CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08442/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di BOLOGNA4a-te vo-pi-tF- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposta contro un provvedimento non impugnabile. Il provvedimento adottato dal Magistrato di sorveglianza sulla richiesta di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1 -quater, Ord. pen., ha natura interinale e pertanto, a somiglianza dell'analogo provvedimento previsto, in materia di differimento dell'esecuzione della pena, dall'art. 684, comma 2, cod. proc. pen., non può essere impugnato mediante ricorso per cassazione, essendo questo proponibile soltanto avverso il provvedimento definitivo del Tribunale di sorveglianza, con il quale venga disposta o negata l'applicazione della suddetta misura alternativa (Sez. 1, n. 23261 del 02/04/2001, Bellia, Rv. 219175). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2