CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33530/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Bologna visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Bologna riformava, in parte, l'ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti, sostituendo la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, confermandola gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. 2. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge conseguente alla motivazione per relationem resa dal Tribunale del riesame che, in tal modo, avrebbe omesso di procedere ad un'autonoma valutazione. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza della gravità indiziaria. In particolare, il Tribunale sarebbe incorso in un travisamento della prova, ritenendo che sia Breisha che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] si erano dichiarati disposti a fornire i codici di accesso ai rispettivi cellulari. Invero, tale disponibilità era stata offerta solo da Breisha, con la conseguenza che l'averlo erroneamente accomunato a [OSCURATO:PERSONA] avrebbe privato di rilevanza la condotta collaborativa. Inoltre, si contesta il ragionamento puramente congetturale sulla cui base il Tribunale riteneva che [OSCURATO:PERSONA], prima di incontrare [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe recato presso l'abitazione del cugino di quest'ultimo (Beqiraj) al fine di prendere accordi sul pagamento del corrispettivo dello stupefacente. Infine, si censura l'omessa valutazione di elementi favorevoli per l'indagato quale, in particolare, l'omesso rinvenimento di denaro destinato al presunto acquisto di stupefacente. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo censura la tecnica redazionale utilizzata dal Tribunale del riesame, sul presupposto che il richiamo per relationem avrebbe dato luogo all'omessa autonoma valutazione. Per consolidata e recente giurisprudenza si ritiene, infatti, che l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, essendo tale adempimento previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione del giudice che emette la misura inaudita altera parte, per garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez.1, n. 12536 del 19/12/2025, dep. 2026, Rv.289714). Occorre premettere che l'autonoma valutazione, quale requisito di validità 2dell'ordinanza, è richiesta esclusivamente per l'ordinanza applicativa della misura. 3. Con riguardo al secondo motivo, si rileva l'insussistenza di qualsivoglia carenza motivazionale. Invero, il Tribunale si è limitato a richiamare e condividere la ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, cui ha fatto seguire una motivata valutazione delle ragioni prospettate dalla difesa, ritenendone l'infondatezza. Né, del resto, nel ricorso si indicano specifici profili di manifesta contraddittorietà o illogicità della motivazione, il che rende di per sé inammissibile il ricorso per difetto del requisito della specificità dei motivi. 3.1. Manifestamente infondato è anche il presunto travisamento della prova relativo alla disponibilità fornita dal solo ricorrente all'esame del proprio cellulare. Invero, si tratta di un argomento che ha svolto una funzione meramente descrittiva e non certamente dirimente ai fini dell'accertamento della gravità indiziaria, desunta da ben altri elementi di fatto, tutti analiticamente descritti in motivazione (si veda pg.4). 3.2. Infine, si rileva come le considerazioni aventi ad oggetto il mancato rinvenimento del denaro costituente il prezzo della cessione dello stupefacente, è un aspetto di fatto già adeguatamente valutata dal Tribunale del riesame e non può essere oggetto di un ulteriore apprezzamento di merito in questa sede. 4.Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M