CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13481/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si associa alla richiesta del Procuratore Generale; si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Ritenuto in fatto Con ricorso ritualmente depositato, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza pronunciata in grado di appello dal tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, che, sull'appello promosso dalla sola parte civile - e in riforma della sentenza assolutoria del Giudice di Pace della medesima località - lo ha condannato alla pena di 600 euro di multa per il reato di lesioni personali, commesso in Campobasso il 31/1/17 in danno di [OSCURATO:PERSONA]; lo ha condannato, inoltre, al risarcimento dei danni morali a favore della costituita parte civile, con rinvio al giudice civile per la loro quantificazione, oltre alla rifusione delle spese a favore della parte civile medesima. 1.Con un primo motivo, il ricorrente deduce, ai fini penali, la violazione del "giudicato assolutorio", in quanto il tribunale ha dichiarato la penale responsabilità dell'imputato in assenza di impugnazione della sentenza di primo grado da parte del pubblico ministero; il tribunale avrebbe dovuto limitarsi a delibare la sua responsabilità ai fini civili, rispettando l'effetto devolutivo prodotto dall'impugnazione della parte civile, che ha invocato la riforma della sentenza di primo grado agli effetti civili; si è così formato il giudicato agli effetti penali, sin dalla celebrazione del processo d'appello. 2. Con un secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione della legge processuale penale in quanto il tribunale, nel pronunciare condanna dell'imputato agli effetti civili per le contestate lesioni personali, non ha previamente proc:eduto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, imposta da un costante indirizzo giurisprudenziale anche a prescindere dal dato letterale di cui all'art. 603 comma 3 bis c.p.p., che riguarda l'appello del pubblico ministero. 3. Con un terzo motivo, il ricorrente si duole di una carenza di motivazione della sentenza di secondo grado, che si sarebbe limitata a rivalutare il compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado, così disattendendo il dovere di garantire l'adozione di una motivazione "rafforzata", che esplicitasse in modo accurato le ragioni per le quali il proprio giudizio avrebbe dovuto ritenersi preferibile in quanto più persuasivo e convincente rispetto alla diverse conclusioni del processo di primo grado. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.Quanto al primo motivo, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, peraltro in armonìa col dettato dell'ad. 38 del Decr.Leg.vo n. 274 del 2000, nel procedimento penale dinanzi al giudice di pace, la parte civile può proporre impugnazione agli effetti penali, avverso le sentenze di proscioglimento, limitatamente alle ipotesi in cui la citazione a giudizio dell'imputato sia stata chiesta dalla persona offesa con ricorso immediato ai sensi dell'ad. 21 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274. Nel caso di specie, l'azione penale è stata esercitata direttamente dal pubblico ministero mediante citazione a giudizio, come espressamente si evince dalla sentenza di primo grado, ai sensi dell'ad. 20 del medesimo decreto legislativo. Non risulta - comunque - che la parte civile costituita abbia espressamente promosso appello ai fini penali, vedendo l'impugnazione di merito soltanto sulla pretesa alla rifusione dei danni in conseguenza dell'invocata affermazione di responsabilità civile, ai sensi dell'ad. 576 cod. proc. pen.. Trattandosi di impugnazione per i soli interessi civili, essa non ha sospeso l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato, ai sensi dell'ad. 573 comma 2 cod. proc. pen.. La sentenza di assoluzione del giudice di pace di Campobasso - del 26 aprile 2021 - non è stata impugnata dal pubblico ministero e, pertanto, era sotto tale profilo divenuta irrevocabile alla data della pronuncia del verdetto di secondo grado. Il tribunale di Campobasso non avrebbe potuto, pertanto, affermare con sentenza la responsabilità dell'imputato e condannarlo agli effetti penali, in assenza di un'impugnazione del pubblico ministero, così incorrendo nel vizio processuale che determina l'annullamento senza rinvio - in parte qua - della sentenza gravata dal ricorso per cassazione dell'imputato ai sensi dell'ad. 620 primo comma lett.d) cod. proc. pen.. 2.E' fondato anche il secondo motivo di ricorso. Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'ad. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Cass. sez. U, 28 gennaio 2021 n.22065, Cremonini; Cass. sez.6, 16/3/21 n.14062, A.). La sentenza di secondo grado si è profusa in una rivisitazione delle diverse testimonianze assunte nel processo dinanzi al giudice di pace, spendendosi in un ac:curato vaglio circa la loro attendibilità, intrinseca ed estrinseca e/o sulla rispettiva portata probatoria - negata o diversamente calibrata, invece, dal giudice di prime cure - senza tuttavia aver provveduto alla doverosa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; e, sulla scorta di una differente interpretazione della loro credibilità e rilevanza, ha riformato, in peius, la sentenza di primo grado.Sotto questo secondo profilo, la sentenza deve essere dunque annullata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (SS.UU. Cremonini cit.). 3.11 terzo motivo di ricorso risulta assorbito, allo stato, dall'accoglimento del secondo motivo. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali; annulla la medesima sentenza, agli effetti civili, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello.