CassazionedecretoSezione 4Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 04171/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex artt. 444 e ss. cos. proc. pen. del 12/2/2021 il GM del Tribunale di Torino applicava a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta dell'imputato e con il consenso del PM, concessegli le circostanze attenuanti generiche e con la ridu- zione per il rito, la pena di mesi tre di reclusione ed euro 600 di multa, con confi- sca e distruzione dello stupefacente, nonché con confisca della somma danaro in sequestro in relazione al delitto previsto e punito dall'art. 73, co. 1-4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 perché, senza l'autorizzazione prevista dall'art. 17 del cita- to decreto, al di fuori delle ipotesi d'uso personale, ha venduto, offerto o messo in vendita, ha ceduto, procurato a [OSCURATO:PERSONA] una dose di cocaina al prezzo di 15,00 euro, e deteneva illecitamente, a fini di commercio, un quantitativo di 3,3 grammi di stupefacente del tipo 'cocaina' suddiviso in 6 ovuli, che ha ingerito alla vista dei Carabinieri, il cui principio attivo è'risultato di 38mg., essendo stato ritrovato - altresì - in possesso di 205,00 euro e di un telefono cellulare 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la moti- vazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. vizio motivazionale in quanto il giudice del patteggiamento avrebbe omesso chiara- mente di pronunciarsi in ordine al necessario vincolo di pertinenzialità tra la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato e lo specifico reato in contesta- zione, pur essendo lo stesso assolutamente necessario per la confisca del profitto del reato, trattandosi di misura di sicurezza facoltativa. Chiede, pertanto, che questa Corte annulli la sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art.611 cod. proc. pen., il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il proposto motivo si palesa manifestamente infondato e, pertanto, il pro- posto ricorso va dichiarato. 5. In punto di ammissibilità dei ricorso va ricordato che la sentenza di pat- teggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassa- zione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. Un. n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348).6. Quanto alla somma di danaro di cui è stata disposta la confisca, va ricor- dato che l'art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. Un.3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707). È pertanto certamente ammessa la confisca del denaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede. Ebbene, nel caso che ci occupa, oltre ad essere contestata la detenzione, a fini di spaccio di sei ovuli di cocaina, pari grammi 3,3, che ha ingerito alla vista dei carabinieri, è stata contestata, in continuazione con quella, anche un'attività di pregressa cessione e offerta di cocaina. Ebbene, con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto -e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità- il giudice del pat- teggiamento, ha dato conto di avere ritenuto il danaro caduto in sequestro pro- vento di tale spaccio. Nel caso in esame, in altri termini, è contestata espressamente la vendita di sostanze stupefacenti, cui è correlabile il possesso della somma sequestrata all'imputato, che è dunque parte della regiudicanda. Può, pertanto, ritenersi assolto l'obbligo motivazionale per procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato ai sensi dell'art. 240 cod. pen. essendosi dato conto del nesso di pertinenzialità tra lo stesso e l'attività il- lecita contestata. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma l'11 gennaio 2022 Il sigliere esteinsore Il Presidente -epzp P e. a Francesco ra