CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2026
Cassazione n. 05262/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rel. est. R.G. 17567/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sull’istanza di correzione dell’errore materiale iscritta al n. 17567/2025 R.G. proposta da: [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso, nel giudizio di cassazione NRG 5851/2023, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti; – controricorrente nel giudizio NRG 5851/2023 – contro [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 17567/2025 Numero sezionale 8824/2025 Numero di raccolta generale 5262/2026 Data pubblicazione 09/03/2026 r.g. n. 17567/2025 a.c. 12/12/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente nel giudizio NRG 5851/2023- per la correzione materiale dell’ordinanza della CORTE DI CASSAZIONEn. 21373/2025, depositata in data 25/7/2025; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025; Rilevato che: l’istante ha rappresentato che l’ordinanza n. 21373/2025, depositata in data 25/7/2025, reca la seguente erronea statuizione: “Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore antistatario della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00, oltre accessori come per legge”; tale statuizione è errata, in quanto la distrazione delle spese processuali avrebbe dovuto essere pronunciata a favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da istanza dell’unico difensore del controricorrente, e non a favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], mero domiciliatario del contribuente; Considerato che: effettivamente, l’ordinanza n. 21373/2025 di questa Corte è viziata dal rappresentato errore materiale e che nulla osta alla richiesta di correzione; non si deve provvedere sulle spese del procedimento di correzione dell’errore materiale (Sez. U-, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744 - 01); P.Q.M Numero registro generale 17567/2025 Numero sezionale 8824/2025 Numero di raccolta generale 5262/2026 Data pubblicazione 09/03/2026 r.g. n. 17567/2025 a.c. 12/12/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] A correzione dell’ordinanza n. 21373/2025 di questa Corte di Cassazione, dispone la distrazione delle spese processuali indicate nel dispositivo della detta ordinanza in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], anziché in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ordinando che della presente correzione si faccia menzione sull’originale dell’ordinanza corretta. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Numero registro generale 17567/2025 Numero sezionale 8824/2025 Numero di raccolta generale 5262/2026 Data pubblicazione 09/03/2026