CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 10296/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/ ORDINANZA /[OSCURATO:PERSONA] ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].a [OSCURATO:PERSONA] s ani Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA] appresentati e difesi pnm dàll' vv. [OSCURATO:PERSONA]. il cui mandato è stato revocato in data 28.2.2019. ed ora dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 9 - ricorrente- Contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. a sua volta quale cessionaria dei crediti di Arena N P L One s.r.I., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Cola di Rienzo, 28 -controricorrente- Avverso la sentenza del Corte di Appello di Roma n. 6826/2018 letta e deposita il 26.10.2018. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] • [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (quale debitore principale) e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali fideiussori) proponevano opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] L.V. s.r.I., mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]. Il decreto era stato emesso su istanza di [OSCURATO:PERSONA] nei loro confronti, in via solidale, per il pagamento dell'importo di C 230.484582, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 2294/58 intrattenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presso la dipendenza della [OSCURATO:SOCIETA] di Terracina, garantito da fideiussione dei Giuliani. Gli attori avevano contestato: a) la misura del credito preteso dalla Banca, poichè scaturente dalla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi applicati (operata dall'Istituto di eredito in forza della clausola contenuta nell'art. 7 delle [OSCURATO:PERSONA] recepita nel contratto di c/c): ,p) l'addebito di spese e commissioni non previamente concordate; ft') l'arbitraria variazione dei tassi di interesse debitori avvenuta nel corso del rapporto e l'usurarietà degli stessi; d) la nullità della clausola che prevedeva il tasso degli interessi "uso piazza" per violazione dell'art. 1284 c.c. e conseguentemente la debenza dei soli interessi al tasso legale; e) l'eccessività della pretesa creditoria anche in relazione all'applicazione della commissione di massimo scoperto, non dovuta anche perchè non contrattualmente pattuita; ) la illegittimità del I recesso operato dalla Banca senza che ne rico essero le condizioni; a s enza impugnga la Corte di app315 di Roma a respint l'appello, ma anche I,')ap'pello incidentale dell'appellata/Banca, ed h i cop/dannato alle spe l'appellante sptietà. All'esito del giudizio - nel quale la Banca aveva chiesto il rigetto dell'opposizione richiamandosi alla piena legittimità del proprio operato, reputando in ogni caso irripetibili, stante la natura di obbligazioni naturali, le somme addebitate a titolo di interessi - disposta CTU contabile, il Tribunale di Latina accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto, ponendo a carico di [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di rifondere alle controparti le spese di giudizio, nonche' gli esborsi determinati con la consulenza. Avverso tale pronuncia ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:SOCIETA].), quale procuratrice speciale di Arena NPL One s.r.I., medio tempore divenuta cessionaria del credito controverso, chiedendo in riforma della sentenza e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, la condanna delle controparti al pagamento del saldo debitore risultante dalla rielaborazione del conto corrente azionato, come da CTU già espletata in primo grado o come da nuova espletanda CTU, da effettuarsi utilizzando unicamente gli estratti-conto relativi al periodo 31.3.1995-26.5.2005 espunti quindi, quelli relativi al periodo precedente irritualmente acquisiti su richiesta del consulente ed applicando per il periodo successivo al 30.6.2000 la capitalizzazione trimestrale di tutti gli interessi dovuti, anche per spese e commissioni di massimo scoperto. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha accolto la domanda dell'appellante e riformato la sentenza di I grado. Gli attuali ricorrenti hanno presentato ricorso con tre motivi e memorie. [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto controricorso. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente deduce: 1. Violazione degli artt. 2697 c.c., 183, comma 6, n. 2, 115, 116 c.p.c., 1823-1827 c.c. con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte di Appello avrebbe ritenuto fondato la deduzione della Banca ed avrebbe considerato assolto l'onere di allegazione degli estratti conto relativi al c/ in corso; violando così, gli artt. 115 e 116 c.p.c. In tale direzione non sarebbe prova sufficiente la prova del solo saldo. 1.1 Il motivo è inammissibile per la sua genericità, perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte ha correttamente verificato che l'onere probatorio sugli estratti conti almeno nel periodo dal marzo 1995 al maggio 2005 era stato assolto dalla Banca sin dalla fase monitoria (p. 4). Pertanto a far data dal marzo 1995 il saldo e la movimentazione del conto erano stati ritualmente provati. La censura evita di specificare le sue motivazioni rispetto all'effettivo decisum della sentenza impugnata. 2. Violazione dell'art. 2 bis d.l. n. 185/2008 conv. in I. n.2/2009, il giudice del gravame avrebbe ritenuto non applicabili retroattivamente le CMS pattuite ed applicate a fronte della chiusura del conto corrente in cui è intervenuto il recesso della banca. 2.1. La censura è inammissibile perché è priva di ogni riferimento specifico ai contratti e all'arco temporale nel quale sarebbe stata applicata la CMS nulla. Il motivo difetta di autosufficienza, operando un generico riferimento alla «nullità della clausola», senza indicare a quale pattuizione si riferisca, e senza riprodurne il contenuto, almeno nei passi salienti. Il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., n. 3741/2004; Cass., n. 6219/2005; Cass., n. 15952/2007; Cass., n. 18421/2009; Cass.n. 4905/2020). In particolare è necessario che venga contestata specificamente la «ratio decidendi» posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., n. 19989/2017). Nella specie, la Corte di appello - consapevole che l'usurarietà degli interessi è rilevabile d'ufficio (Cass., n. 24483/2013; Cass., n. 17150/2016) - ha affermato che la commissione di massimo scoperto, pattuita soltanto nella lettera-contratto del 23 maggio 1997, era legittima «in assenza di diverse deduzioni», e non poteva «neppure essere calcolata ai fini del superamento del tasso soglia». Ciò in quanto trattavasi di un rapporto bancario precedente l'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n.185/2008. Ha, altresì, aggiunto la Corte che il CTU aveva provveduto a sostituire la commissione di massimo scoperto applicata dalla banca con il tasso soglia. Orbene, tali rationes decidendi non sono state specificamente censurate dalla ricorrente, secondo la quale la commissione di massimo scoperta sarebbe stata «ritenuta nel calcolo del tasso soglia», nonostante la previsione di nullità di cui all'art. 2 bis d.l. n.185/2008). in tal modo richiamando una norma che non si applica retroattivamente, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., n.12965/2016; Cass., S.U., n.16303/2018; Cass., n. 1464/2019). Né risulta in alcun modo censurato l'assunto della Corte territoriale, secondo cui gli effetti negativi della commissione di massimo scoperto, sul piano dell'eventuale usurarietà del tasso, sarebbero stati emendati dal consulente che avrebbe ricondotto il tasso nei limiti del tasso soglia. La commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis d.l. n. 185/2008, introdotto con la I. n. 2/2009, è "in thesi" legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall'i° gennaio 2010); ne consegue che l'art. 2 bis d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari. 3. Violazione degli artt. 2, 14, 20, 33 e 34, I. n. 287/1990, art.41 Cost., art. 101 Trattato UE, artt. 2697 e 2729 c.c., art. 115 e 116 c.p.c. con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Le fideiussioni, rilasciate dai ricorrenti a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. in data 9.12.1991 con successivi aumenti del 29.12.1992 e 20.02.1998 a garanzia dell'esposizione del c/c n. 2294/58 intestato alla deducente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sino alla concorrenza di 436.406.087, conto affidato fino ad C 103.291,37, sarebbero nulle. La Corte non avrebbe considerato la derivata nullità dei contratti di fideiussione tipo poiché elaborati sulla base di intese tra le banche in ordine all'adozione di standard contrattuali uniformi in violazione della normativa antitrust. 3.1 La censura è generica poiché i ricorrenti non forniscono alcun elemento che consenta di verificare se la questione, nei termini ora proposti, sia stata sottoposta alla valutazione del giudice di merito del I e/o del TI grado. il ricorso che prospetti questioni che non risultano in alcun modo trattate dalla pronuncia impugnata deve allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, riproducendone, altresì, il contenuto essenziale, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare «ex actis» la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., n. 25546/2006; Cass., n. 8206/2016). 4. Per quanto espresso, la infondatezza e l'inammissibilità dei motivi determina il rigetto del ricorso con condanna alle spese a carico dei ricorrenti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in C 5.000 per onorari e C 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, I. 24.12. 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così de