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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 24 ottobre 2024

Cassazione n. 01355/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FAENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO che [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Faenza lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 10 -bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), condannandolo alla pena di euro 5.000,00 di ammenda, sostituita, ai sensi dell'art. 16, comma 1, stesso decreto, con l'espulsione dal territorio dello Stato per anni tre; CONSIDERATO che il ricorrente, con il primo motivo, denunzia violazione di legge e vizi della motivazione, asserendo la non considerazione di deduzioni che fonda su atti allegati al ricorso (relativi ad un'espulsione amministrativa e alle condizioni di soggiorno), di cui però non è dato evincere la produzione in sede di merito per il possibile apprezzamento (compare fra l'altro una richiesta alla Questura di Ravenna in data 15 febbraio 2022, persino successiva alla sentenza); che, in ogni caso, l'iniziativa difensiva neppure rappresenta l'inoltro di effettive richieste di regolarizzazione, sicché non potrebbe mai smentire quanto affermato in sentenza sulle condizioni del ricorrente alla data dell'accertamento del reato (20 novembre 2020) e sulla permanente assenza di titoli idonei a permetterne il regolare soggiorno in Italia in seguito; che il secondo motivo del ricorso nemmeno specifica i vizi denunziati - e per ciò solo risulta inammissibile - quando contesta genericamente l'idoneità dello scrutinio di merito ai fini delle determinazioni discrezionali relative alla "severa" decisione sull'espulsione, limitandosi a tal riguardo a riproporre le stesse allegazioni - già introdotte con il primo motivo in termini inammissibili - che dovrebbero consentire di valutare diversamente la posizione del ricorrente; RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FAENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO che [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Faenza lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 10 -bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), condannandolo alla pena di euro 5.000,00 di ammenda, sostituita, ai sensi dell'art. 16, comma 1, stesso decreto, con l'espulsione dal territorio dello Stato per anni tre; CONSIDERATO che il ricorrente, con il primo motivo, denunzia violazione di legge e vizi della motivazione, asserendo la non considerazione di deduzioni che fonda su atti allegati al ricorso (relativi ad un'espulsione amministrativa e alle condizioni di soggiorno), di cui però non è dato evincere la produzione in sede di merito per il possibile apprezzamento (compare fra l'altro una richiesta alla Questura di Ravenna in data 15 febbraio 2022, persino successiva alla sentenza); che, in ogni caso, l'iniziativa difensiva neppure rappresenta l'inoltro di effettive richieste di regolarizzazione, sicché non potrebbe mai smentire quanto affermato in sentenza sulle condizioni del ricorrente alla data dell'accertamento del reato (20 novembre 2020) e sulla permanente assenza di titoli idonei a permetterne il regolare soggiorno in Italia in seguito; che il secondo motivo del ricorso nemmeno specifica i vizi denunziati - e per ciò solo risulta inammissibile - quando contesta genericamente l'idoneità dello scrutinio di merito ai fini delle determinazioni discrezionali relative alla "severa" decisione sull'espulsione, limitandosi a tal riguardo a riproporre le stesse allegazioni - già introdotte con il primo motivo in termini inammissibili - che dovrebbero consentire di valutare diversamente la posizione del ricorrente; RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere estensore
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