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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40624/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.11 Tribunale di Bari ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi sei di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, in modo assolutamente generico, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.

Il ricorso è infatti ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente.

Al di fuori dei predetti casi, la Corte di Cassazione dichiara la inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2 -bis e dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. sec. parte, previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5 -bis che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt.610, comma 1 e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

A tanto deve aggiungersi che il ricorso, intrinsecamente generico, neppure si confronta con la motivazione della sentenza.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.11 Tribunale di Bari ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi sei di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, in modo assolutamente generico, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso è infatti ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente. Al di fuori dei predetti casi, la Corte di Cassazione dichiara la inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2 -bis e dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. sec. parte, previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5 -bis che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt.610, comma 1 e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato. A tanto deve aggiungersi che il ricorso, intrinsecamente generico, neppure si confronta con la motivazione della sentenza. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 giugno
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