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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 36752/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31570-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 3, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1385/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 12/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i servizi in Agricoltura ([OSCURATO:PERSONA]) dinanzi al Tribunale di Castrovillari per il riconoscimento dell’usucapione della particella 26 del foglio 67 del Comune di Cassano, assumendo che detta particella era stata a suo tempo espropriata al suo dante causa, marchese Serra di [OSCURATO:PERSONA], ma che era stata convenuta una permuta parziale, senza che però fosse seguita la stipula dell’atto pubblico.

Aggiungeva che la particella indicata non era mai stata posseduta della convenuta, sicché, essendo egli rimasto nel possesso del bene per lunghissimo tempo, ne aveva acquistato la proprietà per usucapione.

Nella resistenza della convenuta, il Tribunale adito,con la sentenza n. 15 dell’11 gennaio 2016, accoglieva la domanda attorea.

La Corte d’Appello di Catanzaro con la sentenza n. 1385 del 12 ottobre 2020 ha accolto l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA].

Secondo la Corte d’appello, il terreno oggetto di causa rientrava tra quelli oggetto della riforma fondiaria, per cui, trattandosi di beni destinati ad un pubblico servizio, ossia alla redistribuzione della proprietà terriera ai contadini, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione e non sono suscettibili di usucapione da parte dei terzi possessori.

Inoltre, risultava dalla documentazione in atti, che con il verbale di constatazione del 3 marzo 1952 vi era stata la presa di possesso da parte della convenuta del terreno conteso, il che consentiva di escludere che il bene fosse rimasto sempre nel possesso del soggetto espropriato. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione di tale sentenza affidato a tre motivi.

L’ARSAC quale gestione stralcio dell’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Il ricorso è stato fissato dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del medesimo.

Il ricorrente ha depositato memoria in vista dell’adunanza camerale originariamente fissata per il 24 giugno 2022, depositando poi ulteriore memoria in prossimità dell’adunanza camerale del 28 ottobre 2022, alla quale il ricorso è stato infine trattato.

Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stato proposto nell’interesse dell’originaria parte attrice dal suo rappresentante [OSCURATO:PERSONA], non assumendo rilievo a tal fine che nei precedenti gradi di merito la domanda fosse stata presentata personalmente dall’interessato, né rilevando che la procura sostanziale sulla base della quale ha agito il rappresentante risalga al 2013.

Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame e la violazione degli artt. 17 e 18 della legge n. 230/1950 e dell’art. 4 co. 2 della legge n. 379/1967.

Si deduce che la Corte d’Appello ha omesso di esaminare le difese di cui alla comparsa di risposta, nelle quali si ribadiva la necessità che il fondo dovesse essere assegnato a coltivatori diretti entro un termine fissato dallo stesso legislatore,cosa che non era avvenuta.

Inoltre, la sentenza ha trascurato di esaminare le deduzioni circa il mantenimento del possesso in capo all’originario proprietario, anche alla scadenza del termine trentennale di indisponibilità dettato dalla legge, come peraltro comprovato anche dal fatto che su tale fondo era stata costituita un’azienda faunistica.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli art. 828 ed 830 c.c., nella parte in cui la sentenza gravata non ha considerato che l’immissione in possesso della convenuta era stata solo virtuale, posto che al verbale di costatazione del 1952 non risultava accompagnata alcuna verifica dello stato colturale della particella.

Inoltre, non vi era mai stata prova che l’ente convenuto avesse posto in essere atti di coltivazione del fondo, emergendo piuttosto che il terreno era sempre rimasto nella disponibilità dell’attore e del suo dante causa.

Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 828, 830, 1168 e 2697 c.c., nonché dell’art. 20 della legge n. 230/1950, in quanto si è trascurato il fatto che il terreno non è stato assegnato a coltivatori diretti nel termine triennale decorrente dal verbale di constatazione.

Ne consegue che è stata vanificata la ragione della espropriazione, di tal che non è stato dimostrato un interesse sostanziale dell’amministrazione al possesso delbene che determina un’ipotesi di cd. sdemanializzazione tacita.

I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

In primo luogo, è inammissibile la censura che investe l‘apprezzamento operato dal giudice di merito in ordine al fatto che con il verbale per notaio Cucci del 3/3/1952 vi sarebbe stata la presa di possesso del fondo da parte dell’ente espropriante.

In disparte il difetto di specificità ex art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c. della censura, non essendo stato riportato neanche per mera sintesi il contenuto del documento, è decisiva la considerazione che la Corte d’appello, facendo riferimento a specifiche espressioni contenute nel detto verbale, ha ritenuto, con apprezzamento non sindacabile in questa sede, che effettivamente [OSCURATO:PERSONA] avesse preso possesso della particella, come confermato anche dal fatto che il soggetto espropriato, in tale occasione, aveva rinnovato le proprie precedenti proteste, condotta questa che implicava, secondo la valutazione del giudice di merito, una privazione del possesso del fondo.

Una volta quindi ritenuto che vi sia stata l’immissione nel possesso del bene, diviene del tutto irrilevante, alla luce della specifica ratio sottesa alla decisione di appello, insistere sul mancato rispetto dei termini di legge per l’assegnazione del fondo ai coltivatori diretti ovvero sulla circostanza che il bene fosse in sostanza rimasto nella disponibilità dell’espropriato e dei suoi discendenti, che ne avrebbero continuato a godere (argomenti ripresi dal ricorrente con la memoria).

La giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamata dalla Corte distrettuale, ha infatti precisato che i terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all'attuazione della funzione istituzionale dei medesimi, ossia quella della redistribuzione della proprietà terriera ai contadini, come stabilito dall'art. 1 della legge n. 230 del 1950, non possono, in quanto destinati a un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, secondo comma, cod. civ. e 828, secondo comma, cod. civ.; ne consegue l'impossibilità giuridica di una loro acquisizione da parte di terzi per usucapione, ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall'art. 20 della medesima legge n. 230 del 1950 per l'assegnazione delle terre acquisite (Cass. n. 26714/2020; n. 4430/2009; Cass. n. 5024/1987; Cass. n. 5227/1998).

Ritiene il Collegio che i principi sopra richiamati, specificamente dettati per la disciplina della riforma fondiaria di cui alla legge n. 230/1950, applicabile anche nella fattispecie in ragione del carattere indisponibile dei beni in tal modo acquisiti, escludono quindi ogni rilevanza sia all’eventuale inerzia dell’ente espropriante nell’attuazione delle finalità pubblicistiche in vista delle quali è avvenuta l’acquisizione, sia alla circostanza che nelle more l’espropriato ed i suoi aventi causa possano essersi reimmessi nel godimento del bene (e ciò anche tramite l’adibizione del fondo all’esercizio di un’azienda faunistica), trattandosi di eventi che non determinano il venir meno della connotazione di indisponibilità del bene, e l’impossibilità, in assenza di un provvedimento formale di sdemanializzazione, di poterne acquisire la proprietà per usucapione.

Né rileva che, una volta dimostrato l’acquisto del bene da parte dell’ente convenuto e la sua originaria immissione in possesso, che l’ente stesso non abbia posto in essere altre attività di diretta coltivazione o gestione del fondo, in quanto resta, per quanto detto, in ogni caso impedita la possibilità di acquisto per effetto del possesso eventualmente esercitato da terzi (il che consente di affermare, alla luce della ratio che sorregge la decisione gravata, che le deduzioni difensive riguardanti questi aspetti sono implicitamente disattese, stante la detta irrilevanza ai fini dell’esito decisorio del possesso esercitato dai terzi).

Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.

Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.M. dichiarainammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge;ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31570-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 3, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1385/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 12/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i servizi in Agricoltura ([OSCURATO:PERSONA]) dinanzi al Tribunale di Castrovillari per il riconoscimento dell’usucapione della particella 26 del foglio 67 del Comune di Cassano, assumendo che detta particella era stata a suo tempo espropriata al suo dante causa, marchese Serra di [OSCURATO:PERSONA], ma che era stata convenuta una permuta parziale, senza che però fosse seguita la stipula dell’atto pubblico. Aggiungeva che la particella indicata non era mai stata posseduta della convenuta, sicché, essendo egli rimasto nel possesso del bene per lunghissimo tempo, ne aveva acquistato la proprietà per usucapione. Nella resistenza della convenuta, il Tribunale adito,con la sentenza n. 15 dell’11 gennaio 2016, accoglieva la domanda attorea. La Corte d’Appello di Catanzaro con la sentenza n. 1385 del 12 ottobre 2020 ha accolto l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Corte d’appello, il terreno oggetto di causa rientrava tra quelli oggetto della riforma fondiaria, per cui, trattandosi di beni destinati ad un pubblico servizio, ossia alla redistribuzione della proprietà terriera ai contadini, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione e non sono suscettibili di usucapione da parte dei terzi possessori. Inoltre, risultava dalla documentazione in atti, che con il verbale di constatazione del 3 marzo 1952 vi era stata la presa di possesso da parte della convenuta del terreno conteso, il che consentiva di escludere che il bene fosse rimasto sempre nel possesso del soggetto espropriato. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione di tale sentenza affidato a tre motivi. L’ARSAC quale gestione stralcio dell’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Il ricorso è stato fissato dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del medesimo. Il ricorrente ha depositato memoria in vista dell’adunanza camerale originariamente fissata per il 24 giugno 2022, depositando poi ulteriore memoria in prossimità dell’adunanza camerale del 28 ottobre 2022, alla quale il ricorso è stato infine trattato. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stato proposto nell’interesse dell’originaria parte attrice dal suo rappresentante [OSCURATO:PERSONA], non assumendo rilievo a tal fine che nei precedenti gradi di merito la domanda fosse stata presentata personalmente dall’interessato, né rilevando che la procura sostanziale sulla base della quale ha agito il rappresentante risalga al 2013. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame e la violazione degli artt. 17 e 18 della legge n. 230/1950 e dell’art. 4 co. 2 della legge n. 379/1967. Si deduce che la Corte d’Appello ha omesso di esaminare le difese di cui alla comparsa di risposta, nelle quali si ribadiva la necessità che il fondo dovesse essere assegnato a coltivatori diretti entro un termine fissato dallo stesso legislatore,cosa che non era avvenuta. Inoltre, la sentenza ha trascurato di esaminare le deduzioni circa il mantenimento del possesso in capo all’originario proprietario, anche alla scadenza del termine trentennale di indisponibilità dettato dalla legge, come peraltro comprovato anche dal fatto che su tale fondo era stata costituita un’azienda faunistica. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli art. 828 ed 830 c.c., nella parte in cui la sentenza gravata non ha considerato che l’immissione in possesso della convenuta era stata solo virtuale, posto che al verbale di costatazione del 1952 non risultava accompagnata alcuna verifica dello stato colturale della particella. Inoltre, non vi era mai stata prova che l’ente convenuto avesse posto in essere atti di coltivazione del fondo, emergendo piuttosto che il terreno era sempre rimasto nella disponibilità dell’attore e del suo dante causa. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 828, 830, 1168 e 2697 c.c., nonché dell’art. 20 della legge n. 230/1950, in quanto si è trascurato il fatto che il terreno non è stato assegnato a coltivatori diretti nel termine triennale decorrente dal verbale di constatazione. Ne consegue che è stata vanificata la ragione della espropriazione, di tal che non è stato dimostrato un interesse sostanziale dell’amministrazione al possesso delbene che determina un’ipotesi di cd. sdemanializzazione tacita. I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. In primo luogo, è inammissibile la censura che investe l‘apprezzamento operato dal giudice di merito in ordine al fatto che con il verbale per notaio Cucci del 3/3/1952 vi sarebbe stata la presa di possesso del fondo da parte dell’ente espropriante. In disparte il difetto di specificità ex art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c. della censura, non essendo stato riportato neanche per mera sintesi il contenuto del documento, è decisiva la considerazione che la Corte d’appello, facendo riferimento a specifiche espressioni contenute nel detto verbale, ha ritenuto, con apprezzamento non sindacabile in questa sede, che effettivamente [OSCURATO:PERSONA] avesse preso possesso della particella, come confermato anche dal fatto che il soggetto espropriato, in tale occasione, aveva rinnovato le proprie precedenti proteste, condotta questa che implicava, secondo la valutazione del giudice di merito, una privazione del possesso del fondo. Una volta quindi ritenuto che vi sia stata l’immissione nel possesso del bene, diviene del tutto irrilevante, alla luce della specifica ratio sottesa alla decisione di appello, insistere sul mancato rispetto dei termini di legge per l’assegnazione del fondo ai coltivatori diretti ovvero sulla circostanza che il bene fosse in sostanza rimasto nella disponibilità dell’espropriato e dei suoi discendenti, che ne avrebbero continuato a godere (argomenti ripresi dal ricorrente con la memoria). La giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamata dalla Corte distrettuale, ha infatti precisato che i terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all'attuazione della funzione istituzionale dei medesimi, ossia quella della redistribuzione della proprietà terriera ai contadini, come stabilito dall'art. 1 della legge n. 230 del 1950, non possono, in quanto destinati a un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, secondo comma, cod. civ. e 828, secondo comma, cod. civ.; ne consegue l'impossibilità giuridica di una loro acquisizione da parte di terzi per usucapione, ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall'art. 20 della medesima legge n. 230 del 1950 per l'assegnazione delle terre acquisite (Cass. n. 26714/2020; n. 4430/2009; Cass. n. 5024/1987; Cass. n. 5227/1998). Ritiene il Collegio che i principi sopra richiamati, specificamente dettati per la disciplina della riforma fondiaria di cui alla legge n. 230/1950, applicabile anche nella fattispecie in ragione del carattere indisponibile dei beni in tal modo acquisiti, escludono quindi ogni rilevanza sia all’eventuale inerzia dell’ente espropriante nell’attuazione delle finalità pubblicistiche in vista delle quali è avvenuta l’acquisizione, sia alla circostanza che nelle more l’espropriato ed i suoi aventi causa possano essersi reimmessi nel godimento del bene (e ciò anche tramite l’adibizione del fondo all’esercizio di un’azienda faunistica), trattandosi di eventi che non determinano il venir meno della connotazione di indisponibilità del bene, e l’impossibilità, in assenza di un provvedimento formale di sdemanializzazione, di poterne acquisire la proprietà per usucapione. Né rileva che, una volta dimostrato l’acquisto del bene da parte dell’ente convenuto e la sua originaria immissione in possesso, che l’ente stesso non abbia posto in essere altre attività di diretta coltivazione o gestione del fondo, in quanto resta, per quanto detto, in ogni caso impedita la possibilità di acquisto per effetto del possesso eventualmente esercitato da terzi (il che consente di affermare, alla luce della ratio che sorregge la decisione gravata, che le deduzioni difensive riguardanti questi aspetti sono implicitamente disattese, stante la detta irrilevanza ai fini dell’esito decisorio del possesso esercitato dai terzi). Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto". P.Q.M. dichiarainammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge;ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma de
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