CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 31943/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza emessa il 29 maggio 2024, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 75, comma 2, d.lgs. 5 settembre 2011, n. 159. [OSCURATO:PERSONA], innanzitutto, che il ricorso in esame, postulando indinnostrate carenze motivazionali della sentenza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], che appare vagliato in conformità delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che l'atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili censori, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dal giudice di merito, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento in esame, alla luce delle quali veniva applicata all'imputato la recidiva, reiterata e specifica, che veniva ritenuta equivalente alle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA], infine, che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata (tra le altre, Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107 - 01; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11