 2025) l’esercizio dellagiurisdizione.8. - Il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado diSavona deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. P.Q.Mvisto l’art. 363-bis c.p.c., dichiara inammissibile la questione sollevata dalla Corte digiustizia tributaria di primo grado di Savona con l’ordinanza di cui in premessa.Numero registro generale 16153/2026Numero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 25646/2026Roma, 21 settembre 2026 Data pubblicazione 21/09/2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola