CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19393/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha revocato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, concessi ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro, emessa in parziale riforma della sentenza del 13/04/2015 del Tribunale di Castrovillari e passata in giudicato il 24/06/2018. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., stante la erronea applicazione dell’art. 168, quarto comma cod. pen. La sentenza di condanna relativa al delitto commesso anteriormente, rispetto a quello per il quale il condannato ha fruito del beneficio della sospensione condizionale della pena, è divenuta irrevocabile il 14/02/2018, ossia sei giorni dopo la sentenza a mezzo della quale la Corte di appello ha concesso al condannato il beneficio suddetto. E dunque, la sentenza n. 2674/16 – causa ostativa alla concessione del beneficio – è passata in giudicato il 14/02/2018, mentre la sentenza n. 583/2018, a mezzo della quale è stata accordata la sospensione condizionale revocata mediante l’ordinanza che ora si impugna, è divenuta irrevocabile il 24/06/2018, ossia quattro mesi dopo il passaggio in giudicato della prima sentenza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Come già chiarito in parte narrativa, si è in presenza di una revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, che è stata disposta – ad opera del Giudice dell’esecuzione – ai sensi dell’art. 164 primo comma n. 1) cod. pen., in ragione della presenza di una precedente condanna ostativa. 2.1. Al fine di delineare bene i contorni oggettivi della vicenda, si può sottolineare come la suddetta sospensione condizionale della pena sia stata accordata al Manzi dalla Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 08/02/2018, passata in giudicato il 24/06/2018; vi è anche una condanna che ha natura ostativa alla concessione di tale beneficio, a sua volta pronunciata dalla medesima Corte di appello con sentenza del 14/11/2016, divenuta irrevocabile il 14/02/2018. Se ne desume che il beneficio accordato con la condanna del 08/02/2018 non avrebbe potuto esser concesso, stante la sussistenza della precedente condanna ostativa, pur se ancora non irrevocabile; ma nel momento in cui è stata concessa tale sospensione condizionale della pena, ora revocata, la prima condanna ostativa non poteva essere nota al Giudice della cognizione, in quanto ancora non passata in giudicato (cosa avvenuta, come detto, il 14/02/2018) e quindi, ovviamente, non ancora riportata sul certificato del casellario giudiziale. 2.2. Viene in rilievo, allora, non una revoca del beneficio ai sensi dell’art. 168 secondo comma cod. pen., che postula l’esistenza di una sentenza con condanna ostativa divenuta irrevocabile in data anteriore, rispetto alla concessione del beneficio poi oggetto della revoca, bensì una revoca disposta per violazione dell’art. 164 secondo comma cod. pen. L’ancoraggio normativo, dunque, è rappresentato dal dettato dell’art. 674 comma 1-bis cod. proc. pen., che a sua volta richiama il provvedimento previsto dall'art. 168 comma terzo cod. pen., laddove è prescritto che va disposta la revoca della sospensione condizionale, allorquando tale beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate dall'art. 164 comma quarto cod. pen. Si tratta – nel caso di specie – di causa ostativa antecedente, rispetto alla concessione del beneficio, che era restata ignota sia al Tribunale che alla Corte di appello, per non essere al tempo ancora divenuta irrevocabile la relativa sentenza; il provvedimento di revoca in executivis, in tal caso, non può che assumere una natura meramente dichiarativa ed efficace ope legis, rientrando esso pienamente fra i poteri riservati al giudice dell’esecuzione. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p