CassazionedecretoSezione 2Decisione del 31 maggio 2021
Cassazione n. 11282/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: REN Yudan, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] LIN Baidong, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Arezzo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Arezzo ha rigettato l'istanza di riesame presentata in data 14/06/2021 nell'interesse di REN Yudan e LIN Baidong avverso il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca, emesso dal GIP del medesimo Tribunale in data 31/05/2021, avente ad oggetto la somma di denaro di euro 778.940,00 (successivamente quantificata nella misura di euro 779.710,00, a seguito di ricalcolo), somma rivenuta nella disponibilità degli istanti e ritenuta provento del delitto di ricettazione. 2. Ricorrono per cassazione, con un unico atto di ricorso, la REN e il LIN, a mezzo del loro difensore, adducendo due motivi di doglianza. 2.1. In primo luogo, si deduce violazione di legge con riguardo all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la competenza del giudice è stata erroneamente radicata nel luogo di accertamento della detenzione della cosa proveniente da delitto (Arezzo), anziché nel luogo di residenza degli odierni ricorrenti (Prato). Sottolinea la difesa che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, al fine della determinazione della competenza territoriale con riguardo al reato di ricettazione - reato avente carattere istantaneo - deve essere verificata l'esistenza di dati indicativi del luogo in cui la cosa può essere venuta in possesso del reo. Mancando nel caso di specie tali elementi, l'autorità giurisdizionale adita avrebbe dovuto ricorrere ai criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen., in forza dei quali deve ritenersi competente per territorio il Tribunale di Prato, in quanto l'unico dato noto è che entrambi gli odierni ricorrenti sono ivi residenti. 2.2. In secondo luogo, ci si duole della violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in correlazione all'art. 321 cod. proc. pen., in quanto l'autorità giurisdizionale ha omesso di individuare la tipologia di reato da cui deriva il denaro che si assume oggetto di ricettazione, limitandosi ad indicarne, in termini del tutto generici, la "provenienza illecita" ed ipotizzando che il denaro provenga da fatti di criminalità di strada, quali, a titolo esemplificativo, la cessione di sostanza stupefacente e/o l'attività di sfruttamento della prostituzione. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto entrambe le doglianze risultano essere manifestamente infondate. Occorre premettere che la difesa degli odierni imputati, pur prospettando delle asserite violazioni di legge, in realtà, ha inteso censurare la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui, in applicazione dell'art.8 cod. proc. pen., ha radicato la competenza territoriale nel luogo in cui ha ritenuto essersi verosimilmente consumato il delitto ivi contestato, nonché nella parte in cui ha individuato la tipologia dei reati da cui è derivato il denaro oggetto di ricettazione. A tal proposito, si deve richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità alla luce della quale «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Nella fattispecie, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies D.L. 306 del 1992, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di una approfondita valutazione, da parte del tribunale del riesame, degli elementi reddituali del nucleo familiare interessato dal sequestro, aveva riproposto, sotto il profilo della omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'accertamento della sproporzione)» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656 - 01). In ambito cautelare reale, quindi, la motivazione del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto laddove i vizi che la inficiano siano tali da rendere effettivamente incomprensibile l'iter logico-giuridico seguito dall'autorità giurisdizionale, potendo tali ipotesi essere ascritte alla categoria della violazione di legge (v. art. 325, comma 1, cod. proc. pen.). 1.1. Con riguardo specifico al primo motivo, sebbene sia ivi dedotta l'assenta violazione dell'art. 9 cod. proc. pen., è invero evidente che la difesa intenda qui dolersi di un vizio di motivazione. Nel caso di specie, infatti, il Tribunale di Arezzo, nel determinare la competenza per territorio, non ha violato il disposto dell'art. 9 cod. proc. pen., concernente le regole suppletive, ma ha ritenuto di dover applicare le regole generali di cui all'art. 8 cod. proc. pen., radicando la competenza territoriale nel luogo in cui ha ritenuto essere avvenuta la consumazione del reato, sulla base di una motivazione che non appare censurabile in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] ha piena conoscenza di quell'orientamento richiamato dai ricorrenti e condiviso dallo stesso Giudice del riesame, alla stregua del quale «poiché il reato di ricettazione ha carattere istantaneo, ai fini della determinazione della competenza per territorio non può essere attribuito alcun rilievo al luogo in cui è stata accertata la detenzione della cosa, ma occorre, invece, verificare resistenza di dati indicativi del luogo in cui la cosa può essere venuta in possesso del reo.» (Sez. 2, n. 26106 del 21/03/2019, Bonsanto, Rv. 276057 - 01). Tuttavia, nel caso di specie il Tribunale di Arezzo non ha violato il principio sopra espresso, avendo piuttosto ritenuto, in una fase fluida ed in divenire quale è quella della cautela, che il rinvenimento del denaro all'interno dell'auto controllata presso lo svincolo autostradale di Arezzo consenta di affermare che la consumazione del delitto di ricettazione sia avvenuta all'interno della circoscrizione del predetto Tribunale (consegna all'autogrill o in una piazzola: cfr. pag. 5), con conseguente applicazione dell'art. 8 cod. proc. pen. e radicamento della competenza territoriale nel luogo in cui il delitto si ritiene essere stato consumato. Si tratta di una motivazione che certamente non può ritenersi del tutto mancante, né priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, motivo per cui la stessa non può essere censurata in questa sede. 1.2. Anche con il secondo motivo di doglianza i ricorrenti censurano la motivazione del Tribunale del riesame, nella parte in cui è individuata - a dire della difesa, in modo del tutto insufficiente - la tipologia del delitto-presupposto del reato di ricettazione contestato alla REN e al LIN. A tal proposito, occorre preliminarmente richiamare la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita» (Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308 - 01, principio affermato in una fattispecie relativa al rinvenimento della somma complessiva di oltre 153.000 euro in contanti, occultata in luoghi diversi nella disponibilità dell'imputato, privo di stabile occupazione, che non aveva saputo indicarne la provenienza. In senso conforme si veda anche Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883 - 02, sentenza citata sia nel provvedimento impugnato sia nei ricorsi). Si ritiene inoltre da condividere quella giurisprudenza secondo la quale «in tema di misure cautelari l'accertamento del reato di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute » (Sez. 2, n. 20188 del 04/02/2015, Charanek e altro, Rv. 263521 - 01, relativa ad una fattispecie in cui gli indagati trasportavano nei rispettivi trolley l'ingente somma contante di 500.000,00 euro, della quale non fornivano alcuna plausibile giustificazione). Con riguardo precipuo al caso di specie, la motivazione dell'autorità giurisdizionale non appare inesistente, né apparente, né tantomeno - come sostenuto invece dalla difesa - congetturale. Il Tribunale di Arezzo, infatti, ha certamente raggiunto la prova logica della provenienza illecita del denaro sulla base di una valutazione volta a valorizzare le concrete peculiarità del caso concreto (enorme somma di denaro contante; composizione di tale somma, formata da banconote di piccola e media taglia; concrete modalità di detenzione delle banconote e metodo di occultamento; atteggiamento e dichiarazioni degli indagati; foto ritrovate nei cellulari in uso agli odierni indagati, raffiguranti mazzette di denaro), conformandosi così pienamente alla sopracitata giurisprudenza di legittimità. 2. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di Euro tremila a favore della Cassa delle