Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:757
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑300/06
Ursula Voß
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
«Art. 141 CE — Principio di parità della retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Dipendenti pubblici — Prestazione di ore straordinarie — Discriminazione indiretta dei lavoratori di sesso femminile assunti a tempo parziale»
Conclusioni dell’avvocato generale D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA], presentate il 10 luglio 2007
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 dicembre 2007
Massime della sentenza
Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Parità di retribuzione
(Art. 141 CE)
L’art. 141 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in materia di retribuzione dei dipendenti
pubblici che, da un lato, definisce le ore straordinarie effettuate sia dai dipendenti a tempo pieno sia da quelli a tempo
parziale come ore che essi svolgono oltre il loro orario individuale di lavoro e, dall’altro lato, retribuisce tali ore secondo
una tariffa inferiore alla tariffa oraria applicata alle ore effettuate entro l’orario individuale di lavoro, in modo tale
che i dipendenti a tempo parziale sono retribuiti in modo meno vantaggioso dei dipendenti a tempo pieno per quanto riguarda
le ore che effettuano oltre il loro orario individuale di lavoro e nei limiti del numero di ore dovute da un dipendente a
tempo pieno nell’ambito del suo orario, nel caso in cui:
– considerando l’insieme dei lavoratori cui si applica tale normativa, risulti danneggiata una percentuale notevolmente più
elevata di lavoratori di sesso femminile che di lavoratori di sesso maschile,
e
– la disparità di trattamento non sia giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul
sesso.
(v. punto 44 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
6 dicembre 2007 (
*
)
«Art. 141 CE – Principio di parità della retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile – Dipendenti pubblici – Prestazione di ore straordinarie – Discriminazione indiretta dei lavoratori di sesso femminile assunti a tempo parziale»
Nel procedimento C‑300/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA]
(Germania), con decisione 11 maggio 2006 pervenuta in cancelleria il 6 luglio 2006, nella causa tra
Ursula Voß
e
[OSCURATO:PERSONA]
,
in presenza di:
Vertreterin des Bundesinteresses beim [OSCURATO:PERSONA]
,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), M. Ilešič e E. Levits,
giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz‑[OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la sig.ra Voß, dall’avv. E. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];
– per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e C. Blaschke, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. V. Kreuschitz e M. van Beek, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 luglio 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 141 CE.
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Voß e il [OSCURATO:PERSONA], in merito alla remunerazione
delle ore straordinarie effettuate da quest’ultima, che lavora a tempo parziale.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L’art. 141, nn. 1 e 2, CE dispone quanto segue:
«1. Ciascuno Stato membro assicura l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile
e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli
altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione
dell’impiego di quest’ultimo.
La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:
a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura;
b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro».
La normativa nazionale
4 L’art. 35, n. 2, della legge regionale sul pubblico impiego (Landesbeamtengesetz), nella versione modificata del 20 febbraio
1979 (GVBl. BE, pag. 368), è formulato nel modo seguente:
«Il dipendente è obbligato a prestare il proprio servizio al di fuori del normale orario di lavoro settimanale senza alcun
compenso se ciò è reso necessario da ragioni imperative di servizio e il lavoro straordinario si limiti a casi eccezionali.
Se gli viene richiesto, sulla base di un ordine o di un’autorizzazione ufficiale, di svolgere ore di lavoro straordinario
che superino il normale orario di lavoro di cinque ore mensili, gli deve essere riconosciuto un corrispondente riposo compensativo
nel corso dei seguenti tre mesi. Qualora il riposo compensativo non sia possibile per ragioni imperative di servizio, i dipendenti
inquadrati in gradi con retribuzioni crescenti possono ottenere un compenso per un monte ore massimo di 480 ore annuali».
5 La legge federale sulla retribuzione dei dipendenti federali (Bundesbesoldungsgesetz; in prosieguo: il «BBesG») che, ai sensi
del suo art. 1, n. 1, punto 1, disciplina anche il trattamento dei dipendenti regionali, prevede quanto segue all’art. 6,
n. 1:
«In caso di lavoro a tempo parziale, la retribuzione e l’orario di lavoro sono ridotti nelle stesse proporzioni».
6 L’art. 48 del BBesG autorizza il governo federale a stabilire attraverso un regolamento le modalità di retribuzione delle
ore straordinarie se esse non sono compensate attraverso un riposo compensativo.
7 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento sulla retribuzione delle ore straordinarie effettuate dai dipendenti pubblici
(Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte), del 13 marzo 1992 (BGBl. 1992 I, pag. 528), come rivisto
il 3 dicembre 1998 (BGBl. 1998 I, pag. 3494; in prosieguo: la «MVergV»), adottato sulla base dell’art. 48, n. 1, del BBesG:
«I dipendenti pubblici inquadrati in gradi con retribuzioni crescenti possono ottenere una retribuzione delle ore straordinarie
nei seguenti settori:
(...)
6. nell’insegnamento per il personale docente».
8 L’art. 3, n. 1, della MVergV dispone quanto segue:
«La retribuzione è accordata solo quando le ore straordinarie sono state effettuate da un dipendente pubblico assoggettato
al regime dell’orario di lavoro dei dipendenti pubblici e rispetto al quale tali ore straordinarie:
1) sono state attribuite o autorizzate per iscritto,
2) superano di oltre cinque ore al mese civile l’orario di lavoro mensile normale oppure, se il funzionario ha lavoro solo durante
una parte di un mese civile, la quota-parte dell’orario di lavoro mensile, e
3) non possono essere compensate, a causa di esigenze imperative di servizio, da un riposo compensativo accordato entro un termine
di tre mesi».
9 Secondo l’art. 4 della MVergV, l’importo della retribuzione accordata per ogni ora di lavoro straordinario effettuata varia
in funzione del grado del dipendente pubblico.
10 L’art. 5, n. 2, della MVergV recita:
«Nel caso in cui il lavoro straordinario sia effettuato nell’insegnamento scolastico,
1) tre ore di insegnamento valgono come cinque ore per l’applicazione dell’art. 3, n. 1, punto 2 [di tale regolamento];
(...)».
11 Dalla decisione di rinvio risulta che ai sensi della MVergV la retribuzione delle ore straordinarie è inferiore a quella delle
ore di lavoro effettuate nell’ambito dell’orario individuale di lavoro.
Causa principale e questione pregiudiziale
12 La sig.ra Voß è una dipendente pubblica impiegata come insegnante dal [OSCURATO:PERSONA]. Nel periodo compreso tra il 15 luglio 1999
e il 29 maggio 2000, essa ha svolto la sua attività professionale a tempo parziale, per un totale di 23 ore di insegnamento
alla settimana. Il numero di ore per un insegnante a tempo pieno ammontava in quel periodo a 26,5 ore.
13 Tra l’11 gennaio e il 23 maggio 2000, la sig.ra Voß ha svolto, ogni mese, tra 4 e 6 ore di lezione straordinarie rispetto
al suo orario individuale di lavoro.
14 La retribuzione percepita dalla sig.ra Voß per tale periodo ammontava a DEM 1075,14. Secondo il giudice del rinvio, la retribuzione
percepita per lo stesso numero di ore di lavoro da un insegnante occupato a tempo pieno era di DEM 1616,15 nello stesso periodo.
15 Il giudice del rinvio spiega tale risultato con il fatto che le ore di lavoro effettuate dalla ricorrente nella causa principale
oltre il suo orario individuale di lavoro e nei limiti della durata normale del lavoro a tempo pieno, che sono considerate
ore straordinarie, sono state pagate in base ad una tariffa oraria inferiore a quella delle ore di lavoro corrispondenti effettuate
da un insegnante a tempo pieno, che sono comprese nell’orario individuale di lavoro di quest’ultimo.
16 Il giudice del rinvio ha così constatato che, nel corso dei mesi da gennaio a maggio dell’anno 2000, a pari volume di lavoro,
la ricorrente nella causa principale è stata retribuita in modo meno vantaggioso di un insegnante occupato a tempo pieno.
17 La sig.ra Voß ha chiesto, per il calcolo della retribuzione delle ore straordinarie da lei effettuate nel limite di 26,5 ore
di lezione settimanale, l’applicazione della stessa tariffa oraria con cui sono retribuite le ore effettuate dagli insegnanti
a tempo pieno nell’ambito del loro orario normale di lavoro, invece della tariffa oraria prevista dalla MVergV per le ore
straordinarie.
18 Poiché tale richiesta è stata respinta dal [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra Voß ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al
Verwaltungsgericht, che ha accolto tale ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in «Revision» dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]
contro la sentenza di accoglimento di tale ricorso.
19 Secondo il [OSCURATO:PERSONA], la questione posta dalla controversia di cui è investito è quella se la retribuzione
secondo una tariffa inferiore delle ore di insegnamento effettuate dagli insegnanti a tempo parziale come ore straordinarie
costituisca, rispetto alla parte del trattamento percepito dagli insegnanti a tempo pieno per lo stesso numero di ore nell’ambito
del loro orario normale di lavoro, una discriminazione degli insegnanti di sesso femminile vietata dal diritto comunitario.
Secondo lo stesso giudice, la risposta a tale questione dipende dalla questione se l’art. 141, n. 2, secondo comma, CE esige
che le ore straordinarie effettuate da un dipendente a tempo parziale in numero pari a quelle effettuate da un insegnante
che lavora a tempo pieno non siano retribuite in modo meno vantaggioso del servizio della stessa durata di un impiegato che
lavora a tempo pieno nell’ambito del suo orario normale di lavoro.
20 [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se una normativa nazionale, ai sensi della quale la retribuzione per il lavoro straordinario sia uguale per i dipendenti
occupati a tempo pieno e a tempo parziale, ed essa sia inferiore alla retribuzione proporzionale spettante ai dipendenti occupati
a tempo pieno per un equivalente tempo di lavoro svolto durante l’orario normale, sia incompatibile con l’art. 141 CE qualora
i lavoratori occupati a tempo parziale siano prevalentemente di sesso femminile».
Sulla questione pregiudiziale
21 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 141 CE debba essere interpretato nel senso che esso
osta ad una normativa nazionale in materia di retribuzione dei dipendenti pubblici, come quella di cui alla causa principale,
che, da un lato, definisce le ore straordinarie effettuate sia dai dipendenti occupati a tempo pieno sia da quelli occupati
a tempo parziale come ore che svolgono oltre il loro orario individuale di lavoro e, dall’altro lato, retribuisce queste ore
ad una tariffa inferiore alla tariffa oraria applicata alle ore effettuate nel limite dell’orario individuale di lavoro, di
modo che i dipendenti a tempo parziale sono retribuiti in modo meno vantaggioso dei dipendenti a tempo pieno per quanto riguarda
le ore che effettuano oltre il loro orario individuale e nei limiti del numero di ore cui è tenuto un dipendente a tempo pieno
nell’ambito del suo orario, là dove i dipendenti che usufruiscono del tempo parziale sono soprattutto donne.
22 La ricorrente nella causa principale e la Commissione delle Comunità europee affermano che la retribuzione di tali ore straordinarie,
essendo inferiore a quella delle ore prestate nell’ambito dell’orario individuale di lavoro, comporta una discriminazione
indiretta in quanto ha la conseguenza che gli insegnanti che lavorano a tempo parziale, che sono soprattutto donne, percepiscono,
quando effettuano ore supplementari rispetto al loro orario individuale e nei limiti del numero di ore dovute nell’ambito
di un lavoro a tempo pieno, una retribuzione inferiore, a parità di numero di ore lavorate, a quella degli insegnanti che
lavorano a tempo pieno.
23 Il governo tedesco sostiene che, nella causa principale, non vi è disparità di trattamento rispetto alle ore straordinarie
poiché gli insegnanti occupati a tempo pieno e quelli occupati a tempo parziale si vedono applicare la stessa tariffa oraria
di retribuzione, prevista all’art. 4, n. 3, della MVergV per la retribuzione delle ore straordinarie che effettuano.
24 A questo proposito si deve ricordare che l’art. 141 CE sancisce il principio della parità di retribuzione tra i lavoratori
di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro, ed è uno dei principi fondamentali della Comunità europea
(v. sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne, Racc. pag. 455, punto 12).
25 Il principio della parità delle retribuzioni osta non solo all’applicazione delle norme che dispongono discriminazioni direttamente
fondate sul sesso, ma anche all’applicazione di norme che conservano differenze di trattamento tra i lavoratori di sesso maschile
e quelli di sesso femminile in applicazione di criteri non fondati sul sesso, ogni volta che le dette differenze non possono
spiegarsi in base a fattori obiettivamente giustificati ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso (sentenze
13 maggio 1986, causa 170/84, Bilka-Kaufhaus, Racc. pag. 1607, punti 29 e 30; 15 dicembre 1994, cause riunite C‑399/92, C‑409/92,
C‑425/92, C‑34/93, C‑50/93 e C‑78/93, Helmig e a., Racc. pag. I‑5727, punto 20, nonché 27 maggio 2004, causa C‑285/02, [OSCURATO:PERSONA]‑Lakeberg,
Racc. pag. I‑5861, punto 12).
26 Per quanto concerne la normativa controversa nella causa principale, è pacifico che essa non istituisce discriminazioni direttamente
fondate sul sesso. Occorre pertanto verificare se essa possa costituire una discriminazione indiretta in contrasto con l’art. 141 CE.
27 A tal fine occorre determinare, in primo luogo, se la normativa di cui è causa istituisca una disparità di trattamento tra
i lavoratori a tempo pieno e quelli a tempo parziale e, in secondo luogo, se detta disparità di trattamento incida su di un
numero notevolmente più elevato di donne che di uomini.
28 In caso di risposta positiva a queste due questioni, si porrebbe, in un secondo tempo, quella dell’esistenza di fattori obiettivi
ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso idonea a giustificare la disparità di trattamento in tal modo constatata.
29 A questo proposito occorre rilevare che sussiste disparità di trattamento ogniqualvolta la retribuzione totale pagata ai lavoratori
a tempo pieno sia più elevata di quella versata ai lavoratori a tempo parziale, a parità di ore prestate per lo stesso lavoro,
in forza di un sottostante rapporto di lavoro retribuito (sentenza Helmig e a., cit., punto 26).
30 La Corte ha già dovuto in due occasioni pronunciarsi sulla questione di una disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo
parziale e i lavoratori a tempo pieno per quanto riguarda la retribuzione delle ore straordinarie.
31 Ai punti 26‑30 della sentenza Helmig e a., cit., la Corte ha giudicato che non vi è disparità di trattamento tra i lavoratori
a tempo parziale e i lavoratori a tempo pieno quando le norme nazionali applicabili prevedono il pagamento di aumenti di retribuzione
per le ore straordinarie solo in caso di superamento della durata normale di lavoro, come fissata da un contratto collettivo,
e non in caso di superamento dell’orario individuale di lavoro. La Corte ha constatato, in tali circostanze, che i lavoratori
a tempo parziale certamente ricevono, a parità di ore effettuate, la stessa retribuzione di quella percepita dai lavoratori
a tempo pieno, e ciò sia quando l’orario normale di lavoro come stabilito dai contratti collettivi non è superato sia quando
sono effettuate ore ulteriori rispetto a tale orario, le maggiorazioni per ore straordinarie essendo a favore, in questa seconda
ipotesi, di tutte le categorie di lavoratori.
32 Al contrario, al punto 17 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Lakeberg, cit., la Corte ha giudicato che ci sia una disparità di trattamento
tra i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori a tempo pieno quando le disposizioni nazionali applicabili prevedono che
tutti i lavoratori sono tenuti ad effettuare un numero minimo di tre ore di lezione al mese oltre al loro orario individuale
di lavoro per poter avere diritto ad una retribuzione per il lavoro straordinario.
33 In tale causa, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]Lakeberg, che era insegnante, effettuava 15 ore di insegnamento settimanali, mentre gli insegnanti
a tempo pieno svolgevano 24 ore e mezza di insegnamento alla settimana. La sig. [OSCURATO:PERSONA]‑Lakeberg aveva prestato 2,5 ore straordinarie
di lezione nel corso di un mese. Di conseguenza, essa non aveva diritto ad una retribuzione per tali ore straordinarie. Il
risultato era che essa veniva retribuita per 15 ore di lezione quando ne aveva effettuate 17,5. Al contrario, un insegnante
a tempo pieno che avesse effettuato 17,5 ore di lezione sarebbe stato retribuito per 17,5 ore di lezione, poiché non avrebbe
superato il suo orario individuale di lavoro settimanale. La Corte ha giudicato che ne risultava una disparità di trattamento
per quanto riguarda la retribuzione, poiché, a parità di ore di insegnamento effettuate, i lavoratori a tempo parziale erano
retribuiti in modo meno vantaggioso di quelli a tempo pieno.
34 Nella causa principale, risulta dalla decisione di rinvio che la sig.ra Voß, che lavora a tempo parziale, percepisce una retribuzione
che, a parità di ore effettuate, è inferiore a quella corrisposta ad un insegnante che svolge la sua attività professionale
a tempo pieno per quanto riguarda le ore che essa ha svolto oltre il suo orario individuale di lavoro e nei limiti dell’orario
normale di lavoro a tempo pieno.
35 Così un insegnante a tempo parziale il cui orario individuale di lavoro è di 23 ore di insegnamento settimanali percepisce,
effettuando 3,5 ore di insegnamento oltre tale orario, una retribuzione inferiore a quella ottenuta da un insegnante a tempo
pieno per 26,5 ore di insegnamento.
36 Un esame degli elementi della retribuzione rivela che tale situazione deriva dal fatto che le ore straordinarie, che sono
retribuite in modo meno vantaggioso delle ore dette «normali», sono definite come le ore effettuate oltre la durata normale
di lavoro come fissata dall’orario individuale dell’insegnante, orario che varia evidentemente a seconda che il dipendente
lavori a tempo parziale o a tempo pieno. Ne consegue che il livello di retribuzione inferiore delle ore straordinarie si applica
agli insegnanti a tempo pieno solo al di là di 26,5 ore di insegnamento settimanali, mentre, per quanto riguarda i lavoratori
a tempo parziale, tale tariffa è applicata non appena essi superano il loro orario individuale di lavoro che, per definizione,
è inferiore a 26,5 ore. Nel caso della sig.ra Voß, il livello di retribuzione inferiore è applicato per le ore effettuate
oltre le 23 ore di insegnamento settimanali.
37 Occorre pertanto concludere che la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale, secondo cui la retribuzione
delle ore di lavoro straordinario effettuate dai dipendenti pubblici a tempo parziale oltre al loro orario individuale di
lavoro e nei limiti della durata normale di lavoro a tempo pieno è inferiore a quella delle ore svolte dai dipendenti pubblici
a tempo pieno, comporta una disparità di trattamento tra queste due categorie di dipendenti pubblici a danno di quelli che
lavorano a tempo parziale.
38 Nell’ipotesi in cui tale disparità di trattamento danneggiasse un numero molto più elevato di donne che di uomini e nel caso
in cui non esistessero fattori obiettivi estranei a qualsiasi disparità fondata sul sesso che potrebbero giustificare tale
disparità di trattamento, l’art. 141 CE osterebbe a tale normativa nazionale.
39 Secondo il giudice del rinvio, l’88% circa degli insegnanti occupati a tempo parziale dal [OSCURATO:PERSONA] nella primavera del
2000 erano donne.
40 Tuttavia, per verificare se la disparità di trattamento rilevata tra i lavoratori a tempo pieno e i lavoratori a tempo parziale
riguarda un numero notevolmente più elevato di donne che di uomini, è compito del giudice del rinvio prendere in considerazione
l’insieme dei lavoratori assoggettati alla normativa nazionale da cui ha origine la disparità di trattamento rilevata al punto 37
della presente sentenza. A tale riguardo, spetta al detto giudice verificare se tale disparità di trattamento abbia origine
nel BBesG e/o nella MVergV, poiché, in linea di principio, è la sfera di applicazione di tale normativa che determina la cerchia
delle persone che possono essere incluse nel raffronto (sentenza 13 gennaio 2004, causa C‑256/01, Allonby, Racc. pag. I‑873,
punto 73).
41 Va altresì ricordato, come la Corte ha dichiarato al punto 59 della sentenza 9 febbraio 1999, causa C‑167/97, Seymour‑Smith
e Perez (Racc. pag. I‑623, punto 59), che il miglior metodo di raffronto delle statistiche consiste nel confrontare le quote
rispettive di lavoratori colpiti da tale disparità di trattamento, da un lato tra la manodopera di sesso maschile e, dall’altro,
la medesima quota tra la manodopera di sesso femminile.
42 Se le statistiche disponibili dimostrano che la quota di lavoratori a tempo parziale all’interno del gruppo dei lavoratori
di sesso femminile è notevolmente più elevata della quota dei lavoratori a tempo parziale all’interno del gruppo dei lavoratori
di sesso maschile, occorrerà ritenere che tale situazione sia rivelatrice di un’apparente discriminazione fondata sul sesso,
sempreché la normativa di cui alla causa principale non sia giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione
fondata sul sesso (v., in proposito, sentenza Seymour-Smith e Perez, cit., punti 60‑63).
43 Nella causa principale non risulta dalla decisione di rinvio che la retribuzione inferiore delle ore straordinarie effettuate
dai lavoratori a tempo parziale sia fondata su fattori obiettivamente giustificati da ragioni estranee a qualsiasi discriminazione
fondata sul sesso. Ciò deve essere tuttavia verificato dal giudice del rinvio.
44 Di conseguenza, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che l’art. 141 CE deve essere interpretato nel senso che
esso osta ad una normativa nazionale in materia di retribuzione dei dipendenti pubblici come quella di cui alla causa principale
che, da un lato, definisce le ore straordinarie effettuate sia dai dipendenti a tempo pieno sia da quelli a tempo parziale
come ore che essi svolgono oltre il loro orario individuale di lavoro e, dall’altro, retribuisce tali ore secondo una tariffa
oraria inferiore alla tariffa oraria applicata alle ore effettuate entro l’orario individuale di lavoro, in modo tale che
i dipendenti a tempo parziale sono retribuiti in modo meno vantaggioso dei dipendenti a tempo pieno per quanto riguarda le
ore che effettuano oltre il loro orario individuale di lavoro e nei limiti del numero di ore dovute da un dipendente a tempo
pieno nell’ambito del suo orario, nel caso in cui:
– considerando l’insieme dei lavoratori cui si applica tale normativa, risulti danneggiata una percentuale notevolmente più
elevata di lavoratori di sesso femminile che di lavoratori di sesso maschile,
e
– la disparità di trattamento non sia giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul
sesso.
Sulle spese
45 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’art. 141 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in materia di retribuzione dei dipendenti
pubblici come quella di cui alla causa principale che, da un lato, definisce le ore straordinarie effettuate sia dai dipendenti
a tempo pieno sia da quelli a tempo parziale come ore che essi svolgono oltre il loro orario individuale di lavoro e, dall’altro
lato, retribuisce tali ore secondo una tariffa inferiore alla tariffa oraria applicata alle ore effettuate entro l’orario
individuale di lavoro, in modo tale che i dipendenti a tempo parziale sono retribuiti in modo meno vantaggioso dei dipendenti
a tempo pieno per quanto riguarda le ore che effettuano oltre il loro orario individuale di lavoro e nei limiti del numero
di ore dovute da un dipendente a tempo pieno nell’ambito del suo orario, nel caso in cui:
–
considerando l’insieme dei lavoratori cui si applica tale normativa, risulti danneggiata una percentuale notevolmente più
elevata di lavoratori di sesso femminile che di lavoratori di sesso maschile;
e
–
la disparità di trattamento non sia giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul
sesso.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.