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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34594/2026

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osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2026 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione, con unico atto e motivi comuni, avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona di conferma della statuizione di condanna, alla pena ritenuta di giustizia, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a plurime imputazioni di violazione urbanistica, paesaggistica e sismica, contestate come commesse in data anteriore e prossima al 18 dicembre 2019.

Il ricorso, dopo una compiuta disamina delle sentenze di primo grado e del grado di appello, articola due motivi di censura della sentenza della Corte territoriale.

1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge sostanziale e vizio della motivazione: con esso il ricorrente si duole della omessa assoluzione, asseritamente riconducibile al travisamento della prova relativa alla documentazione acquisita dal Comune di Folignano nell'ambito della pratica di sanatoria, e della illogicità e contraddittorietà della motivazione svolta sul punto.

In particolare, la doglianza del ricorrente si incentra sulla circostanza che, nel caso di specie, non vi fosse un provvedimento espresso di rigetto della sanatoria da parte del Comune competente e che il giudice avesse, invece, ritenuto che la relativa istanza fosse stata rigettata in ragione del silenzio serbato dall'amministrazione, valorizzando altresì, l'omessa impugnazione di tale provvedimento in sede amministrativa.

Sotto un ulteriore profilo, deduce il travisamento della prova documentale, in particolare delle visure della Camera di commercio, dalle quali risultava che il ricorrente fosse titolare di azienda agricola da tempo antecedente alla realizzazione dei lavori oggetto delle imputazioni, con conseguente conformità delle opere oggetto di imputazione sin dal tempo della loro esecuzione, e non soltanto in via successiva, sicché l'amministrazione competente aveva erroneamente valutato come non accoglibile l'istanza di sanatoria presentata, da ritenersi invece conforme.

2. Il secondo motivo di ricorso, censura il provvedimento impugnato per violazione di legge e per vizio della motivazione con riferimento all'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., esclusa solo in relazione alle dimensioni dell'opera realizzata e senza considerare plurimi elementi di segno positivo di opposta concludenza, quali l'incensuratezza del ricorrente, la circostanza che solo una parte del manufatto ricadesse in area vincolata, la natura contravvenzionale del reato contestato, la circostanza che si trattasse di opere realizzate su manufatto preesistente, la condotta successiva alla commissione del reato, la non abitualità della condotta.

La Procura Generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 2Nelle more della celebrazione dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione.

Il difensore, per [OSCURATO:PERSONA], trasmetteva memoria di replica alle conclusioni della Procura Generale, insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, stante l'intervenuta rinuncia del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il ricorso presentato dal medesimo deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Trattandosi, peraltro, di rinuncia non derivante da causa non imputabile al ricorrente, alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

2. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i motivi addotti. 2.1 Il primo motivo di ricorso è generico non confrontandosi con la motivazione svolta da entrambi i giudici di merito: in particolare, la Corte di appello, dopo aver compiuto espresso rinvio alle motivazioni svolte dal Tribunale, in risposta alle censure formulate in grado di appello (desumibili dal riepilogo svolto a pagina 4 della sentenza impugnata, motivi 1) e 2)), osserva come la disposizione applicabile nella materia "de qua" sia quella di cui all'art. 36, comma 3 dPR n. 380/01, che assegna all'amministrazione un termine di sessanta giorni per provvedere sull'istanza di permesso in sanatoria, prevedendo espressamente che il silenzio serbato oltre tale termine abbia il valore di un provvedimento di rigetto: si tratta, quindi, di una espressa previsione normativa che equipara il silenzio dell'amministrazione al provvedimento negatorio, e che, producendo effetti diretti sulla posizione dell'istante, è suscettibile di impugnazione, indubbiamente non svolta nel caso di specie, con la conseguenza che, allo stato, il provvedimento di rigetto risulta produttivo di effetti nella competente sede amministrativa e legittimamente oggetto di considerazione da parte del giudice penale, nella sua autonoma valutazione relativa alla sussistenza dei fatti oggetto di imputazione.

A ciò si aggiunga che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva, sul punto, espressamente richiamato sia il tenore della deposizione resa dal teste di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (pagina 4 e ss. della sentenza) circa la consistenza delle opere realizzate, la destinazione ad autorimessa, la presenza di un vincolo, la avvenuta demolizione di un manufatto preesistente e la constatazione nel 2019 della avvenuta realizzazione delle opere, sia quella del dipendente comunale [OSCURATO:PERSONA] (pagina 6 e ss. della sentenza), ascoltato in due diverse udienze, in particolare la deposizione resa all'udienza del 28 maggio 2024, con specifico riferimento alla attivazione di una azienda agricola in tempo successivo alla 3realizzazione dei lavori, con conseguente carenza della prescritta doppia conformità delle opere agli strumenti urbanistici (al momento della loro realizzazione e nel successivo tempo della valutazione dell'istanza di sanatoria).

Ebbene, rispetto a tale compiuto apparato motivazionale, la difesa adduce argomenti non conferenti, tesi ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori già considerati, non consentita a questa Corte, e, ancora, sollecita un sindacato motivazionale pur in carenza di profili di illogicità manifesta o di contraddittorietà.

Tale conclusione va ribadita anche con riferimento all'invocata risultanza documentale, peraltro non allegata al ricorso, asseritamente emergente dalle visure camerali prodotte all'udienza di discussione del procedimento di primo grado.

Ad ulteriore e compiuta chiusura delle sopra esposte argomentazioni, va in questa sede ulteriormente ribadito, peraltro, che l'invocata asserita sanabilità delle opere oggetto della contestazione mal si concilia con la contestazione elevata, nella quale si indica espressamente che l'area interessata dai lavori risulta soggetta, almeno in parte, a vincolo paesaggistico e sismico.

La sanatoria ex art. 36 dPR n. 380/01 citato, infatti, non risulta configurabile non solo in aree vincolate paesaggisticamente - per la mancata previsione, in rapporto all'art. 36, di una autorizzazione paesaggistica in sanatoria e quindi sopravvenuta - ma anche in zone di rilevanza sismica.

Infatti, da una parte, (cfr. Sez. 3, n. 5750 del 02/02/2023 Cc. (dep. 10/02/2023) Rv. 284314 - 01), in tema di sanatoria ex art. 36 del dPR n. 380/01, di opere realizzate in area vincolata, il rilascio postumo del permesso di costruire, in assenza di autorizzazione paesaggistica, non ha efficacia sanante neanche in relazione al solo profilo urbanistico dell'intervento già realizzato; dall'altra, in tema di reati edilizi, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd.

"doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 Dpr n. 380/01 è da ritenersi escluso anche nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica (Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Rv. 284058 - 01). 2.2 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che tanto la Corte territoriale quanto il giudice di primo grado hanno sul punto valutato l'entità dimensionale dell'opera quale elemento di gravità del fatto prevalente sugli ulteriori elementi addotti, con valutazione scevra da profili di manifesta illogicità ed implicita valutazione di recessività degli ulteriori elementi di opposto significato emergenti.

A tale dato, inoltre, in ragione dell'espresso richiamo alla sentenza di primo grado svolto a pagina 3 della sentenza impugnata, si aggiunge la 4valutazione svolta dal Tribunale (pagg. 11 e 12 della relativa sentenza) di non particolare tenuità del fatto in relazione alla contestuale violazione, di plurime disposizioni incriminatrici finalizzate alla tutela di beni-interessi diversi (quali quelle relative alla tutela urbanistica, del paesaggio ed alla normativa antisismica).

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2026 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione, con unico atto e motivi comuni, avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona di conferma della statuizione di condanna, alla pena ritenuta di giustizia, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a plurime imputazioni di violazione urbanistica, paesaggistica e sismica, contestate come commesse in data anteriore e prossima al 18 dicembre 2019. Il ricorso, dopo una compiuta disamina delle sentenze di primo grado e del grado di appello, articola due motivi di censura della sentenza della Corte territoriale. 1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge sostanziale e vizio della motivazione: con esso il ricorrente si duole della omessa assoluzione, asseritamente riconducibile al travisamento della prova relativa alla documentazione acquisita dal Comune di Folignano nell'ambito della pratica di sanatoria, e della illogicità e contraddittorietà della motivazione svolta sul punto. In particolare, la doglianza del ricorrente si incentra sulla circostanza che, nel caso di specie, non vi fosse un provvedimento espresso di rigetto della sanatoria da parte del Comune competente e che il giudice avesse, invece, ritenuto che la relativa istanza fosse stata rigettata in ragione del silenzio serbato dall'amministrazione, valorizzando altresì, l'omessa impugnazione di tale provvedimento in sede amministrativa. Sotto un ulteriore profilo, deduce il travisamento della prova documentale, in particolare delle visure della Camera di commercio, dalle quali risultava che il ricorrente fosse titolare di azienda agricola da tempo antecedente alla realizzazione dei lavori oggetto delle imputazioni, con conseguente conformità delle opere oggetto di imputazione sin dal tempo della loro esecuzione, e non soltanto in via successiva, sicché l'amministrazione competente aveva erroneamente valutato come non accoglibile l'istanza di sanatoria presentata, da ritenersi invece conforme. 2. Il secondo motivo di ricorso, censura il provvedimento impugnato per violazione di legge e per vizio della motivazione con riferimento all'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., esclusa solo in relazione alle dimensioni dell'opera realizzata e senza considerare plurimi elementi di segno positivo di opposta concludenza, quali l'incensuratezza del ricorrente, la circostanza che solo una parte del manufatto ricadesse in area vincolata, la natura contravvenzionale del reato contestato, la circostanza che si trattasse di opere realizzate su manufatto preesistente, la condotta successiva alla commissione del reato, la non abitualità della condotta. La Procura Generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 2Nelle more della celebrazione dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione. Il difensore, per [OSCURATO:PERSONA], trasmetteva memoria di replica alle conclusioni della Procura Generale, insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, stante l'intervenuta rinuncia del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il ricorso presentato dal medesimo deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Trattandosi, peraltro, di rinuncia non derivante da causa non imputabile al ricorrente, alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. 2. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i motivi addotti. 2.1 Il primo motivo di ricorso è generico non confrontandosi con la motivazione svolta da entrambi i giudici di merito: in particolare, la Corte di appello, dopo aver compiuto espresso rinvio alle motivazioni svolte dal Tribunale, in risposta alle censure formulate in grado di appello (desumibili dal riepilogo svolto a pagina 4 della sentenza impugnata, motivi 1) e 2)), osserva come la disposizione applicabile nella materia "de qua" sia quella di cui all'art. 36, comma 3 dPR n. 380/01, che assegna all'amministrazione un termine di sessanta giorni per provvedere sull'istanza di permesso in sanatoria, prevedendo espressamente che il silenzio serbato oltre tale termine abbia il valore di un provvedimento di rigetto: si tratta, quindi, di una espressa previsione normativa che equipara il silenzio dell'amministrazione al provvedimento negatorio, e che, producendo effetti diretti sulla posizione dell'istante, è suscettibile di impugnazione, indubbiamente non svolta nel caso di specie, con la conseguenza che, allo stato, il provvedimento di rigetto risulta produttivo di effetti nella competente sede amministrativa e legittimamente oggetto di considerazione da parte del giudice penale, nella sua autonoma valutazione relativa alla sussistenza dei fatti oggetto di imputazione. A ciò si aggiunga che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva, sul punto, espressamente richiamato sia il tenore della deposizione resa dal teste di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (pagina 4 e ss. della sentenza) circa la consistenza delle opere realizzate, la destinazione ad autorimessa, la presenza di un vincolo, la avvenuta demolizione di un manufatto preesistente e la constatazione nel 2019 della avvenuta realizzazione delle opere, sia quella del dipendente comunale [OSCURATO:PERSONA] (pagina 6 e ss. della sentenza), ascoltato in due diverse udienze, in particolare la deposizione resa all'udienza del 28 maggio 2024, con specifico riferimento alla attivazione di una azienda agricola in tempo successivo alla 3realizzazione dei lavori, con conseguente carenza della prescritta doppia conformità delle opere agli strumenti urbanistici (al momento della loro realizzazione e nel successivo tempo della valutazione dell'istanza di sanatoria). Ebbene, rispetto a tale compiuto apparato motivazionale, la difesa adduce argomenti non conferenti, tesi ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori già considerati, non consentita a questa Corte, e, ancora, sollecita un sindacato motivazionale pur in carenza di profili di illogicità manifesta o di contraddittorietà. Tale conclusione va ribadita anche con riferimento all'invocata risultanza documentale, peraltro non allegata al ricorso, asseritamente emergente dalle visure camerali prodotte all'udienza di discussione del procedimento di primo grado. Ad ulteriore e compiuta chiusura delle sopra esposte argomentazioni, va in questa sede ulteriormente ribadito, peraltro, che l'invocata asserita sanabilità delle opere oggetto della contestazione mal si concilia con la contestazione elevata, nella quale si indica espressamente che l'area interessata dai lavori risulta soggetta, almeno in parte, a vincolo paesaggistico e sismico. La sanatoria ex art. 36 dPR n. 380/01 citato, infatti, non risulta configurabile non solo in aree vincolate paesaggisticamente - per la mancata previsione, in rapporto all'art. 36, di una autorizzazione paesaggistica in sanatoria e quindi sopravvenuta - ma anche in zone di rilevanza sismica. Infatti, da una parte, (cfr. Sez. 3, n. 5750 del 02/02/2023 Cc. (dep. 10/02/2023) Rv. 284314 - 01), in tema di sanatoria ex art. 36 del dPR n. 380/01, di opere realizzate in area vincolata, il rilascio postumo del permesso di costruire, in assenza di autorizzazione paesaggistica, non ha efficacia sanante neanche in relazione al solo profilo urbanistico dell'intervento già realizzato; dall'altra, in tema di reati edilizi, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 Dpr n. 380/01 è da ritenersi escluso anche nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica (Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Rv. 284058 - 01). 2.2 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che tanto la Corte territoriale quanto il giudice di primo grado hanno sul punto valutato l'entità dimensionale dell'opera quale elemento di gravità del fatto prevalente sugli ulteriori elementi addotti, con valutazione scevra da profili di manifesta illogicità ed implicita valutazione di recessività degli ulteriori elementi di opposto significato emergenti. A tale dato, inoltre, in ragione dell'espresso richiamo alla sentenza di primo grado svolto a pagina 3 della sentenza impugnata, si aggiunge la 4valutazione svolta dal Tribunale (pagg. 11 e 12 della relativa sentenza) di non particolare tenuità del fatto in relazione alla contestuale violazione, di plurime disposizioni incriminatrici finalizzate alla tutela di beni-interessi diversi (quali quelle relative alla tutela urbanistica, del paesaggio ed alla normativa antisismica). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M
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