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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 24129/2025

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nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10026 -2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA -[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]– in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. – c.f. /[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Catania presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che hanno indicato i rispettivi indirizzi p.e.c. e che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 277/2024della Corte d’Appello di Catania, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 12.300,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 .

Così deciso in Roma,il 26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10026 -2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA -[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]– in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. – c.f. /[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Catania presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che hanno indicato i rispettivi indirizzi p.e.c. e che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 277/2024della Corte d’Appello di Catania, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 12.300,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 . Così deciso in Roma,il 26
Decreto Cassazione n. 24129/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris