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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 46480/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano in data 18/04/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con restituzione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia in data 9/05/2006, definitiva il 5/06/2006, era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 8, 5 e 10, d.lgs. n. 74 del 2000, la quale era stata condizionalmente sospesa.

1.1. Con successiva ordinanza in data 18/04/2023, la Corte di appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena.

Secondo il Collegio, infatti, Genevois aveva riportato la condanna alla pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione inflitta con sentenza del 10/02/2012 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], definitiva in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il reato di cui all'art. 617-ter cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] de Sanctis, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 666, comma 3, e 674 cod. proc. pen., per essere stata l'ordinanza emessa senza che Genevois ricevesse l'avviso dell'udienza camerale, con conseguente nullità assoluta del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen.; e senza che l'udienza si sia svolta con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero, non essendo stato rinvenuto, agli atti del fascicolo, il verbale di detta udienza camerale da cui risultasse detta partecipazione.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 172 cod. pen., in quanto la pena inflitta con la sentenza de qua si sarebbe già prescritta, essendo decorsi 10 anni dalla data in cui la decisione era divenuta irrevocabile nonché dalla sentenza che ha comportato la risoluzione della condizione, emessa dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

3. In data 26/09/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Il primo motivo di censura è fondato.

Secondo quanto stabilito dal combinato disposto di cui agli artt. 674 e 666, comma 3, cod. proc. pen., la decisione sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena deve essere preceduta da un'udienza camerale in contraddittorio, con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero.

Ne consegue che qualora il giudice dell'esecuzione abbia omesso di fissare l'udienza in camera di consiglio si determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., dato che essa comporta la omessa citazione dell'imputato e l'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, Vitiello, Rv. 259475 - 01; Sez. 1, n. 29505 del 11/06/2013, Lahmar, Rv. 256111 - 01; Sez. 3, n. 11421 del 29/01/2013, Prediletto, Rv. 254939 - 01; Sez. 3, n. 1730 del 29/05/1998, Viscione, Rv. 211550 - 01).

2.1. Il ricorso assume che la decisione sulla revoca sia stata compiuta de plano, ovvero senza la celebrazione dell'udienza in contraddittorio, sollecitando, al fine di dimostrare tale assunto, l'eventuale acquisizione del relativo verbale.

Quest'ultimo risulta, effettivamente, non disponibile agli atti del fascicolo, peraltro ricostituito, a distanza di 9 anni dalla richiesta di revoca avanzata dalla Procura generale territoriale, a seguito del suo smarrimento, di cui l'ordinanza impugnata ha dato atto.

Consegue alle considerazioni che precedono che la situazione di obiettiva incertezza in ordine alla effettiva celebrazione dell'udienza camerale in questione (e, comunque, dell'avvenuta notifica del relativo avviso all'interessato e al suo difensore) impone, allo stato, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Dall'accoglimento del primo motivo di ricorso deriva che le censure articolate con il secondo motivo devono ritenersi assorbite, ancorché non precluse, sicché esse potranno essere eventualmente riproposte nel giudizio di rinvio.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Milano.

In proposito deve, infatti, osservarsi che nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio, dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397 - 01; Sez. 1, n. 6117 del 1/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524 - 01; Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306 - 01). [OSCURATO:PERSONA] r7J Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di z: --)atìiDello di Milano. o 3 j Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano in data 18/04/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con restituzione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia in data 9/05/2006, definitiva il 5/06/2006, era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 8, 5 e 10, d.lgs. n. 74 del 2000, la quale era stata condizionalmente sospesa. 1.1. Con successiva ordinanza in data 18/04/2023, la Corte di appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena. Secondo il Collegio, infatti, Genevois aveva riportato la condanna alla pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione inflitta con sentenza del 10/02/2012 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], definitiva in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il reato di cui all'art. 617-ter cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] de Sanctis, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 666, comma 3, e 674 cod. proc. pen., per essere stata l'ordinanza emessa senza che Genevois ricevesse l'avviso dell'udienza camerale, con conseguente nullità assoluta del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen.; e senza che l'udienza si sia svolta con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero, non essendo stato rinvenuto, agli atti del fascicolo, il verbale di detta udienza camerale da cui risultasse detta partecipazione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 172 cod. pen., in quanto la pena inflitta con la sentenza de qua si sarebbe già prescritta, essendo decorsi 10 anni dalla data in cui la decisione era divenuta irrevocabile nonché dalla sentenza che ha comportato la risoluzione della condizione, emessa dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. In data 26/09/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Il primo motivo di censura è fondato. Secondo quanto stabilito dal combinato disposto di cui agli artt. 674 e 666, comma 3, cod. proc. pen., la decisione sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena deve essere preceduta da un'udienza camerale in contraddittorio, con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Ne consegue che qualora il giudice dell'esecuzione abbia omesso di fissare l'udienza in camera di consiglio si determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., dato che essa comporta la omessa citazione dell'imputato e l'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, Vitiello, Rv. 259475 - 01; Sez. 1, n. 29505 del 11/06/2013, Lahmar, Rv. 256111 - 01; Sez. 3, n. 11421 del 29/01/2013, Prediletto, Rv. 254939 - 01; Sez. 3, n. 1730 del 29/05/1998, Viscione, Rv. 211550 - 01). 2.1. Il ricorso assume che la decisione sulla revoca sia stata compiuta de plano, ovvero senza la celebrazione dell'udienza in contraddittorio, sollecitando, al fine di dimostrare tale assunto, l'eventuale acquisizione del relativo verbale. Quest'ultimo risulta, effettivamente, non disponibile agli atti del fascicolo, peraltro ricostituito, a distanza di 9 anni dalla richiesta di revoca avanzata dalla Procura generale territoriale, a seguito del suo smarrimento, di cui l'ordinanza impugnata ha dato atto. Consegue alle considerazioni che precedono che la situazione di obiettiva incertezza in ordine alla effettiva celebrazione dell'udienza camerale in questione (e, comunque, dell'avvenuta notifica del relativo avviso all'interessato e al suo difensore) impone, allo stato, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Dall'accoglimento del primo motivo di ricorso deriva che le censure articolate con il secondo motivo devono ritenersi assorbite, ancorché non precluse, sicché esse potranno essere eventualmente riproposte nel giudizio di rinvio. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Milano. In proposito deve, infatti, osservarsi che nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio, dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397 - 01; Sez. 1, n. 6117 del 1/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524 - 01; Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306 - 01). [OSCURATO:PERSONA] r7J Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di z: --)atìiDello di Milano. o 3 j Così de
Sentenza Cassazione n. 46480/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris