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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10672/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Nicola LETTIERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che insiste nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Lucca - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti ai capi C) e D) per avere concorso, quale amministratore di fatto, a cagionare dolosamente il fallimento della società Impletec s.r.I., e ad aggravare il dissesto, astenendosi dal richiedere il fallimento della predetta società fin dal 2010, quando il capitale sociale era completamente perduto - ha rideterminato la pena principale in anni tre di reclusione, commisurando, altresì, le pene accessorie fallimentari alla medesima durata.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a sei motivi.

2.1. Violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen.

Espone di avere inoltrato una e-mail contenente l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'udienza dinanzi alla Corte di appello di Firenze del 04 maggio 2021, di cui non v'è traccia nel verbale né riscontro nella sentenza che, sul punto, risulta viziata da omessa motivazione.

Denuncia, altresì, di non avere ricevuto alcuna comunicazione circa la celebrazione dell'udienza con modalità cartolari, in tal senso, denunciando un'ulteriore violazione di legge.

2.2. Vizi della motivazione in merito alla qualifica dell'imputato quale amministratore di fatto della società fallita.

Si sostiene l'omessa valutazione delle numerose testimonianze dalle quali non emerge alcun riferimento alla attività gestoria di fatto dell'imputato, nonché la contraddittoria motivazione offerta dalla sentenza impugnata con riguardo ai due testimoni - Marzi e Gemo - da cui la Corte di appello ha tratto elementi di conferma della tesi accusatoria.

Questi, infatti, - secondo la Difesa - non avrebbero mai riferito del coinvolgimento dell'imputato nella gestione della società amministrata dal figlio della moglie, [OSCURATO:PERSONA]; d'altro canto, anche il curatore non ha mai fatto riferimento alla figura del Marsili quale amministratore di fatto, solo citandolo in ragione dei rapporti familiari; in realtà, il ricorrente era solo un socio di fatto, ma la Corte di appello non ha affatto considerato la ricostruzione alternativa offerta dalla Difesa e comunque non è dato comprendere - perchè la Corte non lo indica - da quali specifiche dichiarazioni abbia tratto il convincimento del ruolo di amministratore di fatto del ricorrente. 2.3.Vizi della motivazione sono denunciati con riferimento al reato di cui al capo C), laddove la Corte di appello ha ritenuto il collegamento tra la fallita e la neo costituita IMPLETECA s.r.I., che avrebbe proseguito l'attività della prima, depauperata del proprio patrimonio, oltre che dei dipendenti, trasferiti alla nuova società.

Si sostiene che, però, la sentenza impugnata avrebbe giustificato tale affermazione con argomenti generici, non essendo emersa, dall'istruttoria, la cessione di tutti i dipendenti, uno solo dei quali ( Gemo) venne assunto dalla Impleteca s.r.I., né il passaggio della clientela, così come, in merito alla cessione dei beni aziendali, non v'è alcun concreto accertamento della incongruità dei prezzi di cessione.

Neppure risulta dimostrato il ruolo del Marsili nella cessione dell'azienda, che la Corte di appello ha fondato sulle sole generiche dichiarazioni di Gemo.2.4.

Anche con riguardo al reato sub D) si deducono vizi della motivazione.

La Corte di appello avrebbe basato sulle sole dichiarazioni del curatore - molto lacunose - la prova dell'aggravio del dissesto, essendo, peraltro, pacifico che la società era divenuta inattiva nel corso del 2010 per perdita del capitale sociale.

2.5. Con gli ultimi due motivi si denuncia la mancanza di motivazione sia in ordine alla richiesta di riconoscimento del giudizio di prevalenza della già riconosciute circostanze attenuanti generiche, sia in ordine alla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con altro fatto oggetto di definizione con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Lucca per i reati di cui agli artt. 216 comma 1 n. 1, 223 comma 1, di cui al capo a) e agli artt. 216 comma 1 n. 2 e 223 comma 1 RD 16/03/1942 di cui al capo b) a seguito del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA].

3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale insiste, in particolare, sull'ultimo motivo, per avere la Corte territoriale declinato la decisione sulla continuazione con altro fatto già giudicato, rimettendola al Giudice dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato, ma la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione in relazione al apo D); conseguentemente, si impone il rinvio al giudice di merito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativamente al residuo capo C).

2. Il primo motivo è infondato: non ha pregio l'eccepita omessa decisione sulla richiesta difensiva di rinvio dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, per legittimo impedimento, trattandosi, nella specie, come è dato rilevare dagli atti, di giudizio d'appello celebrato, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, con le forme del contraddittorio scritto - ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) -, per cui non costituisce pertinente termine normativo di riferimento l'art. 420 ter cod. proc. pen., dal momento che il modello strutturale del giudizio adottato, a trattazione scritta, non prevede la comparizione del difensore (mutatis mutandis, Sez. 3, sentenza n. 32864 del 15/07/2022, Sez. 3 n. 30330 del 25/06/2021, Rv. 281724), cosicchè, non potendo i difensori svolgere la discussione orale dinanzi al Collegio, per non avere esercitato tempestivamente l'opzione di rito richiedendo la celebrazione orale della discussione, risulta del tutto ininfluente la richiesta di rinvio per discussione, essendosi già svolta la discussione nel contraddittorio cartolare. 3.Quanto al concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta da parte del ricorrente, quale amministratore di fatto, premesso che vengono qui riproposte doglianze già prospettate dinanzi ai giudici di merito e da questi congruamente vagliate nelle due conformi decisioni di primo e secondo grado, si osserva che il ruolo rivestito dal ricorrente risulta ricostruito in tali termini dal giudice del merito attraverso apprezzamenti di fatto che sono esenti da vizi logici e giuridici e, dunque, sottratti al controllo di legittimità.

Invero, dalle conformi sentenze di merito, emerge una compiuta ricostruzione del ruolo del Marsili, che è coniugato con la principale socia della società, nella quale aveva, quindi, interesse al buon andamento ed era titolare della principale cliente della Impletec; si è detto che egli ha svolto il ruolo gestorio effettivo nel periodo della reggenza Marzi, ovvero da fine marzo 2010 al fallimento, intervenuto in data 01/10/2012, tramite la propria segretaria, tanto emergendo dalle dichiarazioni testimoniali (Gemo), da alcune dichiarazioni rese dallo stesso Marsili durante una riunione -pranzo, indicative del controllo esercitato sulla società, nonché dalle circostanze che portarono al 'rimpiazzo' del precedente amministratore, sostituito per volontà del Marsili dal Simi, per quanto proprio da questi riferito.

3.1. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'amministratore di fatto risponde a titolo autonomo con riferimento alle concrete funzioni esercitate e quale diretto destinatario della norma incriminatrice, sicchè egli è gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili ( Sez. 5 n. 39593 del 20/05/2011, Rv. 250844), con la conseguenza che, sul piano processuale, è necessaria e sufficiente, ai fini della bancarotta patrimoniale, la prova della gestione della società da parte dell'amministratore di fatto ( Sez. 5 n. 14103 del 19/10/1999, Rv. 215878), sulla base di indici sintomatici di gestione o cogestione della società che la giurisprudenza di legittimità ha enucleato nel conferimento di deleghe in settori fondamentali della attività di impresa, nella diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, nella costante assenza dell'amministratore di diritto, nella mancata conoscenza di quest'ultimo da parte de dipendenti. ( Sez. 5 n. 19145 del 13/04/2006, Rv. 234428; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273).

E' opportuno, inoltre, ricordare che, in tema di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta, il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'imprenditore richiede la consapevolezza della qualifica del soggetto intraneus, ma non la rappresentazione della sussistenza dei requisiti soggettivi di fallibilità, quali la tipologia e le dimensioni dell'impresa (Conf.

Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, Rv. 185893; Sez. 5, n. 7936 del 18/04/1985, Rv. 170334; Sez. 5, n. 37194 del 11/07/2019, Rv. 27734001).

Costituisce, cioè, ius receptum che il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell—intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013 (dep. 2014 ), Rv. 258950), che può solo rilevare sul piano probatorio, quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, Rv. 278156).

Tali coordinate risultano pienamente rispettate dalla sentenza impugnata che ne ha fatto corretta applicazione.

4. Il terzo motivo risulta inammissibilmente proposto, risultando del tutto genericamente dedotto il vizio di motivazione per giustificare l'affermato collegamento tra la fallita e la neo costituita IMPLETECA s.r.I., che avrebbe proseguito l'attività della prima, depauperata del proprio patrimonio, oltre che dei dipendenti, trasferiti alla nuova società.

Invero, contrariamente a quanto dedotto, è stato spiegato come tra le due società - la fallita e la neo costituita Impleteca - non vi sia stata soluzione di continuità, avendo svolto la medesima attività, utilizzato i medesimi beni e lo stesso personale, oltra ad avere condiviso la sorte fallimentare, come riconosciuto dallo stesso amministratore della Impleteca, a smentire la tesi difensiva che la valutazione dei giudici di merito si sia fondata sulle sole dichiarazioni di Gemo, e a conferma della piena attendibilità del teste Gemo.

5. Quanto al capo D), la Corte di appello ha specificamente affrontato il tema posto dal ricorrente, evidenziando come fosse emersa già una notevole perdita nel 2009, mentre nel corso del 2010 era andato perso il capitale sociale senza che gli amministratori lo annotassero in bilancio, così aggravando lo stato di insolvenza della società e il passivo.

Tuttavia, tale reato risulta prescritto.

6. Invero, risulta non manifestamente infondato il motivo con cui ci si duole dell'omessa pronuncia della Corte di appello sulla istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione con fatti già giudicati.

Infatti, la Corte di appello ha ritenuto di rimettere la valutazione della sussistenza di presupposti applicativi della disciplina del reato continuazione alla sede esecutiva.

E, tuttavia, questa Corte (Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000, Rv. 216238; Sez. 5, n. 3867 del 07/10/2014, dep. 2015, Rv. 262679) ha già chiarito che, una volta che l'imputato abbia formulato uno specifico motivo di gravame sulla mancata applicazione della continuazione, il giudice dell'impugnazione ha l'obbligo di pronunciarsi sul tema di indagine devolutogli, per l'evidente ragione che al principio devolutivo è coessenziale il potere-dovere del giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnante: sicché, stante la correlazione tra motivi di impugnazione e ambito della cognizione e della decisione, non è ammissibile che il giudice possa esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione e possa, così, sovrapporre all'iniziativa rimessa al potere dispositivo della parte la propria valutazione circa l'opportunità di esaminare, o non, l'istanza dell'impugnante ( Sez. 2 n. 990 del 13/12/2019 (2020 ) Rv. 278678).

Ne consegue che, qualora il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di continuazione formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso per cassazione per la mancata pronuncia sul punto.

6.1. E' noto che, secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite, solo l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez.

U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531), mentre costituisce jus receptum nella Corte nomofilattica che la non manifesta infondatezza del ricorso non impedisce il decorso del tempo necessario a prescrivere, e che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili, in sede di legittimità, vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009 , Tettamanti, Rv. 244275).

6.2. D'altro canto, nella medesima pronuncia, si è , altresì, affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 cod.proc.pen , secondo comma, soltanto nei caso in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato, e la sua rilevanza penale, emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "contestazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento ( Sez.

U. Tettamanti).

Ciò che, nel caso di specie, non ricorre, con riguardo al reato sub D), per quanto si è già osservato.

7. Con riguardo al reato sub D), la sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.

Questo comporta la necessità di rideterminare il trattamento sanzionatorio da applicare in relazione al residuo delitto di cui al capo C), valutazione di merito che deve essere rimessa alla Corte di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo d) perche' estinto per prescrizione, e con rinvio ad altra sezi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Nicola LETTIERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che insiste nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Lucca - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti ai capi C) e D) per avere concorso, quale amministratore di fatto, a cagionare dolosamente il fallimento della società Impletec s.r.I., e ad aggravare il dissesto, astenendosi dal richiedere il fallimento della predetta società fin dal 2010, quando il capitale sociale era completamente perduto - ha rideterminato la pena principale in anni tre di reclusione, commisurando, altresì, le pene accessorie fallimentari alla medesima durata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a sei motivi. 2.1. Violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen. Espone di avere inoltrato una e-mail contenente l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'udienza dinanzi alla Corte di appello di Firenze del 04 maggio 2021, di cui non v'è traccia nel verbale né riscontro nella sentenza che, sul punto, risulta viziata da omessa motivazione. Denuncia, altresì, di non avere ricevuto alcuna comunicazione circa la celebrazione dell'udienza con modalità cartolari, in tal senso, denunciando un'ulteriore violazione di legge. 2.2. Vizi della motivazione in merito alla qualifica dell'imputato quale amministratore di fatto della società fallita. Si sostiene l'omessa valutazione delle numerose testimonianze dalle quali non emerge alcun riferimento alla attività gestoria di fatto dell'imputato, nonché la contraddittoria motivazione offerta dalla sentenza impugnata con riguardo ai due testimoni - Marzi e Gemo - da cui la Corte di appello ha tratto elementi di conferma della tesi accusatoria. Questi, infatti, - secondo la Difesa - non avrebbero mai riferito del coinvolgimento dell'imputato nella gestione della società amministrata dal figlio della moglie, [OSCURATO:PERSONA]; d'altro canto, anche il curatore non ha mai fatto riferimento alla figura del Marsili quale amministratore di fatto, solo citandolo in ragione dei rapporti familiari; in realtà, il ricorrente era solo un socio di fatto, ma la Corte di appello non ha affatto considerato la ricostruzione alternativa offerta dalla Difesa e comunque non è dato comprendere - perchè la Corte non lo indica - da quali specifiche dichiarazioni abbia tratto il convincimento del ruolo di amministratore di fatto del ricorrente. 2.3.Vizi della motivazione sono denunciati con riferimento al reato di cui al capo C), laddove la Corte di appello ha ritenuto il collegamento tra la fallita e la neo costituita IMPLETECA s.r.I., che avrebbe proseguito l'attività della prima, depauperata del proprio patrimonio, oltre che dei dipendenti, trasferiti alla nuova società. Si sostiene che, però, la sentenza impugnata avrebbe giustificato tale affermazione con argomenti generici, non essendo emersa, dall'istruttoria, la cessione di tutti i dipendenti, uno solo dei quali ( Gemo) venne assunto dalla Impleteca s.r.I., né il passaggio della clientela, così come, in merito alla cessione dei beni aziendali, non v'è alcun concreto accertamento della incongruità dei prezzi di cessione. Neppure risulta dimostrato il ruolo del Marsili nella cessione dell'azienda, che la Corte di appello ha fondato sulle sole generiche dichiarazioni di Gemo.2.4. Anche con riguardo al reato sub D) si deducono vizi della motivazione. La Corte di appello avrebbe basato sulle sole dichiarazioni del curatore - molto lacunose - la prova dell'aggravio del dissesto, essendo, peraltro, pacifico che la società era divenuta inattiva nel corso del 2010 per perdita del capitale sociale. 2.5. Con gli ultimi due motivi si denuncia la mancanza di motivazione sia in ordine alla richiesta di riconoscimento del giudizio di prevalenza della già riconosciute circostanze attenuanti generiche, sia in ordine alla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con altro fatto oggetto di definizione con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Lucca per i reati di cui agli artt. 216 comma 1 n. 1, 223 comma 1, di cui al capo a) e agli artt. 216 comma 1 n. 2 e 223 comma 1 RD 16/03/1942 di cui al capo b) a seguito del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale insiste, in particolare, sull'ultimo motivo, per avere la Corte territoriale declinato la decisione sulla continuazione con altro fatto già giudicato, rimettendola al Giudice dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, ma la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione in relazione al apo D); conseguentemente, si impone il rinvio al giudice di merito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativamente al residuo capo C). 2. Il primo motivo è infondato: non ha pregio l'eccepita omessa decisione sulla richiesta difensiva di rinvio dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, per legittimo impedimento, trattandosi, nella specie, come è dato rilevare dagli atti, di giudizio d'appello celebrato, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, con le forme del contraddittorio scritto - ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) -, per cui non costituisce pertinente termine normativo di riferimento l'art. 420 ter cod. proc. pen., dal momento che il modello strutturale del giudizio adottato, a trattazione scritta, non prevede la comparizione del difensore (mutatis mutandis, Sez. 3, sentenza n. 32864 del 15/07/2022, Sez. 3 n. 30330 del 25/06/2021, Rv. 281724), cosicchè, non potendo i difensori svolgere la discussione orale dinanzi al Collegio, per non avere esercitato tempestivamente l'opzione di rito richiedendo la celebrazione orale della discussione, risulta del tutto ininfluente la richiesta di rinvio per discussione, essendosi già svolta la discussione nel contraddittorio cartolare. 3.Quanto al concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta da parte del ricorrente, quale amministratore di fatto, premesso che vengono qui riproposte doglianze già prospettate dinanzi ai giudici di merito e da questi congruamente vagliate nelle due conformi decisioni di primo e secondo grado, si osserva che il ruolo rivestito dal ricorrente risulta ricostruito in tali termini dal giudice del merito attraverso apprezzamenti di fatto che sono esenti da vizi logici e giuridici e, dunque, sottratti al controllo di legittimità. Invero, dalle conformi sentenze di merito, emerge una compiuta ricostruzione del ruolo del Marsili, che è coniugato con la principale socia della società, nella quale aveva, quindi, interesse al buon andamento ed era titolare della principale cliente della Impletec; si è detto che egli ha svolto il ruolo gestorio effettivo nel periodo della reggenza Marzi, ovvero da fine marzo 2010 al fallimento, intervenuto in data 01/10/2012, tramite la propria segretaria, tanto emergendo dalle dichiarazioni testimoniali (Gemo), da alcune dichiarazioni rese dallo stesso Marsili durante una riunione -pranzo, indicative del controllo esercitato sulla società, nonché dalle circostanze che portarono al 'rimpiazzo' del precedente amministratore, sostituito per volontà del Marsili dal Simi, per quanto proprio da questi riferito. 3.1. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'amministratore di fatto risponde a titolo autonomo con riferimento alle concrete funzioni esercitate e quale diretto destinatario della norma incriminatrice, sicchè egli è gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili ( Sez. 5 n. 39593 del 20/05/2011, Rv. 250844), con la conseguenza che, sul piano processuale, è necessaria e sufficiente, ai fini della bancarotta patrimoniale, la prova della gestione della società da parte dell'amministratore di fatto ( Sez. 5 n. 14103 del 19/10/1999, Rv. 215878), sulla base di indici sintomatici di gestione o cogestione della società che la giurisprudenza di legittimità ha enucleato nel conferimento di deleghe in settori fondamentali della attività di impresa, nella diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, nella costante assenza dell'amministratore di diritto, nella mancata conoscenza di quest'ultimo da parte de dipendenti. ( Sez. 5 n. 19145 del 13/04/2006, Rv. 234428; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273). E' opportuno, inoltre, ricordare che, in tema di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta, il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'imprenditore richiede la consapevolezza della qualifica del soggetto intraneus, ma non la rappresentazione della sussistenza dei requisiti soggettivi di fallibilità, quali la tipologia e le dimensioni dell'impresa (Conf. Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, Rv. 185893; Sez. 5, n. 7936 del 18/04/1985, Rv. 170334; Sez. 5, n. 37194 del 11/07/2019, Rv. 27734001). Costituisce, cioè, ius receptum che il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell—intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013 (dep. 2014 ), Rv. 258950), che può solo rilevare sul piano probatorio, quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, Rv. 278156). Tali coordinate risultano pienamente rispettate dalla sentenza impugnata che ne ha fatto corretta applicazione. 4. Il terzo motivo risulta inammissibilmente proposto, risultando del tutto genericamente dedotto il vizio di motivazione per giustificare l'affermato collegamento tra la fallita e la neo costituita IMPLETECA s.r.I., che avrebbe proseguito l'attività della prima, depauperata del proprio patrimonio, oltre che dei dipendenti, trasferiti alla nuova società. Invero, contrariamente a quanto dedotto, è stato spiegato come tra le due società - la fallita e la neo costituita Impleteca - non vi sia stata soluzione di continuità, avendo svolto la medesima attività, utilizzato i medesimi beni e lo stesso personale, oltra ad avere condiviso la sorte fallimentare, come riconosciuto dallo stesso amministratore della Impleteca, a smentire la tesi difensiva che la valutazione dei giudici di merito si sia fondata sulle sole dichiarazioni di Gemo, e a conferma della piena attendibilità del teste Gemo. 5. Quanto al capo D), la Corte di appello ha specificamente affrontato il tema posto dal ricorrente, evidenziando come fosse emersa già una notevole perdita nel 2009, mentre nel corso del 2010 era andato perso il capitale sociale senza che gli amministratori lo annotassero in bilancio, così aggravando lo stato di insolvenza della società e il passivo. Tuttavia, tale reato risulta prescritto. 6. Invero, risulta non manifestamente infondato il motivo con cui ci si duole dell'omessa pronuncia della Corte di appello sulla istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione con fatti già giudicati. Infatti, la Corte di appello ha ritenuto di rimettere la valutazione della sussistenza di presupposti applicativi della disciplina del reato continuazione alla sede esecutiva. E, tuttavia, questa Corte (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Rv. 216238; Sez. 5, n. 3867 del 07/10/2014, dep. 2015, Rv. 262679) ha già chiarito che, una volta che l'imputato abbia formulato uno specifico motivo di gravame sulla mancata applicazione della continuazione, il giudice dell'impugnazione ha l'obbligo di pronunciarsi sul tema di indagine devolutogli, per l'evidente ragione che al principio devolutivo è coessenziale il potere-dovere del giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnante: sicché, stante la correlazione tra motivi di impugnazione e ambito della cognizione e della decisione, non è ammissibile che il giudice possa esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione e possa, così, sovrapporre all'iniziativa rimessa al potere dispositivo della parte la propria valutazione circa l'opportunità di esaminare, o non, l'istanza dell'impugnante ( Sez. 2 n. 990 del 13/12/2019 (2020 ) Rv. 278678). Ne consegue che, qualora il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di continuazione formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso per cassazione per la mancata pronuncia sul punto. 6.1. E' noto che, secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite, solo l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531), mentre costituisce jus receptum nella Corte nomofilattica che la non manifesta infondatezza del ricorso non impedisce il decorso del tempo necessario a prescrivere, e che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili, in sede di legittimità, vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 , Tettamanti, Rv. 244275). 6.2. D'altro canto, nella medesima pronuncia, si è , altresì, affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 cod.proc.pen , secondo comma, soltanto nei caso in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato, e la sua rilevanza penale, emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "contestazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento ( Sez. U. Tettamanti). Ciò che, nel caso di specie, non ricorre, con riguardo al reato sub D), per quanto si è già osservato. 7. Con riguardo al reato sub D), la sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione. Questo comporta la necessità di rideterminare il trattamento sanzionatorio da applicare in relazione al residuo delitto di cui al capo C), valutazione di merito che deve essere rimessa alla Corte di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo d) perche' estinto per prescrizione, e con rinvio ad altra sezi
Sentenza Cassazione n. 10672/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris