CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27632/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso diRicco [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 07/06/2024 del Tribunale di Piacenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 7 giugno 2024 il Tribunale di Piacenza ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., non aveva versato l’IVA pari a euro 275.923, maturata nell’anno 2018, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo del 27 dicembre 2019. 2. Ricorre per saltuml’imputato per violazione di legge in relazione al reato dell’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000. Premesso che la norma punisce chiunque non versi, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore ad euro 250.000 per ciascun periodo d’imposta, ricorda che la giurisprudenza di legittimità, nel definire il perimetro applicativo della fattispecie, ha chiarito che essa concerne il mancato versamento dell’imposta indicata nel modello IVA al rigo VL38, dato che la norma non è strutturata intorno al debito effettivo, ma a quello dichiarato. Sostiene che il Tribunale non ha applicato tale principio di diritto, ma ha scorrettamente individuato l’IVA dovuta e non versata, pari a euro 320.150, nella somma indicata al rigo VL30, sebbene tale rigo rechi l’indicazione dell’IVA periodica e sia quindi irrilevante ai fini penali, e ha ritenuto formalmente errato l’importo indicato nel rigo VL32 pari a 1 euro, sul falso presupposto che sarebbe in contraddizione con la somma indicata nel rigo VL3, relativa alla determinazione dell’IVA dovuta o a credito per il periodo di imposta, pari a euro 320.151. Sostiene ancora che l’IVA a debito del rigo VL 32, pari a 1 euro, sia stata correttamente calcolata in ossequio alle istruzioni ministeriali, operando la differenza tra la somma degli importi a debito, come detto euro 320.151 (rigo VL3+da rigo VL20 a VL23) e la somma degli importi dei crediti pari ad euro 320.150 (rigo VL4+VL11 campi 1+da VL24 a VL31, incluso quindi il rigo VL30 riportante l’importo di euro 320.150). Contesta dunque l’interpretazione del Giudice che ha attribuito alla norma un valore “sostanziale”, quando persegue esclusivamente condotte dichiarative illecite, di tipo “formale”. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. E’ pacifico in giurisprudenza che il reato dell’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 di omesso versamento dell'I.V.A. sia un reato dichiarativo o formale in cui l'imposta dovuta è quella che risulta in base alla dichiarazione annuale e, dunque, quella indicata nel rigo VL38 della dichiarazione, non quella risultante dalle scritture contabili, mentre il giudice può prescindere dall’importo dichiarato, se esso non è giustificato dall'esame formale della dichiarazione stessa, altrimenti, in caso di difformità sostanziali e falsità, potrebbero configurarsii più gravi reati di cui agli artt. 2, 3, e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 (Sez. 3, n. 31367 del 21/04/2021, Agic, Rv. 282211 – 01; Sez. 3, n. 2563 del 18/05/2018, dep. 2019, Frucella, Rv. 275686-01; Sez. 3, n. 14595 del 17/11/2017, dep. 2018, Strada, Rv. 272552-01; Sez. 3, n. 38487 del 21/04/2016, Reale, Rv. 268012 – 01). In altri termini, il principio cui si ritiene ci si debba attenere nel valutare la condotta contestata, e che è stato richiamato peraltro sia dalla sentenza impugnata che dalricorrente, è quello ripetutamente formulato da questa Corte,nel senso che deve guardarsi alla voce VL 38 relativa all’Iva dovuta (Sez. 3, n. 31367 del 2021, cit.) sia pure col “correttivo” didovere guardare alla dichiarazione nel suo complesso quando le voci indicateprecedentemente non possano portare formalmente alla indicazione contenuta nella voceVL38; in tal senso deve infatti in particolare interpretarsi la affermazione di Sez. 3 n. 31179del 29/05/2014, Comes, non mass., per cui “l’imposta dovuta non è quella indicata a debito in dichiarazione ma quelladovuta in base alla dichiarazione annuale” posto che, diversamente, si farebbe luogo adun controllo, non formale, ma sostanziale, in contrasto con la stessa struttura della fattispecie di cui all’art. 10-ter ove il versamento, la cui omissione integra il reato, non va valutato rispetto a quanto dovuto a seguito del risultato di accertamenti esterni alla dichiarazione (come a esempio sulle annotazioni contabili) ma rispetto alla stessa dichiarazione (Sez. 3, n. 45731 del 12/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Se è così, risulta in contrasto con tale principio il modus procedendi seguito nella speciedal Tribunale che pare avere, nella sostanza, isolatamente considerato, quale voce daassumere a parametro di riferimento per l’Iva dovuta, il rigo VL 30 ove è stato indicato l’importo di euro 320.150,00 senza invece sottrarlo algebricamente, come dovuto sullabase delle stesse istruzioni per l’anno 2019, dall’importo di euro 320.151, indicato nel rigoVL 3, e non contestato dalla sentenza; al contrario, tale sottrazione avrebbe comportato il conseguente risultato finale pari ad euro 1,00, correttamente quindi indicato dal ricorrente nel rigo VL 32 e, corrispondentemente (posto che, nella specie, i crediti eventualmente utilizzati di cui ai righi VL 34 e VL 35 sono stati pari a zero ed essendo gli interessitrimestrali dovuti di cui al rigo VL 36 anch’essi pari a zero), nel rigo VL38. Nessuna contraddizione, quindi, come asserito dal Tribunale, pare ravvisabile tra importoindicato nel rigo VL3 e nei righi VL 32 e VL38 giacché, come appena detto, in osservanzadelle stesse istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per l’anno di riferimento, dal valore delrigo VL3 è stato sottratto, in assenza di componenti, non indicate, di segno contrario, airighi VL20 e seguenti, l’importo del sottocampo 1 del rigo VL30. Ciò senza peraltro considerare che, in altra parte della sentenza, lo stesso Tribunale parrebbe avere poi considerato indebitamente, alla luce dei principi di cui sopra, ladifferenza tra l’importo indicato al rigo VL30 della dichiarazione, pari a euro 320.150 el’importo complessivamente versato in esecuzione del piano rateale di pagamento pari aeuro 60.108,86 con esclusione delle somme dovute a titolo di interessi. Alla luce delle considerazioni sv