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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 dicembre 2022

Cassazione n. 27464/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 gennaio 2023, il Tribunale di Genova - Sezione Riesame -, nel rigettare il ricorso proposto dà [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza emessa il 19 dicembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, per il reato di sequestro di persona, aggravato dal numero delle persone che sono concorse nel reato.

Secondo la pubblica accusa, il Castillo, in concorso con altre quattro persone, avrebbe privato della libertà personale [OSCURATO:PERSONA], ordinandogli, dopo averlo minacciato di morte, di salire a bordo di una autovettura e di consegnargli il telefono cellulare.

2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, deduce «carenza di motivazione, ingiustizia manifesta, eccesso di potere>>.

Il ricorrente sostiene che il Tribunale per il riesame si sarebbe limitato a riproporre le medesime argomentazioni spese dal giudice per le indagini preliminari, senza fornire un'adeguata risposta ai motivi di censura esposti nel gravame e, in particolare, all'eccepita inattendibilità della persona offesa e all'insussistenza delle esigenze cautelari, resa evidente dall'incensuratezza dell'indagato e dal fatto che questi svolgeva una regolare attività lavorativa.

Esigenze cautelari che, in ogni caso, avrebbero potuto essere adeguatamente soddisfatte con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, con l'ulteriore presidio del c.d. braccialetto elettronico. 3.

Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. L'unico motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali si articola, è inammissibile.

Quanto ai gravi indizi di colpevolezza e alla presunta inattendibilità della persona offesa, va rilevato che il ricorrente ha articolato generiche censure che non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (cfr. Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).

Al riguardo, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438).

Va evidenziato che, in ogni caso, il Tribunale, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, ha motivato in maniera adeguata, coerente e senza incorrere in alcun vizio logico, rispondendo puntualmente anche ai motivi di gravame (cfr. terza, quarta e quinta pagina dell'ordinanza).

Il Tribunale non solo ha rigorosamente valutato le dichiarazioni della persona offesa, ma le anche ha riscontrate con gli esiti delle attività di polizia giudiziaria.

Sia il Giudice per le indagini preliminari che il Tribunale per il riesame si sono ampiamente soffermati anche sulle esigenze cautelari, esponendo, senza incorrere in alcun vizio logico, i motivi per cui l'unica misura cautelare adeguata a contenere il serissimo pericolo di recidiva era quella della custodia cautelare in carcere, evidenziando non solo la gravità del fatto, ma anche il "contesto criminoso" nel quale il reato si inseriva: un traffico di ingenti quantitativi di droga.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 gennaio 2023, il Tribunale di Genova - Sezione Riesame -, nel rigettare il ricorso proposto dà [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza emessa il 19 dicembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, per il reato di sequestro di persona, aggravato dal numero delle persone che sono concorse nel reato. Secondo la pubblica accusa, il Castillo, in concorso con altre quattro persone, avrebbe privato della libertà personale [OSCURATO:PERSONA], ordinandogli, dopo averlo minacciato di morte, di salire a bordo di una autovettura e di consegnargli il telefono cellulare. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, deduce «carenza di motivazione, ingiustizia manifesta, eccesso di potere>>. Il ricorrente sostiene che il Tribunale per il riesame si sarebbe limitato a riproporre le medesime argomentazioni spese dal giudice per le indagini preliminari, senza fornire un'adeguata risposta ai motivi di censura esposti nel gravame e, in particolare, all'eccepita inattendibilità della persona offesa e all'insussistenza delle esigenze cautelari, resa evidente dall'incensuratezza dell'indagato e dal fatto che questi svolgeva una regolare attività lavorativa. Esigenze cautelari che, in ogni caso, avrebbero potuto essere adeguatamente soddisfatte con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, con l'ulteriore presidio del c.d. braccialetto elettronico. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali si articola, è inammissibile. Quanto ai gravi indizi di colpevolezza e alla presunta inattendibilità della persona offesa, va rilevato che il ricorrente ha articolato generiche censure che non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Al riguardo, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). Va evidenziato che, in ogni caso, il Tribunale, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, ha motivato in maniera adeguata, coerente e senza incorrere in alcun vizio logico, rispondendo puntualmente anche ai motivi di gravame (cfr. terza, quarta e quinta pagina dell'ordinanza). Il Tribunale non solo ha rigorosamente valutato le dichiarazioni della persona offesa, ma le anche ha riscontrate con gli esiti delle attività di polizia giudiziaria. Sia il Giudice per le indagini preliminari che il Tribunale per il riesame si sono ampiamente soffermati anche sulle esigenze cautelari, esponendo, senza incorrere in alcun vizio logico, i motivi per cui l'unica misura cautelare adeguata a contenere il serissimo pericolo di recidiva era quella della custodia cautelare in carcere, evidenziando non solo la gravità del fatto, ma anche il "contesto criminoso" nel quale il reato si inseriva: un traffico di ingenti quantitativi di droga. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il
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