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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29028/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, con particolare riguardo alla condotta violenta, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria, è sufficiente l'esplicazione di un'energia fisica, qualunque ne sia il grado di intensità, purché idonea a produrre una coazione personale (cfr.: Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307-01); che, pertanto, la violenza può consistere in una semplice spinta, in uno strattone, in uno schiaffo o simili al derubato ovvero ad altra persona che tenti di impedire la fuga dell'agente, restando irrilevanti il grado di resistenza e l'intensità della violenza (cfr.: Sez. 2, n. 10599 del 27/09/1985, Ciaramella, Rv. 171042-01; Sez. 2, n. 10537 del 09/07/1984, Muccardi, Rv. 166830-01); che, nella specie, alla luce della non contestata ricostruzione del fatto, il requisito della violenza è stato correttamente ritenuto integrato nelle due spinte di forte intensità ricevute dall'addetto alla sicurezza (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, con particolare riguardo alla condotta violenta, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria, è sufficiente l'esplicazione di un'energia fisica, qualunque ne sia il grado di intensità, purché idonea a produrre una coazione personale (cfr.: Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307-01); che, pertanto, la violenza può consistere in una semplice spinta, in uno strattone, in uno schiaffo o simili al derubato ovvero ad altra persona che tenti di impedire la fuga dell'agente, restando irrilevanti il grado di resistenza e l'intensità della violenza (cfr.: Sez. 2, n. 10599 del 27/09/1985, Ciaramella, Rv. 171042-01; Sez. 2, n. 10537 del 09/07/1984, Muccardi, Rv. 166830-01); che, nella specie, alla luce della non contestata ricostruzione del fatto, il requisito della violenza è stato correttamente ritenuto integrato nelle due spinte di forte intensità ricevute dall'addetto alla sicurezza (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 29028/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris