CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 32537/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
missoria - Adesione - ORDINANZA Compensazione spese sul ricorso (iscritto al N.R.G. 26795/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] G.RE.M. S.r.l. (C.F.: 04088901212), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazza della Libertà n. 10, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Impresa generale [OSCURATO:PERSONA], IGPDECAUX S.p.A. (C.F.: 00893300152), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore; - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1612/2017, pubblicata il 13 aprile 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell'interesse della ricorrente ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. \-/ i [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso depositato il 14 gennaio 2016, l'[OSCURATO:PERSONA], IgpDecaux S.p.A. adiva il Tribunale di Milano, chiedendo che fosse ingiunto, nei confronti della Edil G.Re.M. S.r.I., il pagamento della somma di euro 18.300,00 per capitale e di euro 2.150,80 per interessi legali, oltre spese e competenze di procedura, a titolo di compenso per le prestazioni di servizi rese in favore della debitrice ingiunta. Il Tribunale adito, con decreto ingiuntivo n. 3189, depositato il 30 gennaio 2016, ingiungeva alla Edil G.Re.M. S.r.l. il pagamento della somma di euro 18.300,00, oltre interessi, per la causale emarginata. 2.- Quindi, con citazione notificata il 29 marzo 2016, la Edil G.Re.M. S.r.l. proponeva opposizione avverso l'emesso provvedimento monitorio e chiedeva, in via principale, che, per effetto dell'exceptio compromissi sollevata, fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito ovvero la propria incompetenza, in ragione della manifestata volontà delle parti di devolvere la controversia ad un collegio arbitrale con sede in Napoli. Nel merito, in via subordinata, chiedeva che fosse dichiarata l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti, alla stregua della clausola risolutiva espressa contemplata nel contratto di cui intendeva avvalersi, per l'avveramento delle condizioni che ne consentivano l'utile esercizio o, in ogni caso, che fosse pronunciata la risoluzione del contratto per grave inadempimento della IgpDecaux nell'esecuzione delle opere. In via ulteriormente gradata, ove fosse stata ritenuta la validità e l'efficacia del contratto di appalto, chiedeva che fosse disposta la riduzione del corrispettivo, in ragione dell'irregolarità tecnica dei lavori realizzati rispetto al progetto originario. Chiedeva, altresì, che fosse accertata l'illegittimità della pretesa azionata in sede monitoria, perché superiore rispetto al prezzo fissato dalle parti nel contratto di appalto, in difetto di intervenute modifiche, per qualità e quantità, delle opere di segno positivo eseguite, nonché che fosse riconosciuto il pagamento, a titolo di penale, della somma di euro 1.500,00, avendo l'opposta consegnato le opere con 30 giorni di ritardo rispetto alla data pattuita in scheda negoziale, e senza alcuna previsione dell'imposta sul valore aggiunto, rientrando l'appalto nel regime contributivo del reverse charge. Al riguardo, l'opponente esponeva: che, nel novembre del 2001, la [OSCURATO:PERSONA]. coop. edilizia aveva presentato all'ufficio urbanistico del Comune di Napoli una proposta tecnico-economica (c.d. studio di fattibilità) per la realizzazione di un parcheggio interrato in piazza Leonardo del quartiere Vomero; che il Consiglio comunale, con delibera n. 85 del 22 novembre 2005, aveva concesso alla società Celebrano di eseguire i lavori e, con successivo contratto di appalto di edilizia integrata del 6 febbraio 2009, la suddetta società aveva affidato alla Edil G.Re.M. la progettazione e la realizzazione del parcheggio; che, a seguito del permesso di costruire n. 95 del 9 aprile 2013 rilasciato dal Comune di Napoli, si era reso necessario lo sgombero dell'area occupata dallo stazionamento dei bus del servizio di trasporto pubblico e, a tal fine, la Edil G.Re.M. aveva commissionato all'[OSCURATO:PERSONA], con accordo del 4 settembre 2013, lo spostamento degli ausili di servizio pertinenti allo stazionamento dei bus pubblici e la loro ricollocazione in zona adiacente; che il contratto intercorrente tra le due società prevedeva la devoluzione di ogni controversia riguardante l'interpretazione e l'esecuzione del negozio giuridico ad un collegio arbitrale con sede in Napoli; che, in ogni caso, erano stati riscontrati gravi e molteplici inadempimenti a carico di IgpDecaux rispetto ai propri obblighi contrattuali, avendo quest'ultima affidato a terzi i lavori commissionati, senza alcuna preventiva autorizzazione, e avendo eseguito le opere in difformità rispetto alle condizioni tecniche dell'appalto, con l'introduzione, non autorizzata, di variazioni quantitative e qualitative rispetto al progetto originario e con l'ultimazione dei lavori solo in data 4 novembre 2013, con un conseguente ritardo accumulato di 30 giorni a fronte della data pattuita. Si costituiva in giudizio l'[OSCURATO:PERSONA], IgpDecaux S.p.A., la quale, in adesione all'eccezione sollevata dall'opponente, concludeva per la rimessione della controversia al collegio arbitrale, così come previsto nel contratto stipulato tra le parti, e - in subordine allorché la controparte avesse rinunciato all'eccezione di compromesso, per il rigetto dell'opposizione avverso l'emesso decreto ingiuntivo. Il Tribunale adito, dopo aver disposto il passaggio dal rito ordinario a quello sommario, con ordinanza dell'Il ottobre 2016, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo opposto, attesa l'incompetenza del giudice in sede monitoria, per essere devoluta la controversia al giudizio arbitrale, e compensava integralmente le spese del giudizio, dichiarando irripetibili le spese della fase monitoria. 3.- Decidendo sul gravame interposto dalla Edil G.Re.M. S.r.l., con citazione notificata il 14 novembre 2016 - con il quale era censuratala la decisione del Giudice di prime cure di disporre l'integrale compensazione delle spese, per non aver "ritenuto configurabile una soccombenza in capo all'opposta" -, la Corte d'appello di Milano, con la pronuncia di cui in epigrafe, respingeva l'appello e confermava l'ordinanza impugnata; condannava, inoltre, l'appellante alla refusione delle spese del giudizio d'appello in favore dell'appallata. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che il ricorso alla procedura monitoria, nonostante le parti avessero statuito la riserva arbitrale, non era erroneo; b) che, infatti, la pronuncia del Giudice che aveva rilevato la propria incompetenza era intervenuta nella fase dell'opposizione avverso l'emesso decreto ingiuntivo, senza che fosse definito il merito della questione; c) che, dunque, il Tribunale aveva fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme e, particolarmente, all'esito finale della lite. 4.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico, articolato motivo, la Edil G.Re.M. S.r.l. È rimasta intimata l'[OSCURATO:PERSONA], IgpDecaux S.p.A. 5.- La ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l'unico motivo articolato la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1372 c.c., in relazione al principio pacta servanda sunt, nonché degli artt. 91 e 92, secondo comma, c.p.c., per avere la Corte d'appello confermato la statuizione del Giudice di prime cure in ordine all'integrale compensazione delle spese di lite, rilevando - per un verso - che il ricorso alla procedura monitoria, anche in presenza di una controversia per la quale le parti abbiano statuito la riserva arbitrale, non avrebbe potuto ritenersi precluso (attesa la natura facoltativa dell'exceptio compromissi), e - per altro verso - che, all'esito dell'opposizione spiegata dall'ingiunto, con la quale era stata fatta valere la clausola compromissoria, la controparte opposta vi aveva aderito, con l'effetto che il giudizio era stato definito con una pronuncia di incompetenza e conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto, senza alcuna decisione nel merito. Sotto il primo profilo, l'istante deduce che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che il ricorso all'autorità giudiziaria, attraverso il procedimento monitorio, potesse considerarsi legittimo, sebbene si fosse al cospetto di una controversia per la quale le parti avevano statuito la riserva arbitrale, così violando il principio secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti e crea un vincolo obbligatorio che i contraenti sono tenuti a rispettare, conclusione che resterebbe ferma, pur ammettendo che una parte possa decidere di non onorare il regolamento negoziale, ipotesi, quest'ultima, che comunque non escluderebbe l'illegittimità dell'iniziativa posta in essere in spregio allo schema negoziale. Con l'effetto che l'obbligo di sostenere le spese e i costi del giudizio sarebbe, in ogni caso, ricaduto sul contraente non rispettoso del vincolo contrattuale, che aveva evocato la controparte ingiustamente, contra pacta, davanti al giudice ordinario. Sicché l'accoglimento integrale dell'exceptio compromissi avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a qualificare la parte opponente come totalmente vittoriosa, con la disposizione del conseguente aggravio delle spese a carico della parte opposta integralmente soccombente. Sotto l'altro aspetto dedotto, la ricorrente osserva che non sarebbe condivisibile l'assunto della Corte distrettuale, secondo cui la definizione del giudizio con una decisione in rito giustificherebbe la deroga della condanna alle spese, alla stregua del criterio di soccombenza. Né sarebbero state integrate le due condizioni legittimanti ai fini della compensazione (rectius l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), quali esclusive condizioni derogatorie della condanna alle spese della parte soccombente, all'esito della riforma di cui alla legge 10 novembre 2014, n. 162 - che ha convertito in legge il d.l. 12 settembre 2014, n. 132 -, entrata in vigore I'll dicembre 2014, e dunque applicabile alla fattispecie (posto che la citazione introduttiva del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stata notificata il 29 marzo 2016). 2.- Il motivo è fondato nei termini che seguono. E ciò perché le circostanze descritte nella pronuncia non giustificavano la disposizione della compensazione delle spese di lite, alla stregua dell'integrazione delle gravi ed eccezionali ragioni di cui alla lettura attualizzata dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. 2.1.- t opportuno premettere, sebbene in rapida successione, la cronistoria dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., ai fini di verificare la ricorrenza delle condizioni per disporre la compensazione nel caso di specie. Ora, la determinazione dei presupposti della compensazione, totale o parziale, delle spese di lite è stata mutata per ben tre volte nell'arco di un novennio: una prima volta con la legge 28 dicembre 2005, n. 263, una seconda volta con la legge 18 giugno 2009, n. 69 e, infine, con la legge 10 novembre 2014, n. 162, che ha convertito in legge il d.l. 12 settembre 2014, n. 132. Su tale ultima riforma si è, in ultimo, abbattuta la declaratoria di illegittimità costituzionale, di cui alla sentenza della Consulta 19 aprile 2018, n. 77. Le modifiche registrate nel corso degli anni tendono ad un risultato unitario, ossia a deflazionare il contenzioso, attraverso uno strumento altrettanto evidente: la limitazione del potere discrezionale del giudice nella disposizione della compensazione, in deroga al principio di soccombenza. Segnatamente, prima del 2005 il giudice poteva compensare, ricorrendo giusti motivi, senza onere di motivazione e senza indicazione specifica di tali ragioni equitative. Con la legge n. 263/2005 si aggiungeva all'art. 92, secondo comma, c.p.c. l'inciso "esplicitamente indicati nella motivazione", al fine di sollecitare il giudicante ad argomentare i giusti motivi di compensazione delle spese, imponendo un onere di maggiore attenzione e di specifica argomentazione. Quindi, con la riforma di cui alla legge n. 69/2009, la locuzione "giusti motivi" era sostituita da una previsione più restrittiva, che richiamava le "gravi ed eccezionali ragioni", che avrebbero dovuto anch'esse essere oggetto di specifica motivazione ("esplicitamente indicati"). Infine, il legislatore della novella di cui al d.l. n. 132/2014 individuava, in maniera tassativa, due ipotesi di compensazione, oltre alla soccombenza reciproca, prevedendo che tale facoltà fosse riconosciuta solo "nel caso di novità della questione trattata e nel mutamento della giurisprudenza". In sede di conversione, con la legge n. 162/2014, si inserivano ulteriori limitazioni: segnatamente, si stabiliva che la compensazione potesse disporsi solo "nel caso di assoluta novità della questione" o di "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti". Pertanto, il legislatore ha tipizzato le ipotesi di compensazione e ha aggiunto l'ulteriore requisito della rilevanza o decisività, poiché la novità normativa o giurisprudenziale deve essere assoluta e deve riguardare questioni decisive. L'ultima tappa è segnata dall'intervento della Consulta, con la sentenza n. 77/2018, che ha censurato detta tipizzazione, con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., evidenziando che le ipotesi di compensazione fissate dalla norma non sono tassative, ma hanno valenza paradigmatica, cosicché la compensazione, totale o parziale, può avvenire anche per altre ipotesi, riconducibili a gravi ed eccezionali ragioni debitamente motivate, che siano equiparabili alle fattispecie espressamente indicate, in funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale. Si tratta di fattispecie che devono avere un rilievo oggettivo: 1) per l'effetto, all'assoluta novità della questione possono essere assimilate le altre situazioni di incertezza, appunto, oggettiva, e marcata, che non siano orientate dalla giurisprudenza, in diritto o in fatto, incidenti sull'esito della lite; 2) al mutamento giurisprudenziale sulle questioni dirimenti (c.d. overruling) può essere, invece, accostato ogni mutamento del quadro di riferimento della controversia, che non sia nella disponibilità delle parti, come accade nel caso di sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica o di uno ius superveniens, specie se con efficacia retroattiva, o di una pronuncia della Corte costituzionale, specie se dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di una norma, o della Corte Edu, o della regolamentazione normativa dell'Unione europea e di altre simili sopravvenienze.Non rilevano, per contro, ai fini della compensazione delle spese, gli aspetti soggettivi collegati alla situazione di debolezza o non abbienza della parte, come avviene in ordine alla posizione di debolezza del lavoratore nelle controversie di lavoro, fatta eccezione per le specifiche controversie in cui tale posizione è specificamente considerata dal legislatore, come accade per le controversie previdenziali. 2.2.- La giurisprudenza di legittimità ha confermato tale quadro ricostruttivo, affermando che, in materia di spese processuali, la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022; Sez. 6-5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15413 del 13/07/2011). E, in ordine alla valenza della clausola generale riportata nell'art. 92, secondo comma, c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 162/2014 e dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, questa Corte ha statuito che la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca) soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019). 2.3.- Nella fattispecie, in base alle argomentazioni rese dalla sentenza di prime cure e convalidate dalla sentenza d'appello, non ricorreva una situazione di incertezza oggettiva e marcata, non orientata dalla giurisprudenza, in fatto o in diritto, tale da incidere sull'esito della lite. A tale condizione non poteva essere ricondotta la facoltà della parte di far valere la clausola compromissoria solo con la proposizione dell'opposizione.E ciò perché siffatta facoltà escludeva semplicemente che il giudice del monitorio potesse rilevare d'ufficio la previsione d'una clausola compromissoria (essendo tale rilevazione subordinata all'eccezione della parte interessata), sicché non ostava alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo. Tuttavia, era - così come è stato nel caso di specie - facoltà dell'intimato eccepire l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 25939 del 24/09/2021; Sez. 2, Sentenza n. 5265 del 04/03/2011; Sez. 3, Sentenza n. 1852 del 22/05/1976). E ciò analogamente a quanto accade con riguardo a tutte le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Ma, una volta che l'eccezione sia stata sollevata con la citazione introduttiva dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il suo accoglimento determina la soccombenza della parte opposta con riferimento all'intero, unitario giudizio. E ciò anche quando la pronuncia che chiude il processo sia una decisione in rito (recte basata su ragioni di ordine processuale), come nella fattispecie (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22257 del 13/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5119 del 12/03/2004; Sez. U, Sentenza n. 583 del 10/08/1999), senza che abbia rilievo il fatto che detta decisione assuma la forma di ordinanza, posto che, allorché l'art. 91, primo comma, c.p.c. si riferisce alla "sentenza", intende evocare, in senso sostanziale, ogni provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 7010 del 17/03/2017; Sez. 6-3, Ordinanza n. 23359 del 09/11/2011; Sez. 6-3, Ordinanza n. 21565 del 18/10/2011). 2.4.- D'altronde, l'adesione di parte opposta all'eccezione sollevata da parte opponente ha un'incidenza sul mero quantum, ma non sull'an della soccombenza. Siffatto assunto è suffragato dal rilievo secondo cui il procedimento che si apre con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e si chiude con l'emissione del provvedimento monitorio e la successiva notifica del ricorso, con il pedissequo decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello - eventuale - aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale il ricorso - con cui è proposta la domanda giudiziale - funge da atto introduttivo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 927 del 13/01/2022). Ne discende che, allorché il decreto ingiuntivo, a seguito dell'opposizione e per le ragioni fatte valere dall'opponente - siano esse di rito o di merito -, sia dichiarato nullo o sia revocato, senza che alla declaratoria di nullità o alla disposizione della revoca si associ l'accoglimento nel merito, neanche in parte qua, della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, la parte vittoriosa - avuto riguardo all'esito complessivo della lite e al risultato finale della decisione - deve essere identificata nella parte opponente, con gli immediati riflessi che ciò implica sulla regolamentazione delle spese di lite (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24482 del 09/08/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 17854 del 27/08/2020; Sez. 6-1, Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017). All'esito, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale della società convenuta-opposta, che ha aderito all'exceptio compromissi, neanche in base alla considerazione secondo cui all'intimato-ingiunto è sempre consentita la rinuncia agli effetti della clausola compromissoria - in ragione della facoltativa proposizione dell'eccezione di compromesso -, in quanto nessuna di queste evenienze può determinare una reciproca soccombenza o innescare una delle ipotesi previste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., così come modificato dalla legge n. 162/2014 (ratione temporis applicabile al caso in esame), anche in conseguenza della lettura che ne ha reso la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018 (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 9035 del 01/04/2019). Le suddette circostanze in fatto non integrano, dunque, un'incertezza oggettiva idonea a giustificare la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, avendo l'ingiungente piuttosto assunto il rischio che l'ingiunto si adeguasse al provvedimento monitorio, senza opporre la clausola compromissoria, rischio che ricade nell'ambito di una mera ponderazione subiettiva dell'agente. 3.- In definitiva, il ricorso deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384, secondo comma, c.p.c., la causa deve essere decisa, disponendosi, quale effetto del già statuito accoglimento dell'opposizione (sebbene per ragioni pregiudiziali di rito) e della declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto, la condanna alla refusione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, oltre che del giudizio di legittimità, con liquidazione come in dispositivo, previa applicazione, in relazione al valore della controversia, dei parametri minimi, secondo la disciplina del d.m. n. 55/2014. Infatti, qualora sia impugnata per cassazione la compensazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall'uno all'altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa dovrebbe essere rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20104 del 22/06/2022; Sez. 5, Ordinanza n. 18551 del 08/06/2022; Sez. L, Sentenza n. 14199 del 24/05/2021). Segnatamente, il valore del primo grado di giudizio è pari ad euro 18.300,00 e rientra nello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00; il valore del giudizio d'appello e del giudizio di legittimità deve, invece, essere determinato sulla scorta del quantum dei compensi di lite i spettanti nel giudizio di prime cure, essendo il processo proseguito nei gradi di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 6345 del 05/03/2020; Sez. 6-5, Ordinanza n. 27274 del 16/11/2017; Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007), valore pari a euro 2.297,50, rientrante nello scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00. I compensi liquidati per tutti i gradi di giudizio devono essere distratti in favore del difensore antistatario, che ne ha fatto istanza ai sensi dell'art.93 c.p.c. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l'intimata alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida - per il primo grado di giudizio - in complessivi euro 2.297,50, di cui euro 200,00 per esborsi, - per il grado d'appello - in complessivi euro 1.398,50, di cui eur