CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14061/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.SPISNI Andrea ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Ferrara che lo aveva riconosciuto colpevole della contravvenzione di cui all'art.186 comma 2 lett.b) e 2 sexies C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. evidenziandone la compatibilità con la natura del reato ascritto e con l'assenza di elementi ostativi e dolendosi della irragionevolezza sul punto della motivazione della sentenza impugnata. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria' critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugna- zione meramente ripropositivi di censure già sviluppai:e nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. 3.1 In relazione al riconoscimento della causa di non punibilità il giu- dice distrettuale ha infatti evidenziato, con adeguato costrutto logico giu- ridico, che non ricorrono profili di tenuità della condotta e dell'offesa, tenuto conto di una condotta di guida particolarmente pericolosa per la circolazione e la sicurezza degli utenti in ragione delle condizioni psico fisiche accertate. Ha inoltre riconosciuto che il reato era stato commesso notte tempo, con maggiore allarme per la sicurezza stradale. Il ragiona- mento articolato dal giudice di appello risulta privo di contraddizioni e di fratture logico giuridiche e non si presta ad essere ulteriormente sinda- cato in questa sede. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.200C)), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 20