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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41507/2024

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a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da DACI Mensur [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( Albania ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] MUCA Agim [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( Albania ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 5/12/2023 preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto, sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con due distinti atti di impugnazione, ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 5/12/2023 con la quale, in accoglimento del concordato in appello, ex art. 599 bis c.p.p., è stata rideterminata la pena a loro inflitta per più delitti ( furti aggravati, rapine aggravate e resistenza). [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge e carenza di motivazione perché con riferimento alla determinazione della pena per il più grave delitto di rapina di cui al capo 8) commesso in data 8/12/2015, la Corte di appello avrebbe individuato la pena base considerando la pena edittale di sei anni prevista dall'art. 628 c.p., come modificato dalla.

L. 103/2017 e non quella di quattro anni e sei mesi prevista dall'art. 628 c.p. nel testo vigente al momento della consumazione del reato.

Inoltre, la sentenza sarebbe affetta da carenza di motivazione quanto agli aumenti di pena per la continuazione, non rapportati alla entità delle singole violazioni.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge non avendo la Corte di appello verificato la ricorrenza di cause di proscioglimento , in particolare l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 9) commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], prima della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] a sua volta lamenta la mancata declaratoria di prescrizione con riferimento ai capi 9) e 10) maturata prima della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

Entrambi gli imputati hanno concordato la pena in appello.

In tema di concordato in appello sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 c.p.p., ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 , n. 22002 del 10/04/2019,Rv. 276102).

Nel caso in esame, con riguardo al primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] che riguarda, nel complesso, il trattamento sanzionatorio, osserva il collegio come la determinazione della pena base per il delitto di rapina aggravata, pari ad anni sei di reclusione, sia coerente con la previsione di cui all'art. 628, co. 3, c.p., nella versione ante 2017, non essendo il giudice di appello vincolato, nella determinazione della pena base, al minimo edittale.

Quanto agli aumenti di pena per la continuazione, la Corte di merito ha specificato per ciascun reato satellite l'entità del singolo aumento correlandolo alla gravità delle condotte ed alla personalità dei rei ( cfr. pag. 4) pertanto ogni rilievo difensivo sul punto è manifestamente infondato.In merito all'eccezione di prescrizione sollevata sia da Daci (in relazione al capo 9) che da Muca ( in relazione ai capi 9) e 10), osserva il Collegio che essa è manifestamente infondata.

Infatti, tenuto conto dei periodi di sospensione (dal 27/10/2017 al 12/1/2018 ; dal 5/2018 al 12/4/2019; dal 6/12/2019 al 6/3/2020; dal 6/3/2020 al 29/5/2020 e dal 29/5/2020 al 5/6/2020), entrambi i reati, commessi rispettivamente 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non erano prescritti alla data della sentenza di appello (5/12/2023), sicchè, in presenza di ricorso inammissibile, è escluso che si possa rilevare, a norma dell' 129 cod. proc. pen., la sussistenza di cause di non punibilità, quale l'estinzione del reato per prescrizione ( cfr. Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266818, in motivazione la Corte ha precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione).

Per quanto sopra esposto deve dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. p.q.m.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da DACI Mensur [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( Albania ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] MUCA Agim [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( Albania ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 5/12/2023 preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto, sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con due distinti atti di impugnazione, ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 5/12/2023 con la quale, in accoglimento del concordato in appello, ex art. 599 bis c.p.p., è stata rideterminata la pena a loro inflitta per più delitti ( furti aggravati, rapine aggravate e resistenza). [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge e carenza di motivazione perché con riferimento alla determinazione della pena per il più grave delitto di rapina di cui al capo 8) commesso in data 8/12/2015, la Corte di appello avrebbe individuato la pena base considerando la pena edittale di sei anni prevista dall'art. 628 c.p., come modificato dalla. L. 103/2017 e non quella di quattro anni e sei mesi prevista dall'art. 628 c.p. nel testo vigente al momento della consumazione del reato. Inoltre, la sentenza sarebbe affetta da carenza di motivazione quanto agli aumenti di pena per la continuazione, non rapportati alla entità delle singole violazioni. Con il secondo motivo deduce violazione di legge non avendo la Corte di appello verificato la ricorrenza di cause di proscioglimento , in particolare l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 9) commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], prima della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] a sua volta lamenta la mancata declaratoria di prescrizione con riferimento ai capi 9) e 10) maturata prima della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. Entrambi gli imputati hanno concordato la pena in appello. In tema di concordato in appello sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 c.p.p., ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 , n. 22002 del 10/04/2019,Rv. 276102). Nel caso in esame, con riguardo al primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] che riguarda, nel complesso, il trattamento sanzionatorio, osserva il collegio come la determinazione della pena base per il delitto di rapina aggravata, pari ad anni sei di reclusione, sia coerente con la previsione di cui all'art. 628, co. 3, c.p., nella versione ante 2017, non essendo il giudice di appello vincolato, nella determinazione della pena base, al minimo edittale. Quanto agli aumenti di pena per la continuazione, la Corte di merito ha specificato per ciascun reato satellite l'entità del singolo aumento correlandolo alla gravità delle condotte ed alla personalità dei rei ( cfr. pag. 4) pertanto ogni rilievo difensivo sul punto è manifestamente infondato.In merito all'eccezione di prescrizione sollevata sia da Daci (in relazione al capo 9) che da Muca ( in relazione ai capi 9) e 10), osserva il Collegio che essa è manifestamente infondata. Infatti, tenuto conto dei periodi di sospensione (dal 27/10/2017 al 12/1/2018 ; dal 5/2018 al 12/4/2019; dal 6/12/2019 al 6/3/2020; dal 6/3/2020 al 29/5/2020 e dal 29/5/2020 al 5/6/2020), entrambi i reati, commessi rispettivamente 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non erano prescritti alla data della sentenza di appello (5/12/2023), sicchè, in presenza di ricorso inammissibile, è escluso che si possa rilevare, a norma dell' 129 cod. proc. pen., la sussistenza di cause di non punibilità, quale l'estinzione del reato per prescrizione ( cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266818, in motivazione la Corte ha precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione). Per quanto sopra esposto deve dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. p.q.m. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
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