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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 43404/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze con cui aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro ed euro 700 di multa in ordine a illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo eroina.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]:1) vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge in ordine all'omesso accertamento del contenuto drogante della sostanza sequestrata; in ordine a tutti i reati contestati; 2) vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. 3.

Il ricorso risulta generico e riproduttivo degli stessi motivi già vagliati dalla sentenza impugnata.

Il primo motivo per mezzo del quale si censura la sentenza di appello là dove avrebbe fornito adeguata risposta quanto allo svolto accertamento sulla sostanza risulta generica oltre che in fatto e, di conseguenza, non consentito ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ed invero, logica e completa si rivela la risposta fornita dai giudici di merito che hanno fatto riferimento all'accertamento nell'immediatezza effettuato attraverso un esame per mezzo di un "narcotest" sulla sostanza in sequestro, il cui carattere stupefacente non era stato messo in discussione nel giudizio di primo grado.

Costante è, infatti, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'accertamento svolto con "narcotest" consente di provare la natura stupefacente di una determinata sostanza, seppure non sia mezzo idoneo a fornire la prova relativa alla quantità del principio attivo contenuto (Fattispecie in cui la Corte ha derubricato la contestazione originaria nell'ipotesi meno grave prevista dall'art.73, comma 5, d.P.R. n.309 del 1990 che, invece, non era stata riconosciuta sulla base del solo "narcotest", senza che fosse stata accertata la quantità di principio attivo) (Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Corvino, Rv. 269007), evenienza anche fatta presente dalla Corte di merito che ha evidenziato come tale accertamento fosse compatibile rispetto alla contestata "ipotesi lieve" ritenuta dal giudice di primo grado, complessivamente apprezzando la circostanza che il ricorrente avesse fornito in precedenza analoga sostanza dallo stesso acquirente.

Egualmente generico risulta il secondo motivo con cui si contesta la omessaapplicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.

Con motivazione esaustiva, perché fondata sulla complessiva valutazione delle circostanze fattuali, la Corte territoriale ha negato l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. avuto riguardo alla natura della sostanza stupefacente(eroina), al contempo valorizzando la circostanza che il Fidelis avesse in precedenza fornito all'acquirente analoga sostanza; elementi complessivamente presi in esame che, anche in ragione della minimale pena determinata dal primo giudice, aveva fatto escludere - al contempo - che potessero essere riconosciute le circostanzeex art. 62-bis cod. pen.

Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze con cui aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro ed euro 700 di multa in ordine a illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo eroina. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]:1) vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge in ordine all'omesso accertamento del contenuto drogante della sostanza sequestrata; in ordine a tutti i reati contestati; 2) vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. 3. Il ricorso risulta generico e riproduttivo degli stessi motivi già vagliati dalla sentenza impugnata. Il primo motivo per mezzo del quale si censura la sentenza di appello là dove avrebbe fornito adeguata risposta quanto allo svolto accertamento sulla sostanza risulta generica oltre che in fatto e, di conseguenza, non consentito ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ed invero, logica e completa si rivela la risposta fornita dai giudici di merito che hanno fatto riferimento all'accertamento nell'immediatezza effettuato attraverso un esame per mezzo di un "narcotest" sulla sostanza in sequestro, il cui carattere stupefacente non era stato messo in discussione nel giudizio di primo grado. Costante è, infatti, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'accertamento svolto con "narcotest" consente di provare la natura stupefacente di una determinata sostanza, seppure non sia mezzo idoneo a fornire la prova relativa alla quantità del principio attivo contenuto (Fattispecie in cui la Corte ha derubricato la contestazione originaria nell'ipotesi meno grave prevista dall'art.73, comma 5, d.P.R. n.309 del 1990 che, invece, non era stata riconosciuta sulla base del solo "narcotest", senza che fosse stata accertata la quantità di principio attivo) (Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Corvino, Rv. 269007), evenienza anche fatta presente dalla Corte di merito che ha evidenziato come tale accertamento fosse compatibile rispetto alla contestata "ipotesi lieve" ritenuta dal giudice di primo grado, complessivamente apprezzando la circostanza che il ricorrente avesse fornito in precedenza analoga sostanza dallo stesso acquirente. Egualmente generico risulta il secondo motivo con cui si contesta la omessaapplicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. Con motivazione esaustiva, perché fondata sulla complessiva valutazione delle circostanze fattuali, la Corte territoriale ha negato l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. avuto riguardo alla natura della sostanza stupefacente(eroina), al contempo valorizzando la circostanza che il Fidelis avesse in precedenza fornito all'acquirente analoga sostanza; elementi complessivamente presi in esame che, anche in ragione della minimale pena determinata dal primo giudice, aveva fatto escludere - al contempo - che potessero essere riconosciute le circostanzeex art. 62-bis cod. pen. Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere
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