CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18288/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
feso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2707/2020depositata il 22/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] A. Russo.Numero registro generale 10601/2021Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 18288/2026Data pubblicazione 06/06/2026Assunzioni s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ha agito in giudizio contro laProvincia di Caserta chiedendo la risoluzione del contratto tra esseintercorso per inadempimento della controparte e il risarcimento deldanno, con domanda subordinata di danno a titolo di responsabilitàprecontrattuale per interruzione ingiustificata delle trattative. Ha dedottoche la [OSCURATO:PERSONA] con atto n. 13 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha deliberato un bandodi avviso per l’acquisto della nuova sede e contestuale alienazione dei benie che in data 20.4.2000 ha pubblicato, con prot. n. 676/SPE, l’avviso diindizione di gara per l’acquisto di detta nuova sede. [OSCURATO:SOCIETA]. (oggiAssunzioni) è stata aggiudicataria provvisoria. Con successive delibereconsiliari (2000 e 2002) la [OSCURATO:PERSONA] ha approvato l’acquisto allecondizioni proposte da [OSCURATO:SOCIETA] confermando prezzo e modalità dipagamento (unica soluzione alla consegna). [OSCURATO:PERSONA] non ha peròstipulato il rogito, dichiaratamente per difformità dimensionali;successivamente ha indetto nuova procedura e acquistato da altrooperatore.Il Tribunale, con sentenza n. 1925/2015, ha escluso ilperfezionamento del contratto per mancanza di forma scritta e dichiaratoprescritta la domanda di responsabilità precontrattuale per decorso deltermine quinquennale.La Corte d’appello, adita dalla società, ha confermato la sentenzadi primo grado sul rilievo della mancanza di forma scritta del contratto,necessaria ad substantiam; e ritenuta la natura extracontrattuale dellaresponsabilità precontrattuale ha confermato la intervenuta prescrizione,considerando il termine quinquennale decorrente dall’interruzione delletrattative (2002).La società ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hannodepositato memorie.Numero registro generale 10601/2021Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 18288/2026Data pubblicazione 06/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione degliartt. 1321 ss. e 1326 c.c. ex art 360 n. 3 c.p.c. e l’omesso esame di fattidecisivi per il giudizio ex art 360 n. 5 c.p.c.. La ricorrente deduce che èpacifico che si tratti di vendita di cosa futura, avendo la Pubblicaamministrazione agito iure privatorum. In tali casi, la disciplina deicontratti posti in essere non differisce rispetto agli schemi negozialiutilizzati da qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento giuridico, conl’effetto che il relativo rapporto è assoggettato alla disciplina codicistica inmateria di contratti (art. 1321 e ss. c.c.), nell’ambito della qualeassumono indubbio rilievo gli strumenti previsti in materia diaccertamento del perfezionamento dell’accordo e dell’eventualeinadempimento contrattuale, tra cui gli istituti giuridici della proposta edell’accettazione; deduce che le delibere consiliari costituisconoaccettazione dell’offerta e completamento della procedura; il contratto si èperfezionato, anche senza un unico documento negoziale, secondo loschema proposta–accettazione (contratto tra assenti). Quanto alladeliberazione a contrarre, è indubbio che con la delibera n. 13 del31.1.2000 l’Ente aveva formato la volontà di concludere il contratto diacquisto; quanto alla scelta del contraente, partecipando alla garainformale istituita dalla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] aveva formulato una validaofferta di vendita, completa di tutti gli elementi, avente ad oggettol’immobile contraddistinto con la lettera “E1” nella planimetria del PPE diCaserta, specificando l’ubicazione e l’estensione dell’area di intervento(mq. 10.024), le caratteristiche tecniche e costruttive dell’edificio daadibire a sede della [OSCURATO:PERSONA], la dettagliata descrizione dei livellidell’immobile e delle relative funzioni e disposizioni, il prezzo di venditadell’immobile (£ 18.000.000.000); i tempi di consegna (18 mesi); il tuttocorredato dalla relativa documentazione progettuale. Infine, quantoall’aggiudicazione, la società deduce che nel Verbale di gara n. 4 (doc. 11Numero registro generale 10601/2021Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 18288/2026Data pubblicazione 06/06/2026produzione [OSCURATO:SOCIETA] di primo grado) la [OSCURATO:PERSONA] dava atto che «laCommissione conferma l'aggiudicazione di cui all'oggetto alla Soc. PraediaS.p.A.». Ciò posto, osserva che non è revocabile in dubbio che le deliberein questione - con cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva reso pubblica l’approvazionedell’acquisto della nuova sede provinciale nei termini proposti da [OSCURATO:SOCIETA] -costituiscono a tutti gli effetti il coronamento della procedura di evidenzapubblica e l’incondizionata accettazione dell’offerta di vendita formulata daPraedia, configurando secondo i principi civilistici il pieno perfezionamentodel vincolo negoziale. La ricorrente invoca in suo favore il principioaffermato da Cass. n. 25631/2017 secondo il quale anche i contratti dellapubblica amministrazione per quanto richiedano la forma scritta adsubstantiam possono essere perfezionati mediante lo scambio dellemissive contenenti rispettivamente alla proposta e l'accettazione.2.- Il motivo è inammissibile.In primo luogo, si osserva che il cd. motivo misto che riconduce ilvizio della sentenza impugnata a più d'uno fra i parametri elencati dall'art.360 c.p.c. è ammissibile solo se la formulazione della censura permette diisolare le doglianze prospettate onde consentirne l'esame separato,esattamente come se fossero state distinte in motivi diversi, numeratisingolarmente (Cass. n. 11152 del 28/04/2025; Cass. s.u. n. 9100 del06/05/2015). Il che nella specie non avviene poiché parte ricorrentesovrappone censure in fatto ed in diritto, per violazione di legge e omessoesame senza distinguere adeguatamente i singoli punti.Ancora, deve osservarsi che ci troviamo di fronte ad un cd. doppiaconforme, poiché sia il giudice di primo grado che il giudice di secondogrado hanno escluso che nella specie si fosse concluso tra le parti uncontratto, per difetto della necessaria forma scritta, con conseguenteinammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.; con la precisazione che si ha doppia conformenon solo quando la decisione di secondo grado è interamenteNumero registro generale 10601/2021Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 18288/2026Data pubblicazione 06/06/2026corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le duestatuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo inrelazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che ilgiudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare oprecisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724 del09/03/2022) Il che è quanto avvenuto nella specie, posto che le sentenzesono fondate sul medesimo rilievo e cioè la assenza di forma scrittanecessaria ad substantiam, avendo però il giudice d’appello aggiunto degliulteriori argomenti sulla necessità che proposta e accettazione siano poiconsacrate in un unico testo (Cass. n. 32337 del 21/11/2023).Infine, va rilevato che l'accertamento della volontà delle parti inrelazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine difatto affidata al giudice di merito, e non può essere censurata solocontrapponendo l'interpretazione del ricorrente a quella accolta nellasentenza impugnata (Cass. n. 9461 del 09/04/2021). In questo casoentrambi i giudici di merito nella lettura degli atti intercorsi tra le partisono giunti alla medesima conclusione e cioè che pur essendo intercorsetrattative il contratto non si era concluso; e la censura della parte è invecevolta a offrire una diversa lettura degli atti intercorsi tra le parti, cheparte ricorrente ritiene, per ragioni in punto di fatto, idonei ad esprimerela volontà di concludere il contratto.3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta il vizio dimotivazione ex art 360 n. 4 c.p.c. e violazione, rilevante ex art 360 n.3c.p.c. degli artt. 1173, 1337, 1338 e 2946 c.c.La parte ricorrente osserva che la responsabilità precontrattualedella P.A. va qualificata come responsabilità da contatto sociale qualificatoassimilabile alla responsabilità contrattuale e pertanto soggetta aprescrizione decennale, non quinquennale. Avrebbe quindi errato la Corted'appello ad affermare la prescrizione per decorso del terminequinquennale del diritto di risarcitorio omettendo di motivare la ritenutaNumero registro generale 10601/2021Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 18288/2026Data pubblicazione 06/06/2026inapplicabilità alla fattispecie del principio secondo cui la responsabilità dacontatto sociale è assimilabile alla responsabilità contrattuale. Rileva che èin ogni caso è erronea la individuazione del dies a quo.4.- Il motivo è fondato.La responsabilità precontrattuale è -per giurisprudenza consolidata-considerata responsabilità da contatto sociale qualificato(Cass. n. 25644del 27/10/2017 Cass. sez. un n. 8236 del 28/04/2020; Cass. sez. un28979/2020)La sentenza impugnata dà atto di questo orientamento (eprecisamente di quello espresso da Cass. n. 14188 del 12/07/2016) mapoi afferma che sarebbe di palmare evidenza la diversità di fattispecieconcreta poiché nel nostro caso la stipula del contratto non ha avutoluogo.Questa affermazione non è condivisibile perché con l’avvio dellasequenza procedimentale delibera- scelta contraente- aggiudicazione(provvisoria o definitiva che sia) si è comunque costituito il contattosociale qualificato; e deve ricordarsi che vi è contatto sociale anche nelcaso in cui si riponga affidamento in un comportamento della P.A. (Cass.s.u., n. 8236 del 28/04/2020) e vi sia un danno cagionato al privatoquale conseguenza della violazione dell'affidamento dal medesimo ripostonella correttezza dell'azione amministrativa.Si tratta quindi di fattispecie inquadrabile nella responsabilità ditipo contrattuale (n. Cass. 3350 del 06/02/2024; Cass. s.u. n. 1567 del19/01/2023); di conseguenza si applica la prescrizione decennaleordinaria, secondo quanto dispone l’art. 2946 c.c. e non il termineprescrizionale di cinque anni proprio della responsabilità extracontrattuale(art 2947 c.c.), erroneamente applicato dalla Corte d'appello.Ne consegue in accoglimento del secondo motivo del ricorsoinammissibile il primo la cassazione della sentenza impugnata e il rinvioNumero registro generale 10601/2021Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 18288/2026Data pubblicazione 06/06/2026alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esamee per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il secondo motivo del ricorso, inammissibile il primo, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli in diversacomposizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anchedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/04/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]