CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2022
Cassazione n. 14645/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2019 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto ex art. 131 bis cod. pen. dal reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. b) e 2 sexies C.d.S.. Formula un unico motivo di censura con cui si duole dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, osservando che l'alto tasso alcolennico (pari a gr/I 1,26 alla prima prova e gr/I 1,24 alla seconda prova), ben superiore al valore soglia, nonché l'orario notturno ed il verificarsi del fatto in strade non isolate rivelano l'intrinseca contraddittorietà della motivazione. Il ricorso è inammissibile. Le Sezioni unite di questa Corte, infatti, hanno riconosciuto che "La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod. pen., in quanto configurabile - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma - ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolennici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo. (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266589). Ciò posto, e rilevato che la Corte territoriale ha motivato sulla sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 131 bis cod. pen., per l'assenza di effettivo danno al bene giuridico protetto, il motivo finisce per risolversi nella contestazione della motivazione, in limiti non consentiti dall'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 1.9 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] il Presi ente Maura N [OSCURATO:PERSONA] lampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal C