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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45087/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e una nota contenente motivi nuovi, con i quali il difensore dell'imputato insiste nell'invocare litestinzione per prescrizione del reato e comunque per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 2 luglio 2021 la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 455 e 453 cod. pen. 2.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamenta mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di estinzione del reato per prescrizione.

2.2. Con il secondo motivo la questione dell'estinzione del reato per prescrizione viene sollevata sotto il profilo della violazione di legge, sottolineando come la pur riconosciuta sussistenza della recidiva reiterata non potesse assumere rilievo, a causa dell'operato giudizio di equivalenza delle circostanze.

In ogni caso, anche a voler diversamente opinare su quest'ultimo punto, il reato si sarebbe estinto per prescrizione in data 25 febbraio 2020.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., per avere i giudici di merito condannato l'imputato non per il reato di cui agli artt.455 e 454 cod. pen., originariamente contestato, ma per un fatto diverso, qualificato ai sensi degli artt. 455 e 453 cod. pen., dal quale l'imputato non aveva potuto difendersi.

2.4. Con il quarto motivo si lamenta mancanza di motivazione in relazione all'operata riqualificazione del fatto contestato.

2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, per avere la Corte territoriale acriticamente recepito le conclusioni del giudice di primo grado, senza considerare: a) che il responsabile del servizio antitaccheggio dell'esercizio commerciale nel quale si era tentato di procedere alla spendita di una banconota falsa non era stato in grado di identificare l'autore della condotta; b) che, in ogni caso, difettavano elementi idonei a dimostrare la consapevolezza nell'imputato del fatto che le persone che l'accompagnavano possedessero una banconota falsa; c) che, a riprova dell'assoluta estraneità ai fatti del Ferraro, quest'ultimo era stato l'unico a non essersi allontanato dal punto vendita.

2.6. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte d'appello, in violazione dell'art. 350, ult. comma, cod. proc. pen., ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dall'imputato agli operanti nel corso della perquisizione domiciliare, quanto alla sua disponibilità della stanza nella quale erano state rinvenute le banconote.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e una nota contenente motivi nuovi, con i quali il difensore dell'imputato insiste nell'invocare l'estinzione per prescrizione del reato e comunque per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Preliminarmente occorre analizzate il terzo e il quarto motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, dal momento che essi investono il tema della definizione giuridica del fatto che, incidendo sulla determinazione della pena applicabile, influisce sulla soluzione delle questioni, sollevate con i primi due motivi, dell'intervenuta prescrizione.

Le doglianze sono inammissibili, per manifesta infondatezza.

Va premesso che, in linea generale e certo nel caso di specie, il tema della definizione giuridica del reato solleva questioni giuridiche rispetto alle quali non sono denunciabili vizi di motivazione.

Questa Corte ha, infatti, ormai da tempo chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (v., ad es., di recente, Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05).

Ciò posto, nel caso di specie, come puntualmente rilevato dai giudici di merito, la contestazione ha sempre riguardato in punto di fatto non monete alterate, ma banconote contraffatte (e il profilo è sottolineato da entrambe le decisioni di merito, senza incontrare alcuna contestazione da parte del ricorrente), con la conseguenza che del tutto improprio era il richiamo nel capo di imputazione all'art. 454 anziché all'art. 453 cod. pen.

D'altra parte, l'operata riqualificazione già da parte del Tribunale non ha in alcun modo leso il diritto di difesa del Ferraro.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc.

Drassich c.

Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948 - 01).2.

Il primo e il secondo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza.

Nel caso di specie, innanzi tutto non si può ignorare, nella determinazione del termine di prescrizione di cui all'art. 157, primo e secondo comma, cod. pen., l'aumento derivante dalla ritenuta recidiva reiteratainfraquinquennale, ai sensi dell'art. 99, quarto comma, in relazione all'ipotesi di cui al secondo comma.

Al riguardo, deve infatti rilevarsi: a) che, ai sensi dell'art. 157, terzo comma, cod. pen, non assume rilievo, ai fini che qui interessano il giudizio di bilanciamento; b) che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU: v. ad es., Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490 - 01).

Ne discende che al termine base di otto anni, derivante dalla riduzione di un terzo, ex art. 455 cod. pen., rispetto alla pena edittale massima di dodici anni previsti dal primo comma dell'art. 453, deve essere aggiunto l'aumento dei due terzi, venendo in questione una recidiva reiterata infraquinquennale, secondo l'incontestata valutazione della sentenza impugnata (nel caso di specie, risultando inoperativo, per quanto risulta dal certificato del casellario, il criterio moderatore di cui all'art. 99, sesto comma, cod. pen) Si giunge, in tal modo a tredici anni e quattro mesi, su cui va applicato l'aumento di due terzi di cui all'art. 161, secondo comma, cod. pen., per ulteriori otto anni e dieci mesi, giungendosi a ventidue anni e due mesi.

Tenuto conto del tempus commissi delicti (23 dicembre 2007) si giunge al 23 febbraio 2030.

3. Il quinto e il sesto motivo, esaminabili congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Con riferimento all'episodio della dazione in pagamento della banconota falsa, oggetto di una puntuale ricostruzione in fatto da parte dei giudici di merito, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

In tale contesto, indipendentemente dalle dichiarazioni rese in sede di perquisizione dall'imputato, che certo era presente in loco, e alla luce anche dalla condotta precedente, l'attribuzione, da parte dei giudici di merito, della detenzione delle ulteriori banconote falsificate non si espone ad alcuna critica di irrazionalità.

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e una nota contenente motivi nuovi, con i quali il difensore dell'imputato insiste nell'invocare litestinzione per prescrizione del reato e comunque per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 2 luglio 2021 la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 455 e 453 cod. pen. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di estinzione del reato per prescrizione. 2.2. Con il secondo motivo la questione dell'estinzione del reato per prescrizione viene sollevata sotto il profilo della violazione di legge, sottolineando come la pur riconosciuta sussistenza della recidiva reiterata non potesse assumere rilievo, a causa dell'operato giudizio di equivalenza delle circostanze. In ogni caso, anche a voler diversamente opinare su quest'ultimo punto, il reato si sarebbe estinto per prescrizione in data 25 febbraio 2020. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., per avere i giudici di merito condannato l'imputato non per il reato di cui agli artt.455 e 454 cod. pen., originariamente contestato, ma per un fatto diverso, qualificato ai sensi degli artt. 455 e 453 cod. pen., dal quale l'imputato non aveva potuto difendersi. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta mancanza di motivazione in relazione all'operata riqualificazione del fatto contestato. 2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, per avere la Corte territoriale acriticamente recepito le conclusioni del giudice di primo grado, senza considerare: a) che il responsabile del servizio antitaccheggio dell'esercizio commerciale nel quale si era tentato di procedere alla spendita di una banconota falsa non era stato in grado di identificare l'autore della condotta; b) che, in ogni caso, difettavano elementi idonei a dimostrare la consapevolezza nell'imputato del fatto che le persone che l'accompagnavano possedessero una banconota falsa; c) che, a riprova dell'assoluta estraneità ai fatti del Ferraro, quest'ultimo era stato l'unico a non essersi allontanato dal punto vendita. 2.6. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte d'appello, in violazione dell'art. 350, ult. comma, cod. proc. pen., ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dall'imputato agli operanti nel corso della perquisizione domiciliare, quanto alla sua disponibilità della stanza nella quale erano state rinvenute le banconote. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e una nota contenente motivi nuovi, con i quali il difensore dell'imputato insiste nell'invocare l'estinzione per prescrizione del reato e comunque per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Preliminarmente occorre analizzate il terzo e il quarto motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, dal momento che essi investono il tema della definizione giuridica del fatto che, incidendo sulla determinazione della pena applicabile, influisce sulla soluzione delle questioni, sollevate con i primi due motivi, dell'intervenuta prescrizione. Le doglianze sono inammissibili, per manifesta infondatezza. Va premesso che, in linea generale e certo nel caso di specie, il tema della definizione giuridica del reato solleva questioni giuridiche rispetto alle quali non sono denunciabili vizi di motivazione. Questa Corte ha, infatti, ormai da tempo chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (v., ad es., di recente, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05). Ciò posto, nel caso di specie, come puntualmente rilevato dai giudici di merito, la contestazione ha sempre riguardato in punto di fatto non monete alterate, ma banconote contraffatte (e il profilo è sottolineato da entrambe le decisioni di merito, senza incontrare alcuna contestazione da parte del ricorrente), con la conseguenza che del tutto improprio era il richiamo nel capo di imputazione all'art. 454 anziché all'art. 453 cod. pen. D'altra parte, l'operata riqualificazione già da parte del Tribunale non ha in alcun modo leso il diritto di difesa del Ferraro. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948 - 01).2. Il primo e il secondo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza. Nel caso di specie, innanzi tutto non si può ignorare, nella determinazione del termine di prescrizione di cui all'art. 157, primo e secondo comma, cod. pen., l'aumento derivante dalla ritenuta recidiva reiteratainfraquinquennale, ai sensi dell'art. 99, quarto comma, in relazione all'ipotesi di cui al secondo comma. Al riguardo, deve infatti rilevarsi: a) che, ai sensi dell'art. 157, terzo comma, cod. pen, non assume rilievo, ai fini che qui interessano il giudizio di bilanciamento; b) che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU: v. ad es., Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490 - 01). Ne discende che al termine base di otto anni, derivante dalla riduzione di un terzo, ex art. 455 cod. pen., rispetto alla pena edittale massima di dodici anni previsti dal primo comma dell'art. 453, deve essere aggiunto l'aumento dei due terzi, venendo in questione una recidiva reiterata infraquinquennale, secondo l'incontestata valutazione della sentenza impugnata (nel caso di specie, risultando inoperativo, per quanto risulta dal certificato del casellario, il criterio moderatore di cui all'art. 99, sesto comma, cod. pen) Si giunge, in tal modo a tredici anni e quattro mesi, su cui va applicato l'aumento di due terzi di cui all'art. 161, secondo comma, cod. pen., per ulteriori otto anni e dieci mesi, giungendosi a ventidue anni e due mesi. Tenuto conto del tempus commissi delicti (23 dicembre 2007) si giunge al 23 febbraio 2030. 3. Il quinto e il sesto motivo, esaminabili congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Con riferimento all'episodio della dazione in pagamento della banconota falsa, oggetto di una puntuale ricostruzione in fatto da parte dei giudici di merito, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). In tale contesto, indipendentemente dalle dichiarazioni rese in sede di perquisizione dall'imputato, che certo era presente in loco, e alla luce anche dalla condotta precedente, l'attribuzione, da parte dei giudici di merito, della detenzione delle ulteriori banconote falsificate non si espone ad alcuna critica di irrazionalità. 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame
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