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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2020

Cassazione n. 42666/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.

FATTO E DIRITTO Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ex art. 309, c.p.p., riformava l'ordinanza con cui il tribunale di Locri, in data 5.1.2021, aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della condanna riportata da quest'ultimo in primo grado per il reato di estorsione aggravato dalla circostanza di cui all'art. 416 bis.1, c.p., sostituendo tale misura con quella degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico. 2.

Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, articolando due motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla sussistenza e attualità della pericolosità sociale e delle esigenze cautelari di cui alla lett. c) dell'art. 274, c.p.p.

Il tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari esclusivamente sulla base della intervenuta sentenza di condanna, pronunciata dal tribunale di Locri in data 22.6.2020 nei confronti del ricorrente, applicando automaticamente la presunzione relativa alla sussistenza delle suddette esigenze desumibile dalla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1, c.p., senza procedere alla necessaria verifica in ordine alla sussistenza in termini di concretezza e di attualità degli elementi di pericolosità dell'imputato in grado di integrare l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p.

In particolare il tribunale ha omesso di considerare la lontananza del fatto per cui si procede, commesso a oltre dieci anni dalla data di adozione della misura cautelare a carico di letto; la mancanza di precedenti penali a carico di quest'ultimo e la sua età avanzata, trattandosi di soggetto ultrasettantenne, senza tacere che, a fronte dell'affermazione del tribunale del riesame, secondo cui l'attualità del pericolo di recidiva trova fondamento nella condotta agevolativa del sodalizio mafioso, che, in quanto tale, potrebbe nuovamente avere bisogno del fattivo contributo dell'imputato, il ricorrente, al fine di dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari, non avrebbe potuto far valere la rescissione di un vincolo associativo in realtà mai contestato proprio perché nei suo confronti non si procede per il reato associativo.

La motivazione del provvedimento impugnato, pertanto, deve considerarsi del tutto apparente, essendosi limitato il tribunale a fare rinvio al provvedimento cautelare genetico, che, a sua volta, rimanda alla sentenza di primo grado, il cui percorso argomentativo, tuttavia, dedica all'estorsione addebitata a Tetto meno di una pagina, sicché, a differenza di quanto affermato dal tribunale del riesame, non può attribuirsi al ricorrente una sistematicità di condotte illecite realizzate in un vasto arco temporale.

2.2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto, in violazione del disposto dell'art. 275, co. 3, c.p.p., il tribunale del riesame, a fronte di una specifica richiesta difensiva di applicare la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, non ha indicato le ragioni per cui le ritenute esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con misure meno afflittive.

3. Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo di impugnazione, in esso assorbita ogni ulteriore censura.

4. Vanno preliminarmente ribaditi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez.

II, 2.2.2017, n. 9212, rv. 269438; Cass., sez.

IV, 3.2.2011, n. 14726; Cass., sez.

III, 21.10.2010, n. 40873, rv. 248698; Cass., sez.

IV, 17.8.1996, n. 2050, rv. 206104).

4.1. Ciò posto non appare revocabile in dubbio che il provvedimento oggetto di ricorso sia caratterizzato da una lacuna motivazionale, che va sanata.

Come affermato, infatti, da un recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416- bis.1, c.p.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale (cfr. Cass., Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Rv. 274861; Cass., Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, Rv. 279720) In applicazione di tale principio la Corte di Cassazione, in due distinte fattispecie, ha annullato, con rinvio al tribunale del riesame, da un lato, l'ordinanza impugnata nella quale era stata espressamente esclusa la rilevanza del tempo, corrispondente a cinque anni, trascorso tra i fatti contestati all'indagato ed il provvedimento cautelare (cfr. Cass., Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Rv. 274861); dall'altro, l'ordinanza oggetto di ricorso, relativa all'applicazione della custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio aggravato dalla finalità agevolativa di consorzio associativo mafioso nei confronti di persona detenuta da lungo tempo in regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., rilevando che il tempo trascorso dal fatto, pari ad oltre venticinque anni, doveva essere valutato alla luce di tutte le condotte, coeve e successive al fatto, poste in essere dal soggetto, che, per gravità, entità e ruolo rivestito nel sodalizio criminoso, tuttora esistente in vita, fossero indicative della partecipazione pregressa e della perdurante adesione allo stesso (cfr. Cass., Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, Rv. 279720).

In questa prospettiva si è ulteriormente precisato che in tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., pur operando una presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (cd. tempo silente), che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, c.p.p. (cfr. Cass., Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Rv. 277231).

Ed ancora, proprio in relazione al caso di ordinanza cautelare emessa nei confronti di soggetto condannato in primo grado per il reato di partecipazione associazione mafiosa, legato da vincoli familiari con il vertice del sodalizio, si è ribadito che in tema di custodia cautelare in carcere, l'art. 275, comma 3, c.p.p., pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, e la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha valore determinante nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari (cfr. Cass., Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Rv. 280471).

4.2. Orbene tali principi risultano disattesi dal tribunale del riesame che ha completamente omesso di considerare, ai fini della valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, il lungo periodo di tempo trascorso tra i fatti contestati allo Tetto e il provvedimento cautelare.

Ed invero, come si evince proprio dalla sentenza pronunciata dal tribunale di Locri in data 22.6.2020 nei confronti dello letto (allegata al ricorso in conformità al principio della cd. autosufficienza), quest'ultimo è stato condannato per un solo episodio estorsivo, aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1, c.p., contestato nel capo N) dell'imputazione, commesso in danno dei responsabili della "[OSCURATO:SOCIETA]", società capofila dell'A.T.I., aggiudicataria dell'appalto pubblico inerente ai lavori di costruzione e ammodernamento della strada ex SS 112 [OSCURATO:PERSONA], sottoposta a pressioni illecite dalle organizzazioni a delinquere di stampo mafioso egemoni sul territorio.

In particolare al ricorrente è stata attribuita l'estorsione commessa imponendo alla "DE.MO .TER.", per il tramite del capocantiere [OSCURATO:PERSONA], destinatario della richiesta estorsiva, con cui gli veniva imposto di rifornirsi per l'approvvigionamento di materiali edili presso la ditta individuale facente capo alla moglie dello Tetto, [OSCURATO:PERSONA], fatti risalenti quanto meno al settembre del 2011 (cfr. p. 514 della sentenza di primo grado), quindi a oltre nove anni prima dell'adozione del provvedimento coercitivo di cui si discute.

Né va taciuto che dalla sentenza del tribunale di Locri si evince che, non essendo stato il ricorrente condannato per il delitto di partecipazione all'associazione di stampo mafioso di cui al capo A), la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1, c.p., è stata riconosciuta nei suoi confronti solo nella forma della utilizzazione del metodo mafioso (cfr. p. 519), per cui tale aspetto dovrà essere considerato dal tribunale del riesame in sede di rinvio nel valutare la condotta dell'imputato intercorrente tra la consumazione della condotta estorsiva e l'adozione nei suoi confronti del titolo cautelare.

Del pari andrà considerata la pendenza a carico dello Tetto di un distinto procedimento penale per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, di cui fa generico cenno il tribunale del riesame (cfr. p. 3), in relazione al quale, peraltro, è lo stesso ricorrente ad evidenziare che attualmente tale procedimento pende dinanzi alla corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], per nuovo esame, in seguito ad annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di Cassazione (cfr. p. 3, nota 2, del ricorso).

5. Sulla base delle svolte considerazione l'impugnata ordinanza va annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], che provvederà a colmare l'evidenziata lacuna motivazionale, uniformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. FATTO E DIRITTO Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ex art. 309, c.p.p., riformava l'ordinanza con cui il tribunale di Locri, in data 5.1.2021, aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della condanna riportata da quest'ultimo in primo grado per il reato di estorsione aggravato dalla circostanza di cui all'art. 416 bis.1, c.p., sostituendo tale misura con quella degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, articolando due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla sussistenza e attualità della pericolosità sociale e delle esigenze cautelari di cui alla lett. c) dell'art. 274, c.p.p. Il tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari esclusivamente sulla base della intervenuta sentenza di condanna, pronunciata dal tribunale di Locri in data 22.6.2020 nei confronti del ricorrente, applicando automaticamente la presunzione relativa alla sussistenza delle suddette esigenze desumibile dalla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1, c.p., senza procedere alla necessaria verifica in ordine alla sussistenza in termini di concretezza e di attualità degli elementi di pericolosità dell'imputato in grado di integrare l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p. In particolare il tribunale ha omesso di considerare la lontananza del fatto per cui si procede, commesso a oltre dieci anni dalla data di adozione della misura cautelare a carico di letto; la mancanza di precedenti penali a carico di quest'ultimo e la sua età avanzata, trattandosi di soggetto ultrasettantenne, senza tacere che, a fronte dell'affermazione del tribunale del riesame, secondo cui l'attualità del pericolo di recidiva trova fondamento nella condotta agevolativa del sodalizio mafioso, che, in quanto tale, potrebbe nuovamente avere bisogno del fattivo contributo dell'imputato, il ricorrente, al fine di dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari, non avrebbe potuto far valere la rescissione di un vincolo associativo in realtà mai contestato proprio perché nei suo confronti non si procede per il reato associativo. La motivazione del provvedimento impugnato, pertanto, deve considerarsi del tutto apparente, essendosi limitato il tribunale a fare rinvio al provvedimento cautelare genetico, che, a sua volta, rimanda alla sentenza di primo grado, il cui percorso argomentativo, tuttavia, dedica all'estorsione addebitata a Tetto meno di una pagina, sicché, a differenza di quanto affermato dal tribunale del riesame, non può attribuirsi al ricorrente una sistematicità di condotte illecite realizzate in un vasto arco temporale. 2.2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto, in violazione del disposto dell'art. 275, co. 3, c.p.p., il tribunale del riesame, a fronte di una specifica richiesta difensiva di applicare la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, non ha indicato le ragioni per cui le ritenute esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con misure meno afflittive. 3. Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo di impugnazione, in esso assorbita ogni ulteriore censura. 4. Vanno preliminarmente ribaditi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez. II, 2.2.2017, n. 9212, rv. 269438; Cass., sez. IV, 3.2.2011, n. 14726; Cass., sez. III, 21.10.2010, n. 40873, rv. 248698; Cass., sez. IV, 17.8.1996, n. 2050, rv. 206104). 4.1. Ciò posto non appare revocabile in dubbio che il provvedimento oggetto di ricorso sia caratterizzato da una lacuna motivazionale, che va sanata. Come affermato, infatti, da un recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416- bis.1, c.p.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale (cfr. Cass., Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Rv. 274861; Cass., Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, Rv. 279720) In applicazione di tale principio la Corte di Cassazione, in due distinte fattispecie, ha annullato, con rinvio al tribunale del riesame, da un lato, l'ordinanza impugnata nella quale era stata espressamente esclusa la rilevanza del tempo, corrispondente a cinque anni, trascorso tra i fatti contestati all'indagato ed il provvedimento cautelare (cfr. Cass., Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Rv. 274861); dall'altro, l'ordinanza oggetto di ricorso, relativa all'applicazione della custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio aggravato dalla finalità agevolativa di consorzio associativo mafioso nei confronti di persona detenuta da lungo tempo in regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., rilevando che il tempo trascorso dal fatto, pari ad oltre venticinque anni, doveva essere valutato alla luce di tutte le condotte, coeve e successive al fatto, poste in essere dal soggetto, che, per gravità, entità e ruolo rivestito nel sodalizio criminoso, tuttora esistente in vita, fossero indicative della partecipazione pregressa e della perdurante adesione allo stesso (cfr. Cass., Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, Rv. 279720). In questa prospettiva si è ulteriormente precisato che in tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., pur operando una presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (cd. tempo silente), che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, c.p.p. (cfr. Cass., Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Rv. 277231). Ed ancora, proprio in relazione al caso di ordinanza cautelare emessa nei confronti di soggetto condannato in primo grado per il reato di partecipazione associazione mafiosa, legato da vincoli familiari con il vertice del sodalizio, si è ribadito che in tema di custodia cautelare in carcere, l'art. 275, comma 3, c.p.p., pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, e la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha valore determinante nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari (cfr. Cass., Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Rv. 280471). 4.2. Orbene tali principi risultano disattesi dal tribunale del riesame che ha completamente omesso di considerare, ai fini della valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, il lungo periodo di tempo trascorso tra i fatti contestati allo Tetto e il provvedimento cautelare. Ed invero, come si evince proprio dalla sentenza pronunciata dal tribunale di Locri in data 22.6.2020 nei confronti dello letto (allegata al ricorso in conformità al principio della cd. autosufficienza), quest'ultimo è stato condannato per un solo episodio estorsivo, aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1, c.p., contestato nel capo N) dell'imputazione, commesso in danno dei responsabili della "[OSCURATO:SOCIETA]", società capofila dell'A.T.I., aggiudicataria dell'appalto pubblico inerente ai lavori di costruzione e ammodernamento della strada ex SS 112 [OSCURATO:PERSONA], sottoposta a pressioni illecite dalle organizzazioni a delinquere di stampo mafioso egemoni sul territorio. In particolare al ricorrente è stata attribuita l'estorsione commessa imponendo alla "DE.MO .TER.", per il tramite del capocantiere [OSCURATO:PERSONA], destinatario della richiesta estorsiva, con cui gli veniva imposto di rifornirsi per l'approvvigionamento di materiali edili presso la ditta individuale facente capo alla moglie dello Tetto, [OSCURATO:PERSONA], fatti risalenti quanto meno al settembre del 2011 (cfr. p. 514 della sentenza di primo grado), quindi a oltre nove anni prima dell'adozione del provvedimento coercitivo di cui si discute. Né va taciuto che dalla sentenza del tribunale di Locri si evince che, non essendo stato il ricorrente condannato per il delitto di partecipazione all'associazione di stampo mafioso di cui al capo A), la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1, c.p., è stata riconosciuta nei suoi confronti solo nella forma della utilizzazione del metodo mafioso (cfr. p. 519), per cui tale aspetto dovrà essere considerato dal tribunale del riesame in sede di rinvio nel valutare la condotta dell'imputato intercorrente tra la consumazione della condotta estorsiva e l'adozione nei suoi confronti del titolo cautelare. Del pari andrà considerata la pendenza a carico dello Tetto di un distinto procedimento penale per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, di cui fa generico cenno il tribunale del riesame (cfr. p. 3), in relazione al quale, peraltro, è lo stesso ricorrente ad evidenziare che attualmente tale procedimento pende dinanzi alla corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], per nuovo esame, in seguito ad annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di Cassazione (cfr. p. 3, nota 2, del ricorso). 5. Sulla base delle svolte considerazione l'impugnata ordinanza va annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], che provvederà a colmare l'evidenziata lacuna motivazionale, uniformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata
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