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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 ottobre 2024

Cassazione n. 30623/2024

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 9747 / 20 1 7 R.G. propost o da : Associazione professionale “Studio legale [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione”, in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui [OSCURATO:PERSONA] IRPAPr.g. n. 9747/2017a.c.4/10/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Cardinal de Luca n. 10; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate,in persona del Direttore pro tempore; –intimata – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] – NAPOLI n. 9094 / 201 6 , depositat a in data 14/10/2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 4 ottobre 2024 ; Rilevato che: In data 19/6/2014, fu notificata all’associazione odierna ricorrente (d’ora in avanti, anche “la contribuente”) una cartella di pagamento di complessivi euro 53.211,37 per l’omesso versamento degli importi dovuti a titolo di Irap per l’anno 2010.

Dopo un provvedimento di sgravio parziale, la pretesa ammontava ad euro 41.507,37.

L’associazione professionale era stata sciolta nel 2009, e nel 2010 si trovava in liquidazione.

L’associazione professionale propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Napoli, deducendo che la pretesa Irap sarebbe indebita, considerato che nel 2010 essa si trovava in liquidazione.

La C.T.P. respinse il ricorso, con sentenza confermata dalla C.T.R.

Avverso la sentenza d’appello, l’associazione professionale ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. r.g. n. 9747/2017a.c.4/10/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che: Per giurisprudenza consolidata (ex coeteris, Cass., n. 15341/2021; Cass., n. 37356/2022; Cass., n. 18886/2021; Cass., n. 29128/2018), anche nel caso di ripresa Irap sussiste litisconsorzio necessario tra la società di persone o l’associazione, soggetto passivo dell’imposta, e i soci o gli associati.

La violazione della regola del litisconsorzio necessario può essere rilevata in ogni stato e grado del processo, anche d’ufficio (Cass., n. 13307 del 26/05/2017).

Ne consegue che la sentenza deve essere cassata con rinvio, ai sensi dell’art. 354 c.p.c.,alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoliin diversa composizione, affinché il giudizio si possa svolgere nel contraddittoriocon tutti gli associati.

Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Cassa la sentenza impugnata e rinviala causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 9747 / 20 1 7 R.G. propost o da : Associazione professionale “Studio legale [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione”, in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui [OSCURATO:PERSONA] IRPAPr.g. n. 9747/2017a.c.4/10/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Cardinal de Luca n. 10; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate,in persona del Direttore pro tempore; –intimata – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] – NAPOLI n. 9094 / 201 6 , depositat a in data 14/10/2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 4 ottobre 2024 ; Rilevato che: In data 19/6/2014, fu notificata all’associazione odierna ricorrente (d’ora in avanti, anche “la contribuente”) una cartella di pagamento di complessivi euro 53.211,37 per l’omesso versamento degli importi dovuti a titolo di Irap per l’anno 2010. Dopo un provvedimento di sgravio parziale, la pretesa ammontava ad euro 41.507,37. L’associazione professionale era stata sciolta nel 2009, e nel 2010 si trovava in liquidazione. L’associazione professionale propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Napoli, deducendo che la pretesa Irap sarebbe indebita, considerato che nel 2010 essa si trovava in liquidazione. La C.T.P. respinse il ricorso, con sentenza confermata dalla C.T.R. Avverso la sentenza d’appello, l’associazione professionale ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. r.g. n. 9747/2017a.c.4/10/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che: Per giurisprudenza consolidata (ex coeteris, Cass., n. 15341/2021; Cass., n. 37356/2022; Cass., n. 18886/2021; Cass., n. 29128/2018), anche nel caso di ripresa Irap sussiste litisconsorzio necessario tra la società di persone o l’associazione, soggetto passivo dell’imposta, e i soci o gli associati. La violazione della regola del litisconsorzio necessario può essere rilevata in ogni stato e grado del processo, anche d’ufficio (Cass., n. 13307 del 26/05/2017). Ne consegue che la sentenza deve essere cassata con rinvio, ai sensi dell’art. 354 c.p.c.,alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoliin diversa composizione, affinché il giudizio si possa svolgere nel contraddittoriocon tutti gli associati. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. Cassa la sentenza impugnata e rinviala causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione. Così deci
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