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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 15269/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12106/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso quest’ultimo domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 8; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria della Liguria n. 1362/2018,depositata il 19/10/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]MASSAFRA. [OSCURATO:PERSONA]

1. Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte quanto segue.

Nel marzo del 2010 la società, nella qualità di transitario di alcune case di spedizioni, effettuò un trasferimento all’interno dell’area doganale dal Porto di [OSCURATO:PERSONA] (Terminal VTE) al magazzino Distritpark, di un container contenente diverse partite di merce destinate ad alcuni spedizionieri che ne curavano lo sdoganamento.

La contribuente per effettuare lo sdoganamento utilizzò la dichiarazione di transito T1 mediante compilazione di specifico modello sulla base della polizza di carico.

Successivamente l’Agenzia delle dogane verificò la presenza di difformità di classificazione in relazione ad alcuni articoli sicché emise atto di irrogazione di sanzioni.

La società contribuente impugnò l’atto ed evidenziò sia di aver assolto i dazi in misura superiore a quella dovuta sia che la differenza di classificazione di alcuni articoli rappresentava una mera irregolarità formale, totalmente improduttiva di danni verso l’erario.

Invocò, quindi, l’applicazione dell’art. 6, comma 5-bis del d.lgs. n. 472 del 1997.

Il giudice di prime cure accolse il ricorso.

La CTR, con la sentenza impugnata, confermò la decisione di prime cure respingendo l’appello dell’Agenza delle dogane.

Il giudice di seconde cure, in particolare, ritenne che la compilazione del modello T1, non essendo la società contribuente in possesso del Modello A19, costituisse un errore meramente materiale.

Venne, inoltre, evidenziato che compilando il modello T1 la società avesse indicato prudenzialmente prodotti che assolvevano il maggiore dazio in tal modo dichiarando dazi per un importo superiore a quello dovuto.

Al riguardo si chiarì come la sanzione irrogata avesse proprio la finalità di evitare che mediante false indicazioni di qualità potessero essere importati beni in elusione o evasione dei dazi e dell’IVA.

Si affermò, quindi, come nel caso di specie non fosse stata contestata nessuna sottrazione di imposta avendo il contribuente versato a titolo di dazio 13.300,00 a fronte di quello liquidato dalla Dogana pari ad euro 12.499,00.

In conclusione, la CTR confermò la decisione di prime cure in ordine all’applicazione dell’esimente di cui all’art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997 secondo cui non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio del controllo, non incidono sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento dei tributi.

2. L’agenzia impugna la prefata decisione con un motivo mentre G.P.S. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. resiste con controricorso.

In prossimità dell’udienza la controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza ed aspecificità formulata nel controricorso, e ribadita nella memoria, da G.P.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la società controricorrente l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle dogane si limiterebbe ad enunciare un’asserita violazione di legge senza spiegare in che modo le norme citate sarebbero state lese dalla sentenza.

Sempre ad avviso della controricorrente, l’agenzia delle dogane riporterebbe un “elenco costituito da mere trascrizioni di norme” di talché sotto le mentite spoglie di una violazione di legge sarebbe celata la pretesa di un nuovo esame del merito da parte di questa Corte.

L’eccezione è infondata.

Il ricorso soddisfa i criteri di cui all’art. 366, nn. 3 e 4, c.p.c., vigente ratione temporis , essendo, invero, riportati nel corpo dell'atto tutti gli elementi e i riferimenti necessari ad individuare, nei suoi termini esatti, l'errore denunciato e i fatti processuali che ne costituiscono la base. 2.Può , quindi, trattarsi la censura formulata dall’Agenzia delle dogane.

Con il primo motivo del ricorso, proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 96 e 199 del Codice doganale Comunitario nonché dell’art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 306 del D.P.R. n. 43 del 1973.

L’agenzia sostiene che oggetto dell’operazione in contestazione era merce allo stato estero presente negli spazi doganali all’atto della dichiarazione, che doveva essere trasferita presso un magazzino situato all’esterno di un varco doganale.

Per tale operazione l’unica procedura conosciuta era quella che prevede la compilazione del modello T1, il quale subordina la libera circolazione della merce sul territorio comunitario alla previa prestazione di una garanzia, trattandosi di merce che circola in sospensione del dazio all’importazione e delle altre imposte che possono essere dovute in relazione alle merci.

Sicché la premessa da cui muove la CTR, in punto di modello utilizzabile, è erronea.

L’Agenzia ricorrente prosegue evidenziando che con l’art. 306 T.U.L.D. il legislatore sanziona l’errata indicazione dell’elemento della qualità indicata nella dichiarazione doganale, ivi definita “bolletta di cauzione”, sul presupposto che, in virtù dell’accertamento, venga effettuata la classificazione tariffaria e, quindi, l’individuazione della aliquota daziaria.

L’attività di controllo dell’Ufficio sulla dichiarazione di transito redatta dalla società contribuente era quindi funzionale alla determinazione della base imponibile dell’imposta, in quanto connessa alla corretta compilazione della bolletta di cauzione, e tale attività è stata quindi ostacolata dalla dichiarazione posta in essere dalla società contribuente.

Di qui la violazione della disposizione da intendersi come violazione formale con conseguente ritenuta inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997. 3.La censura è fondata.

La sentenza impugnata affermache, ai fini della qualificazione della violazione come meramente formale (così poi giustificando l’applicazione del citato art. 6, comma 5-bis), l’aver compilato il modello T1 costituisca un errore meramente formale anche perché lo stesso non avrebbe comportato alcun danno per l’erario.

In particolare, s ostiene la CTR che “non potendo scendere nel dettaglio dei prodotti, il contribuente ha indicato prudenzialmente prodotti che assolvevano il maggiore dazio, in tal modo ha dichiarato dazi per un importo superiore a quello dovuto. [OSCURATO:PERSONA] osserva, con riferimento all’applicata sanzione di cui all’art. 306 del TULD che detta norma non è diretta a punire qualsiasi differenza di classificazione, bensì è tesa ad evitare che, mediante false indicazioni di qualità, possano essere importati beni in elusione o evasione dei dazi e dell’IVA”.

In buona sostanza secondo la CTR troverebbe, nella specie, applicazione, il citato art. 6 poiché si sarebbe al cospetto di violazione improduttiva di danni per l’erario.

Il ragionamento è errato.

Preliminarmente deve rammentarsi che in tema di sanzioni tributarie sussiste una fondamentale differenza tra le violazioni formali e quelle meramente formali.

Queste ultime sussistono allorquando concorrano due requisiti: quello di non arrecare pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo e, al contempo, di non incidere sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo.

Al riguardo questa Corte ha affermato che in tema di sanzioni amministrative, in base al combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 3, e 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472 del 1997, le violazioni tributarie possono essere "sostanziali", se incidono sulla base imponibile o sull'imposta o sul versamento, "formali", se pregiudicano l'esercizio delle azioni di controllo pur non incidendo sulla base imponibile, sull'imposta o sul versamento, oppure "meramente formali", perché non influenti sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e non arrecanti pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo; solo tali ultime violazioni non sono punibili per inoffensività, dovendo la valutazione concreta circa la natura " formale" o "meramente formale" della violazione compiersi in base all'idoneità ex ante della condotta a recare detto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.

Non è quindi sufficiente la presenza del solo requisito relativo alla assenza di incidenza sulla determinazione della base imponibile (Cass. Sez.

V, n.28938 del 2020).

Nella specie, premesso che la stessa Agenzia ricorrente non contesta l’assenza di danno per l’erario derivante dalla dichiarazione della società contribuente, ciò che è oggetto di doglianza è il pregiudizio arrecato all’attività di controllo dovuto alla mancata corretta indicazione della qualità della merce nella dichiarazione di transito.

Tale pregiudizio si è in concreto verificato.

La circostanza, evidenziata dalla CTR, secondo cui il contribuente aveva indicato prudenzialmente prodotti che assolvevano il maggiore dazio, non rileva atteso che al controllo alcune merci indicate nel modello T1 non corrispondevano a quelle importate.

Infatti, è proprio tale tipo di condotta che viene stigmatizzata dall’art. 306 TULD ed è tale condotta a costituire una violazione formale e non meramente formale poiché lesiva delle azioni e dei poteri di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso.

La sentenza della C.T.R. va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12106/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso quest’ultimo domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 8; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria della Liguria n. 1362/2018,depositata il 19/10/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]MASSAFRA. [OSCURATO:PERSONA] 1. Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte quanto segue. Nel marzo del 2010 la società, nella qualità di transitario di alcune case di spedizioni, effettuò un trasferimento all’interno dell’area doganale dal Porto di [OSCURATO:PERSONA] (Terminal VTE) al magazzino Distritpark, di un container contenente diverse partite di merce destinate ad alcuni spedizionieri che ne curavano lo sdoganamento. La contribuente per effettuare lo sdoganamento utilizzò la dichiarazione di transito T1 mediante compilazione di specifico modello sulla base della polizza di carico. Successivamente l’Agenzia delle dogane verificò la presenza di difformità di classificazione in relazione ad alcuni articoli sicché emise atto di irrogazione di sanzioni. La società contribuente impugnò l’atto ed evidenziò sia di aver assolto i dazi in misura superiore a quella dovuta sia che la differenza di classificazione di alcuni articoli rappresentava una mera irregolarità formale, totalmente improduttiva di danni verso l’erario. Invocò, quindi, l’applicazione dell’art. 6, comma 5-bis del d.lgs. n. 472 del 1997. Il giudice di prime cure accolse il ricorso. La CTR, con la sentenza impugnata, confermò la decisione di prime cure respingendo l’appello dell’Agenza delle dogane. Il giudice di seconde cure, in particolare, ritenne che la compilazione del modello T1, non essendo la società contribuente in possesso del Modello A19, costituisse un errore meramente materiale. Venne, inoltre, evidenziato che compilando il modello T1 la società avesse indicato prudenzialmente prodotti che assolvevano il maggiore dazio in tal modo dichiarando dazi per un importo superiore a quello dovuto. Al riguardo si chiarì come la sanzione irrogata avesse proprio la finalità di evitare che mediante false indicazioni di qualità potessero essere importati beni in elusione o evasione dei dazi e dell’IVA. Si affermò, quindi, come nel caso di specie non fosse stata contestata nessuna sottrazione di imposta avendo il contribuente versato a titolo di dazio 13.300,00 a fronte di quello liquidato dalla Dogana pari ad euro 12.499,00. In conclusione, la CTR confermò la decisione di prime cure in ordine all’applicazione dell’esimente di cui all’art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997 secondo cui non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio del controllo, non incidono sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento dei tributi. 2. L’agenzia impugna la prefata decisione con un motivo mentre G.P.S. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. resiste con controricorso. In prossimità dell’udienza la controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza ed aspecificità formulata nel controricorso, e ribadita nella memoria, da G.P.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la società controricorrente l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle dogane si limiterebbe ad enunciare un’asserita violazione di legge senza spiegare in che modo le norme citate sarebbero state lese dalla sentenza. Sempre ad avviso della controricorrente, l’agenzia delle dogane riporterebbe un “elenco costituito da mere trascrizioni di norme” di talché sotto le mentite spoglie di una violazione di legge sarebbe celata la pretesa di un nuovo esame del merito da parte di questa Corte. L’eccezione è infondata. Il ricorso soddisfa i criteri di cui all’art. 366, nn. 3 e 4, c.p.c., vigente ratione temporis , essendo, invero, riportati nel corpo dell'atto tutti gli elementi e i riferimenti necessari ad individuare, nei suoi termini esatti, l'errore denunciato e i fatti processuali che ne costituiscono la base. 2.Può , quindi, trattarsi la censura formulata dall’Agenzia delle dogane. Con il primo motivo del ricorso, proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 96 e 199 del Codice doganale Comunitario nonché dell’art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 306 del D.P.R. n. 43 del 1973. L’agenzia sostiene che oggetto dell’operazione in contestazione era merce allo stato estero presente negli spazi doganali all’atto della dichiarazione, che doveva essere trasferita presso un magazzino situato all’esterno di un varco doganale. Per tale operazione l’unica procedura conosciuta era quella che prevede la compilazione del modello T1, il quale subordina la libera circolazione della merce sul territorio comunitario alla previa prestazione di una garanzia, trattandosi di merce che circola in sospensione del dazio all’importazione e delle altre imposte che possono essere dovute in relazione alle merci. Sicché la premessa da cui muove la CTR, in punto di modello utilizzabile, è erronea. L’Agenzia ricorrente prosegue evidenziando che con l’art. 306 T.U.L.D. il legislatore sanziona l’errata indicazione dell’elemento della qualità indicata nella dichiarazione doganale, ivi definita “bolletta di cauzione”, sul presupposto che, in virtù dell’accertamento, venga effettuata la classificazione tariffaria e, quindi, l’individuazione della aliquota daziaria. L’attività di controllo dell’Ufficio sulla dichiarazione di transito redatta dalla società contribuente era quindi funzionale alla determinazione della base imponibile dell’imposta, in quanto connessa alla corretta compilazione della bolletta di cauzione, e tale attività è stata quindi ostacolata dalla dichiarazione posta in essere dalla società contribuente. Di qui la violazione della disposizione da intendersi come violazione formale con conseguente ritenuta inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997. 3.La censura è fondata. La sentenza impugnata affermache, ai fini della qualificazione della violazione come meramente formale (così poi giustificando l’applicazione del citato art. 6, comma 5-bis), l’aver compilato il modello T1 costituisca un errore meramente formale anche perché lo stesso non avrebbe comportato alcun danno per l’erario. In particolare, s ostiene la CTR che “non potendo scendere nel dettaglio dei prodotti, il contribuente ha indicato prudenzialmente prodotti che assolvevano il maggiore dazio, in tal modo ha dichiarato dazi per un importo superiore a quello dovuto. [OSCURATO:PERSONA] osserva, con riferimento all’applicata sanzione di cui all’art. 306 del TULD che detta norma non è diretta a punire qualsiasi differenza di classificazione, bensì è tesa ad evitare che, mediante false indicazioni di qualità, possano essere importati beni in elusione o evasione dei dazi e dell’IVA”. In buona sostanza secondo la CTR troverebbe, nella specie, applicazione, il citato art. 6 poiché si sarebbe al cospetto di violazione improduttiva di danni per l’erario. Il ragionamento è errato. Preliminarmente deve rammentarsi che in tema di sanzioni tributarie sussiste una fondamentale differenza tra le violazioni formali e quelle meramente formali. Queste ultime sussistono allorquando concorrano due requisiti: quello di non arrecare pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo e, al contempo, di non incidere sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo. Al riguardo questa Corte ha affermato che in tema di sanzioni amministrative, in base al combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 3, e 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472 del 1997, le violazioni tributarie possono essere "sostanziali", se incidono sulla base imponibile o sull'imposta o sul versamento, "formali", se pregiudicano l'esercizio delle azioni di controllo pur non incidendo sulla base imponibile, sull'imposta o sul versamento, oppure "meramente formali", perché non influenti sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e non arrecanti pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo; solo tali ultime violazioni non sono punibili per inoffensività, dovendo la valutazione concreta circa la natura " formale" o "meramente formale" della violazione compiersi in base all'idoneità ex ante della condotta a recare detto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo. Non è quindi sufficiente la presenza del solo requisito relativo alla assenza di incidenza sulla determinazione della base imponibile (Cass. Sez. V, n.28938 del 2020). Nella specie, premesso che la stessa Agenzia ricorrente non contesta l’assenza di danno per l’erario derivante dalla dichiarazione della società contribuente, ciò che è oggetto di doglianza è il pregiudizio arrecato all’attività di controllo dovuto alla mancata corretta indicazione della qualità della merce nella dichiarazione di transito. Tale pregiudizio si è in concreto verificato. La circostanza, evidenziata dalla CTR, secondo cui il contribuente aveva indicato prudenzialmente prodotti che assolvevano il maggiore dazio, non rileva atteso che al controllo alcune merci indicate nel modello T1 non corrispondevano a quelle importate. Infatti, è proprio tale tipo di condotta che viene stigmatizzata dall’art. 306 TULD ed è tale condotta a costituire una violazione formale e non meramente formale poiché lesiva delle azioni e dei poteri di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria. Ne consegue l’accoglimento del ricorso. La sentenza della C.T.R. va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso,
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