CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 33346/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: •_)C (- ORDINANZA sul ricorso 10376/2019 proposto da: la POLIAMBULATORIO della MISERICORDIA di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 60, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 21, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 54/2019 della Corte di Appello di FIRENZE, depositata il 24.1.2019, R.G. n. 768/2018. udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Firenze, confermando l'ordinanza resa all'esito della fase sommaria, annullava il licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] per giustificato motivo soggettivo dalla Poliambulatorio della Misericordia di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e condannava quest'ultima società a pagare al lavoratore suddetto un'indennità risarcitoria corrispondente all'ultima retribuzione globale di fatto dal recesso alla reintegra, nel limite di dodici mensilità. 2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze respingeva il reclamo che la società datrice di lavoro aveva interposto contro la decisione di primo grado e compensava per la metà le spese processuali del grado, condannando, quindi, la reclamante al pagamento dell'altra metà di esse, come liquidata, oltre accessori di legge; e dichiarando che sussistevano i presupposti processuali per l'obbligo della stessa reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. 3. Per quanto qui ora interessa, il giudice di secondo grado, andando sul punto in contrario avviso rispetto al Tribunale, riteneva che non vi fosse stata mutazione della contestazione disciplinare, e piuttosto concludeva che la società datrice non avesse "fornito la prova del fatto, ossia che proprio [OSCURATO:PERSONA] abbia causato il blocco del CUP per una condotta di intenso scambio/scaricamento di files (rectius, che la attività di scambio/scaricamento files rilevata sul suo computer sia a lui imputabile e abbia provocato quale causa esclusiva il blocco del CUP)".4. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la Poliambulatorio della Misericordia di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., affidato ad unico motivo. 5. Ha resistito l'intimato con controricorso. 6. Solo la ricorrente ha prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'unico, ma articolato motivo, la ricorrente menziona in rubrica: "Art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 24, II comma, Cost.; 187-209-356 c.p.c.; 5 L. n. 604/1966; 18 L. n. 300/1970". 2. Premette che la Corte di appello "ha ritenuto di non ammettere le istanze istruttorie articolate in capitoli di prova testimoniale e non ha tenuto in considerazione la produzione della copia forense dell'hard disk del computer in dotazione al dipendente corredata da perizia tecnica, dirette alla dimostrazione del fatto contestato e cioè che "l'attività di scambio-caricamento file rilevata sul computer in dotazione all'[OSCURATO:PERSONA] fosse a lui imputabile e avesse provocato, quale causa esclusiva, il blocco del servizio CUP il giorno 3/8/2016”. 3. Deduce che: "Nella sentenza impugnata si legge che tali prove sarebbero state inutili perché aventi ad oggetto circostanze non contestate, irrilevanti, oppure già risultanti dalla relazione della [OSCURATO:PERSONA]"; ma che "tale categorica affermazione urta con le critiche mosse dalla stessa Corte al contenuto della relazione della ditta di assistenza, critiche che costituiscono la base argomentativa del rigetto del reclamo. Infatti, la sentenza sottolinea come non vi sarebbe stato alcun accertamento da remoto da parte del referente della ditta incaricata dell'assistenza, a seguito della segnalazione del problema". 4. Dopo ulteriori osservazioni, sottolinea che, a fronte di quanto contestato al dipendente nella relativa lettera datoriale, "Da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] non perveniva alcuna reazione, né scritta né verbale, mentre è noto che il procedimento disciplinare non ha solo lo scopo di contestare i fatti che sono venuti a conoscenza del datore di lavoro affinché il lavoratore possa difendersi adeguatamente, ma ha anche lo scopo di deflazionare un eventuale contenzioso mediante una approfondita analisi dei fatti che induca il datore a ponderare le circostanze addebitate e a calibrare la eventuale sanzione disciplinare a seguito delle deduzioni del dipendente". 5. Per altro verso, osserva che: "Rileva la Corte territoriale la illegittimità del licenziamento per insussistenza giuridica del fatto posto a base del licenziamento anche perché, pur ammesso che i fatti materiali addebitati all'[OSCURATO:PERSONA] si fossero effettivamente verificati, sarebbe mancata la prova "dell'elemento psicologico", cioè che l'[OSCURATO:PERSONA] "fosse consapevole (o potesse essere consapevole con l'ordinaria diligenza) che tale condotta avrebbe potuto causare la saturazione della rete e il blocco delle prenotazioni"; ma che: "Anche sotto questo profilo ... la Corte avrebbe potuto trarre il convincimento della consapevolezza dell'[OSCURATO:PERSONA] di porre in essere comportamenti vietati e fonte di possibili problemi per la funzionalità dell'attività aziendale dalle prove testimoniali non ammesse". 6. "Quanto alla perizia allegata alla memoria di costituzione della fase sommaria (doc. sub 2) nel relativo fascicolo, questa è stata ritenuta irrilevante dalla Corte territoriale ai fini della decisione, perché sarebbe stata redatta diversi mesi dopo i fatti contestati (a dicembre 2016) e non sarebbe stata utile a dimostrare - secondo l'impugnata sentenza - che "il giorno 3/8/2016 [OSCURATO:PERSONA] abbia usato il computer in modo da causare, in via esclusiva, il blocco del sistema di prenotazione", dopo ulteriori osservazioni, l'impugnante assume che: "Non si vede come tale relazione, basata sull'oggettivo e "fisico" esame del computer in dotazione all'[OSCURATO:PERSONA] possa essere stata ritenuta, dalla Corte territoriale, irrilevante, nonché contraddittoria con l'indicazione dell'orario, riportato nella contestazione disciplinare, del blocco delle attività, circostanza cui la Corte annette significativa importanza, e che in realtà è compatibile con il tempo necessario perché l'[OSCURATO:PERSONA] aprisse il computer, si verificasse il blocco, si chiamasse la società di assistenza e infine si individuasse il problema da parte di quest'ultima". 7. Conclude che: "In ogni caso un'adeguata istruttoria avrebbe potuto chiarire questa discrasia, che di per sé sola, ad avviso della ricorrente, non poteva essere ritenuta idonea ad invalidare l'elaborato dell'ingegnere informatico prodotto a supporto delle considerazioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'immediatezza dell'evento". 8. Ritiene il Collegio che tale censura debba essere reputata inammissibile. 8.1. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1, c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (così Cass. civ., sez. un., 8.11.2021, n. 32415). 8.2. Orbene, come dianzi premesso, nella rubrica delle doglianze proposte l'impugnante si riferisce esclusivamente all'art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., vale a dire, all'ipotesi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Per la verità, la ricorrente neppure esplicita la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (sostanziale e processuale), che indica, e cioè gli "artt. 24, II comma, Cost.; 187-209-356 c.p.c.; 5 L. n. 604/1966; 18 L. n. 300/1970", e una tale deduzione può trarsi solo dal riferimento appunto all'art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. 8.3. Ma occorre ricordare a riguardo che sempre le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminare il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (così Cass. civ., sez. un., 28.10.2020, n. 23745). 9. Come emerge dai contenuti salienti del motivo in precedenza riferiti, la ricorrente, per un verso, lamenta la mancata assunzione di talune prove testimoniali dalla stessa richieste, per altro verso, fa valere l'assenza di replica del lavoratore alla nota datoriale recante la contestazione disciplinare, e, per altro verso ancora, si duole del giudizio d'irrilevanza, espresso dalla Corte distrettuale, circa una relazione di consulenza tecnico-informatica (di parte), prodotta dalla medesima. 9.1. Circa il primo profilo, allora, devesi tener presente che, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di dimostrare che con la assunzione delle prove richiesta la decisione sarebbe stata diversa, in base ad un giudizio di certezza e non di mera probabilità, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (così, tra le più recenti, Cass. civ., sez. III, 8.1.2020, n. 129). 9.2. Nel caso che ci occupa, però, la ricorrente anzitutto nemmeno ha dedotto la sicura decisività delle prove testimoniali non ammesse, a fronte - si noti - di una pronuncia che ha dato conto in dettaglio (capitolo per capitolo) della mancata ammissione, anche in secondo grado, di tali prove (cfr. in extenso alla fine di pag. 4 della stessa decisione). Inoltre, la ricorrente non ha assolutamente specificato, anche nello svolgimento delle proprie doglianze, in che termini le norme che cita potrebbero reputarsi così violate o falsamente applicate. Non senza notare che: 1) l'art. 24, comma secondo, Cost., sancisce che: "La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento"; 2) l'art. 187 c.p.c., peraltro dettato per il rito ordinario (non del lavoro) in primo grado, regola, sul piano procedurale, i "Provvedimenti del giudice istruttore"; 3) l'art. 209 c.p.c. riguarda la declaratoria di chiusura dell'assunzione delle prove (in prime cure, sempre nel rito ordinario); 4) l'art. 356 dello stesso codice di rito civile concerne, sempre sul piano procedurale, l'ammissione e l'assunzione di prove in grado d'appello sempre secondo il rito ordinario; 5) l'art. 5 L. n. 604/1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento (ma la Corte d'appello, come si è visto, ha semplicemente ritenuto che la parte datoriale effettivamente tenuta a tale onere non l'avesse assolto); 6) l'art. 18 L. n. 300/1970 si compone di ben quattordici commi, dei quali taluni contenenti più e distinte disposizioni. L'impugnante, comunque, neanche spiega come tali disparate previsioni, prima facie in gran parte eccentriche rispetto a quanto essa stessa sostiene, possano venire in considerazione nel caso in esame. 10. Inoltre, circa la c.d. perizia allegata alla memoria di costituzione della fase sommaria (sub doc. 2 della relativa produzione), anzitutto la censura in parte qua si basa persino su un'errata percezione della valutazione espressa dalla Corte distrettuale, che non è in termini d'irrilevanza del contenuto di tale relazione. Invero, la Corte d'appello ha piuttosto escluso che "la prova certa che [OSCURATO:PERSONA] stava proprio in quel frangente operando sul proprio computer ..." si potesse desumere anche "dalla relazione del dr. [OSCURATO:PERSONA] (doc. 2), relativa ad accertamenti effettuati sul p.c. in dotazione a [OSCURATO:PERSONA] diversi mesi dopo, a dicembre 2016, la quale semmai è diretta a dimostrare un uso abituale del computer e della rete da parte di [OSCURATO:PERSONA] per fini personali - fatto come detto estraneo alla contestazione disciplinare - ma non che il giorno 3.8.2016 [OSCURATO:PERSONA] abbia usato il computer in modo da causare in via esclusiva il blocco del sistema di prenotazione. Tra l'altro nella relazione si dice che gli ultimi accessi e aggiornamenti risalgono al giorno 3.8.2016 fra le ore 10.44 e le 10.46 e poi all ore 10.59, mentre nella contestazione disciplinare si dice che il rilevante rallentamento della rete aziendale si è verificato verso le ore 9.30, quindi diverso tempo prima (così come nelle difese della Misericordia, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] è entrato in servizio passando il badge alle ore 9.29 e dopo pochi minuti il sistema telematico dell'azienda si è bloccato)" (così a pag. 4 della sua decisione). 10.1. In ogni caso, è fin troppo ovvio che questa Corte di legittimità, neppure essendo stata censurata la decisione di secondo grado sul piano motivazionale, non può ovviamente esprimere o approvare un diverso apprezzamento di tale specifica risultanza probatoria; il che vale anche per il dato che il lavoratore non avesse replicato prima del giudizio alla contestazione disciplinare per iscritto.11. Infine, e per completezza, il punto in cui la Corte di merito aveva osservato che: "Nel caso di specie - pur ammesso che il giorno 3.8.2016 [OSCURATO:PERSONA] abbia posto in essere una intensa attività di scambio/scaricamento file, tale da provocare la saturazione della rete aziendale e il blocco del sistema di prenotazioni - non vi è prova che fosse consapevole (o potesse essere consapevole con l'ordinaria diligenza) che tale condotta avrebbe potuto causare la saturazione della rete e il blocco delle prenotazioni", esprime all'evidenza una ratio decidendi logicamente subordinata e, per così dire, di riserva, basandosi esplicitamente su un'ipotesi; invero, la stessa Corte d'appello in via principale ha in radice escluso che sussistesse prova certa dell'ascrivibilità della condotta addebitata all'[OSCURATO:PERSONA], e, cioè, che egli avesse posto in essere tale condotta. 12. In definitiva, l'unico motivo di ricorso formulato dev'essere giudicato senz'altro inammissibile per Oifatotrèlf_Lo_zt orrente 9to 13. La ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore impo