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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 ottobre 2021

Cassazione n. 29069/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Catania in sede di riesame cautelare con la ordinanza impugnata ha confermato la ordinanza de libertate pronunciata dal Gip del Tribunale di Catania, resa in data 30 Ottobre 2021 con la quale veniva, tra l'altro, applicata a BATTAGLIA [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato di partecipare ad una associazione dedita al commercio di sostanza stupefacente nel comune di Catania organizzata da FICHERA Michele, MUSUMECI Orazio, BATTAGLIA Antonino (inteso nino ca lenti), fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] S.Agata da Agosto 2018.

Allo stesso era ascritta inoltre l'ipotesi di detenzione e di commercializzazione in concorso di sostanze stupefacenti, quale espressione delle finalità delittuose dell'ente, nonché uno specifico episodio di movimentazione di una rilevante partita di stupefacente, di 242 kg di hashish, fatti avvenuti in data 27 Agosto 2018 in relazione ai quali erano stati tratti in arresto DRAGO Gregorio, in qualità di trasportatore e i fratelli MISSIATO [OSCURATO:PERSONA] e MISSIATO [OSCURATO:PERSONA] presso la cui abitazione lo stupefacente era stato stoccato e aveva visto il coinvolgimento di MUSUMECI Orazio in qualità di accompagnatore del DRAGO e SICALI Santo in qualità di fornitore.

La prospettazione accusatoria in relazione a tale episodio era rappresentata dal fatto che il BATTAGLIA aveva proceduto al nolo del veicolo utilizzato per il trasporto.

2. Dopo avere evidenziato le fonti da cui erano state tratte le evidenze relative al sodalizio criminoso e in particolare le attività di intercettazione telefonica, ambientale e mediante intrusore, le riprese operate nei pressi del luoghi di detenzione dello stupefacente e presso l'abitazione del FICHERA, i servizi di osservazione e controllo, le perquisizioni, i sequestri e gli arresti operati dalla PG, delineata altresì la veste di SICALI Santo come abituale fornitore del sodalizio in ragione del denaro sequestrato e degli appunti rinvenuti all'interno della sua abitazione in occasione di perquisizione domiciliare, il giudice del riesame indicava a pag.3 dell'ordinanza i caratteri strutturali dell'organizzazione in parola, evidenziando la ripartizione dei compiti, i canali di rifornimento, il modus operandi della movimentazione dello stupefacente mediante l'impiego di veicoli presi a noleggio, l'assiduità dei contatti tra associati, compresi quelli del BATTAGLIA con gli altri associati e in particolare con il FICHERA, il MUSUMECI e il cugino BATTAGLIA Antonino (nino ca lenti), e l'aiuto economico fornito a taluno dei sodali in stato di detenzione (Drago), nonché gli elementi di riscontro rappresentati dalle dichiarazioni accusatorie di collaboratori di giustizia (tra gli altri SARDO e CARUANA).

3. In relazione poi alla partecipazione del BATTAGLIA al sodalizio criminoso il Tribunale del riesame nel richiamare gli elementi evidenziati nell'ordinanza genetica, si poneva a contrastare gli argomenti difensivi sviluppati dalla difesa del ricorrente in apposta memoria difensiva valorizzando il contenuto di una serie di conversazioni ambientali intercettate presso l'abitazione del FICHERA in data 29 Gennaio 2019 (progressive da 1603 a 1612) ove erano presenti MUSUMECI Orazio, FICHERA Michele (che si trovava ristretto agli arresti donniciliari), BATTAGLIA [OSCURATO:PERSONA], dalle quali risultava la cointeressenza del Battaglia agli illeciti traffici di cui si discuteva in termini inequivoci con riferimento ai prezzi dello stupefacente praticati, al trasporto di un carico di stupefacente proveniente da Malta, ai clienti da rifornire.

In particolare il giudice del riesame inferiva, in ragione del linguaggio utilizzato e della partecipazione del ricorrente agli snodi più delicati della conversazione, che toccava tutti i temi dell'operatività dell'organizzazione, l'adesione del Battaglia alla stessa.

Erano poi valorizzati i collegamenti e i contatti (risultanti anche da annotazioni di PG) tra il BATTAGLIA con il FICHERA ed il MUSUMECI, l'episodio criminoso di cui al capo C) della rubrica (sequestro di 242 kg di hashish), considerato quale cartina di tornasole dell'operatività del sodalizio, in cui erano risultanti coinvolti un gran numero di appartenenti al sodalizio, nonchè la partecipazione del BATTAGLIA ad incontri tra FICHERA ed uno dei maggiori fornitori del sodalizio SICALI Santo.

Il Tribunale del Riesame valorizzava infine le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia (Sardo e Caruana) che fornivano riscontro alla prospettazione criminosa laddove avevano riferito dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e BATTAGLIA, risalenti nel tempo, e la ricorrenza di un comune interesse nella commercializzazione dello stupefacente in Villaggio S.Agata, l'impiego di furgoni presi a noleggio per il trasporto di stupefacenti e l'interesse del Battaglia a forniture provenienti da Malta.

4. In relazione alle esigenze cautelari, a prescindere dalle presunzioni di adeguatezza della misura custodiale, il Tribunale del Riesame poneva in rilievo la rilevanza quantitativa delle forniture di stupefacente di regola trattate dal sodalizio, anche attraverso la collaborazione del BATTAGLIA, l'articolazione del sodalizio criminoso, il ruolo di primo piano del BATTAGLIA alla fase deliberativa sebbene fosse stata esclusa la sua veste di capo dell'associazione, nonché la personalità del prevenuto con precedenti penali e carichi pendenti concernenti l'associazione per delinquere (appartenenza a clan Santapaola) e reati in materia di stupefacenti, rto, evasione e resistenza che corroboravano la presunzione di adeguatezza della misura custodiale.

5. Proposto ricorso per la cassazione avverso la suddetta ordinanza, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] con una prima articolazione deduce violazione di legge e manifesta illogicità contraddittorietà della motivazione ex art.606 comma 1 lett.b ed e) cod.proc.pen. in relazione alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza con violazione degli art. 74 Dpr 309/90.

Assume che il preliminare riferimento alla motivazione per relationem nascondeva in realtà una mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice di appello delle fonti di prova ai fini della valutazione del panorama indiziario, soprattutto in relazione alla totale pretermissione delle deduzioni difensive avanzate con memoria difensiva nel giudizio di riesame, con particolare riferimento alla sussistenza di una organizzazione criminosa e agli indici di emersione della partecipazione del BATTAGLIA alla stessa.

Al contempo lamenta l'assoluta carenza motivazionale con riferimento alla indicazione degli elementi fattuali da cui avrebbe dovuto riconoscersi un coinvolgimento strutturale del BATTAGLIA all'organismo dedito al traffico di stupefacente, laddove gli elementi di indagine avevano consentito di riconoscere un collegamento dell'indagato con le finalità dell'ente limitatamente ad un unico episodio, laddove gli elementi inferenziali da cui erano stati riconosciuti rapporti più strutturati e organici erano sprovvisti del requisito di univocità in quanto erano privi di puntuale riferimento a fatti e a circostanze idonee ad indicare il suo coinvolgimento negli illeciti traffici, laddove del tutto insufficienti ed equivoci dovevano ritenersi le inferenze tratte dall'esame delle intercettazioni ambientali e dai collegamenti con gli altri indagati partecipi del sodalizio, in assenza di oggettivi elementi di riscontro.

Assume ancora che gli elementi tratti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in ragione della loro genericità e inconcludenza, non consentivano di rappresentare riscontro alla prospettazione accusatoria. li aiuti economici riconducibili al BATTAGLIA Antonino potevano costituire un aiuto economico temporaneo determinato da ragioni di amicizia personale o di solidarietà familiare.

Con una seconda articolazione denuncia motivazione assente e difetto di motivazione in relazione alla riconosciuta sussistenza delle esigenze cautelari e della proporzionalità e della adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere quale unica misura coerente con le esigenze da salvaguardare, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione circa il mancato superamento della presunzione iuris tanturn della adeguatezza della custodia in carcere per il delitto associativo.

Evidenziava che l'asserita appartenenza al sodalizio era riconosciuta in epoca coeva agli 2018 ed infatti in tale anno lo stesso era stato coinvolto in relazione al trasporto dell'hashish, ma che era decorso un lungo periodo rispetto a detto episodio e tale tempo silente aveva fornito evidenza dell'interruzione delle relazioni criminali con il sodalizio, di talchè doveva ritenersi l'esclusione di esigenze cautelari da soddisfare ovvero avrebbe dovuta essere considerata l'opportunità di una misura cautelare meno invasiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato nonché privo di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata, la quale ha del tutto adeguatamente argomentato sulla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto associativo.

Come questa Corte ha ripetutamente affermato in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente "i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione".

Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari" (Fattispecie relativa a ricorso avverso misura di coercizione personale cfr. ex plurimis Cass.

S.U. 27 settembre 1995, Serafino; sez.2, 20.2.1998 n.

Martorana n.1083).

In particolare è stato affermato dal giudice di legittimità in relazione alla impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez.5, 8.10.2008 n.46124 Pagliaro; sez.6, 8.3.2012 n.11194; Sez.2, 16 gennaio 2014, Kazarian).2.

In particolare il giudice del riesame ha evidenziato come ricorresse la gravità indiziaria sul fatto che il BATTAGLIA, seppure riconosciuto privo di compiti apicali, partecipasse con il FICHERA a snodi fondamentali del processo deliberativo dell'acquisto e della commercializzazione di forniture di sostanza stupefacente, come risultante dall'episodio del 27 Agosto 2018 (in cui si era proceduto all'arresto di alcuni dei sodali, al sequestro di 242 kg di hashish e, all'esito di investigazioni alla individuazione del SICALI quale fornitore), nonché come era risultato confermato nella fondamentale intercettazione ambientale del 29 Gennaio 2019 presso l'abitazione del FICHERA (progressiva 1603 ss), interpretata dal giudice del riesame negli snodi più salienti a pag.15-16 e 17 dell'ordinanza impugnata, dove sono stati indicati i passi più significativi da cui poteva riconoscersi, oltre alla partecipazione alla riunione del BATTAGLIA, la sua adesione alle strategie dei sodali ivi riuniti, il concreto interesse del Battaglia a interloquire sulle questioni più controverse, con particolare riferimento all'arrivo di un fornitore via mare da Malta, al prezzo da praticare allo stupefacente e ai quantitativi di stupefacente da commercializzare, nella consapevolezza di essere ospitato dal padrone di casa ristretto agli arresti domiciliari). 2.1 In termini logici e coerenti il giudice del riesame ha attribuito a tale condotta i tratti tipici dell'adesione ad un accordo criminoso stabile ed organizzato, fondato su equilibri e ruoli ben definiti, cui ineriscono responsabilità diversificate e, in relazione al ruolo operativo rivestito dal BATTAGLIA, hanno correttamente riconosciuto una organica forma di collaborazione, in quanto adeguatamente considerata ed apprezzata dai vertici dell'organizzazione.

In definitiva il provvedimento impugnato ha fornito coerente evidenza delle ragioni per cui ha ritenuto il BATTAGLIA consapevole delle dinamiche associative e degli illeciti traffici posti in essere dalla organizzazione criminale dedita al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti di diversa tipologia valorizzando, al contempo, il contributo da questi fornito all'ente. 3.1 Invero va ribadito che secondo il costante insegnamento del S.C. in tema di valutazione del materiale captativo, cui il giudice del riesame si è del tutto conformato, viene riconosciuta agli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato che non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano; a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (sez.4, n.3882 del 4.11.2011, Annunziata, Rv.251527; sez.1, n.37588 del 18.6.2014, Amaniera, Rv.260842).

Tale principio vale anche con riferimento alle intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, le quali possono costituire fonte di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art.192 comma terzo, cod.proc.pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (sez.5, n.48286 del 12.7.2016, Cigliola, Rv.268414; sez.5, n.40061 del 12 Luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.278314). 3.2 I! Tribunale del riesame invero, con motivazione logica ed aderente al contenuto e al senso dei dialoghi intercettati, ha ravvisato elementi di riscontro alla prospettazione accusatoria in ragione dell'inequivoco riferimento a interlocuzioni intervenute tra sodali (FECHERA, MUSUMECI, BATTAGLIA Antonino, in talune occasioni con lo stesso fornitore SICALI), aventi ad oggetto la comune interessenza nella fornitura, nella determinazione del prezzo e delle modalità di commercializzazione di sostanza stupefacente. 3.3 In merito al significato attribuito alle intercettazioni il giudice di legittimità ha poi affermato che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, 26.2.2015,Sebbar, rv 263715) che potrà realizzarsi solo per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, 4.10.2016, D'Andrea e altri, Rv 268389).

Assolutamente congrua e logica è poi la interpretazione operata dal Tribunale del Riesame sul contenuto delle intercettazioni e la logica ricostruzione del loro significato che non consente in questa sede un ulteriore scrutinio di legittimità. 3.4 Peraltro le inferenze tratte dalla interpretazione delle intercettazioni, in uno con la portata indiziaria relativa alla partecipazione del BATTAGLIA al trasporto di sostanza stupefacente del tipo hashish, è corroborata dalla fitta rete di relazioni documentate con riprese visive, intercettazioni, controlli di PG, attraverso le quali il BATTAGLIA era solito rapportarsi, in epoche del tutto coeve con quelle in cui risulta contestata la partecipazione al sodalizio, con FICHERA Michele, MUSUMECI Orazio e BATTAGLIA Nino (Nino co lenti), in relazione ad attività illecite realizzate anche in Campania.

Il giudice del riesame ha poi evidenziato, quale elemento di riscontro di una operatività del ricorrente nel settore degli stupefacenti e di un collegamento privilegiato con FICHERA Michele a tale scopo, già in essere in epoca anteriore a quella del commesso reato, è rappresentato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e di CARUANA Dario e in particolare di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha messo risalto i rapporti tra i due sodali, la ricorrenza di una attività di spaccio presso il Villaggio S.Agata riconducibile al FICHERA, indicato come grossista di hashish e cocaina, nonché l'interessenza con il Battaglia nel noleggio di furgoni per il trasporto di sostanza stupefacente verso Malta, elementi questi del tutto coerenti con il modus operandi del sodalizio (mediante furgoni noleggiati) e con l'interesse palesato dal sodalizio alla commercializzazione di stupefacente verso Malta (progressiva 1602 ss del 29 Gennaio 2019)

4. Infondato è il motivo di ricorso relativo alle esigenze cautelari da salvaguardare e alla adeguatezza e alla proporzionalità della misura applicata.

Sulle esigenze cautelari l'ordinanza impugnata richiama la presunzione di cui all'art.275 III comma cod.proc.pen. in relazione al delitto associativo secondo cui "il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione" (sez.I, 21.10.2015, Calandrino, Rv.265986), laddove anche a seguito della novella attuata con legge 47/2015, l'art.275 comrna terzo cod.proc.pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze e con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che in presenza di gravi indizi di colpevolezza di partecipazione ad un'associazione volta alla commercializzazione di stupefacente il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei "pericula libertatis" ma deve soltanto apprezzare l'eventuale presenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere (sez.2, n.19283 del 3.2.2017, Cocciolo, Rv. 270062; sez.5, n.51742, del 13 Giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.275255).4.1 Nella specie il Tribunale del Riesame ha inoltre considerato la questione della distanza temporale (circa tre anni) intercorrente tra i fatti contestati (Agosto 2018) rispetto alla sottoposizione alla misura cautelare (Ottobre 2021), valutando adeguatamente la rilevanza del "tempo silente" ai fini dell'accertamento del mantenimento, ovvero della elisione del vincolo associativo, a fronte di soggetto pluripregiudicato e, in particolare sottoposto a procedimento penale per delitti della stessa specie e per partecipazione ad associazione criminosa (Santapaola), di talchè ha riconosciuto inadeguata una custodia meno invasiva in presenza di elementi che connotavano di specifica e concreta antidoverosità la personalità del prevenuto, dopo avere attribuito una acc:entuata dimensione di gravità alle condotte del prevenuto e all'attualità del pericolo di recidivanza, dilatando la portata delle esigenze cautelari oltre i canoni presuntivi di cui all'art.275 comma 3 cod.proc.pen. 4.2 A tale proposito la Corte Suprema rileva come in tema di misure cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cit. (sez.1, n.13044, del 6.12.2020, P., Rv.280983; sez.2, 12.2.2021, Rv.280889).

Il giudice cautelare ha invero fornito adeguata giustificazione dell'assenza di un tempo silente da cui potesse ritenersi realizzata la recisione dei legami del prevenuto con l'ambiente criminale di riferimento, motivando congruamente sulla rilevanza offensiva delle condotte contestate, come declinate nella partecipazione a operazioni concernenti ingenti quantitativi di stupefacente e alla personalità del prevenuto, dotata di fortissima inclinazione a reiterare condotte criminose della stessa specie, come risultanti dai carichi pendenti e dalle informazioni rese sul suo conto dai collaboratori di giustizia (sez.6, n.28821 del 20 Settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279780).

5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

Seguono i provvedimenti conseguenti _ PQM Rigetta il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Catania in sede di riesame cautelare con la ordinanza impugnata ha confermato la ordinanza de libertate pronunciata dal Gip del Tribunale di Catania, resa in data 30 Ottobre 2021 con la quale veniva, tra l'altro, applicata a BATTAGLIA [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato di partecipare ad una associazione dedita al commercio di sostanza stupefacente nel comune di Catania organizzata da FICHERA Michele, MUSUMECI Orazio, BATTAGLIA Antonino (inteso nino ca lenti), fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] S.Agata da Agosto 2018. Allo stesso era ascritta inoltre l'ipotesi di detenzione e di commercializzazione in concorso di sostanze stupefacenti, quale espressione delle finalità delittuose dell'ente, nonché uno specifico episodio di movimentazione di una rilevante partita di stupefacente, di 242 kg di hashish, fatti avvenuti in data 27 Agosto 2018 in relazione ai quali erano stati tratti in arresto DRAGO Gregorio, in qualità di trasportatore e i fratelli MISSIATO [OSCURATO:PERSONA] e MISSIATO [OSCURATO:PERSONA] presso la cui abitazione lo stupefacente era stato stoccato e aveva visto il coinvolgimento di MUSUMECI Orazio in qualità di accompagnatore del DRAGO e SICALI Santo in qualità di fornitore. La prospettazione accusatoria in relazione a tale episodio era rappresentata dal fatto che il BATTAGLIA aveva proceduto al nolo del veicolo utilizzato per il trasporto. 2. Dopo avere evidenziato le fonti da cui erano state tratte le evidenze relative al sodalizio criminoso e in particolare le attività di intercettazione telefonica, ambientale e mediante intrusore, le riprese operate nei pressi del luoghi di detenzione dello stupefacente e presso l'abitazione del FICHERA, i servizi di osservazione e controllo, le perquisizioni, i sequestri e gli arresti operati dalla PG, delineata altresì la veste di SICALI Santo come abituale fornitore del sodalizio in ragione del denaro sequestrato e degli appunti rinvenuti all'interno della sua abitazione in occasione di perquisizione domiciliare, il giudice del riesame indicava a pag.3 dell'ordinanza i caratteri strutturali dell'organizzazione in parola, evidenziando la ripartizione dei compiti, i canali di rifornimento, il modus operandi della movimentazione dello stupefacente mediante l'impiego di veicoli presi a noleggio, l'assiduità dei contatti tra associati, compresi quelli del BATTAGLIA con gli altri associati e in particolare con il FICHERA, il MUSUMECI e il cugino BATTAGLIA Antonino (nino ca lenti), e l'aiuto economico fornito a taluno dei sodali in stato di detenzione (Drago), nonché gli elementi di riscontro rappresentati dalle dichiarazioni accusatorie di collaboratori di giustizia (tra gli altri SARDO e CARUANA). 3. In relazione poi alla partecipazione del BATTAGLIA al sodalizio criminoso il Tribunale del riesame nel richiamare gli elementi evidenziati nell'ordinanza genetica, si poneva a contrastare gli argomenti difensivi sviluppati dalla difesa del ricorrente in apposta memoria difensiva valorizzando il contenuto di una serie di conversazioni ambientali intercettate presso l'abitazione del FICHERA in data 29 Gennaio 2019 (progressive da 1603 a 1612) ove erano presenti MUSUMECI Orazio, FICHERA Michele (che si trovava ristretto agli arresti donniciliari), BATTAGLIA [OSCURATO:PERSONA], dalle quali risultava la cointeressenza del Battaglia agli illeciti traffici di cui si discuteva in termini inequivoci con riferimento ai prezzi dello stupefacente praticati, al trasporto di un carico di stupefacente proveniente da Malta, ai clienti da rifornire. In particolare il giudice del riesame inferiva, in ragione del linguaggio utilizzato e della partecipazione del ricorrente agli snodi più delicati della conversazione, che toccava tutti i temi dell'operatività dell'organizzazione, l'adesione del Battaglia alla stessa. Erano poi valorizzati i collegamenti e i contatti (risultanti anche da annotazioni di PG) tra il BATTAGLIA con il FICHERA ed il MUSUMECI, l'episodio criminoso di cui al capo C) della rubrica (sequestro di 242 kg di hashish), considerato quale cartina di tornasole dell'operatività del sodalizio, in cui erano risultanti coinvolti un gran numero di appartenenti al sodalizio, nonchè la partecipazione del BATTAGLIA ad incontri tra FICHERA ed uno dei maggiori fornitori del sodalizio SICALI Santo. Il Tribunale del Riesame valorizzava infine le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia (Sardo e Caruana) che fornivano riscontro alla prospettazione criminosa laddove avevano riferito dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e BATTAGLIA, risalenti nel tempo, e la ricorrenza di un comune interesse nella commercializzazione dello stupefacente in Villaggio S.Agata, l'impiego di furgoni presi a noleggio per il trasporto di stupefacenti e l'interesse del Battaglia a forniture provenienti da Malta. 4. In relazione alle esigenze cautelari, a prescindere dalle presunzioni di adeguatezza della misura custodiale, il Tribunale del Riesame poneva in rilievo la rilevanza quantitativa delle forniture di stupefacente di regola trattate dal sodalizio, anche attraverso la collaborazione del BATTAGLIA, l'articolazione del sodalizio criminoso, il ruolo di primo piano del BATTAGLIA alla fase deliberativa sebbene fosse stata esclusa la sua veste di capo dell'associazione, nonché la personalità del prevenuto con precedenti penali e carichi pendenti concernenti l'associazione per delinquere (appartenenza a clan Santapaola) e reati in materia di stupefacenti, rto, evasione e resistenza che corroboravano la presunzione di adeguatezza della misura custodiale. 5. Proposto ricorso per la cassazione avverso la suddetta ordinanza, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] con una prima articolazione deduce violazione di legge e manifesta illogicità contraddittorietà della motivazione ex art.606 comma 1 lett.b ed e) cod.proc.pen. in relazione alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza con violazione degli art. 74 Dpr 309/90. Assume che il preliminare riferimento alla motivazione per relationem nascondeva in realtà una mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice di appello delle fonti di prova ai fini della valutazione del panorama indiziario, soprattutto in relazione alla totale pretermissione delle deduzioni difensive avanzate con memoria difensiva nel giudizio di riesame, con particolare riferimento alla sussistenza di una organizzazione criminosa e agli indici di emersione della partecipazione del BATTAGLIA alla stessa. Al contempo lamenta l'assoluta carenza motivazionale con riferimento alla indicazione degli elementi fattuali da cui avrebbe dovuto riconoscersi un coinvolgimento strutturale del BATTAGLIA all'organismo dedito al traffico di stupefacente, laddove gli elementi di indagine avevano consentito di riconoscere un collegamento dell'indagato con le finalità dell'ente limitatamente ad un unico episodio, laddove gli elementi inferenziali da cui erano stati riconosciuti rapporti più strutturati e organici erano sprovvisti del requisito di univocità in quanto erano privi di puntuale riferimento a fatti e a circostanze idonee ad indicare il suo coinvolgimento negli illeciti traffici, laddove del tutto insufficienti ed equivoci dovevano ritenersi le inferenze tratte dall'esame delle intercettazioni ambientali e dai collegamenti con gli altri indagati partecipi del sodalizio, in assenza di oggettivi elementi di riscontro. Assume ancora che gli elementi tratti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in ragione della loro genericità e inconcludenza, non consentivano di rappresentare riscontro alla prospettazione accusatoria. li aiuti economici riconducibili al BATTAGLIA Antonino potevano costituire un aiuto economico temporaneo determinato da ragioni di amicizia personale o di solidarietà familiare. Con una seconda articolazione denuncia motivazione assente e difetto di motivazione in relazione alla riconosciuta sussistenza delle esigenze cautelari e della proporzionalità e della adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere quale unica misura coerente con le esigenze da salvaguardare, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione circa il mancato superamento della presunzione iuris tanturn della adeguatezza della custodia in carcere per il delitto associativo. Evidenziava che l'asserita appartenenza al sodalizio era riconosciuta in epoca coeva agli 2018 ed infatti in tale anno lo stesso era stato coinvolto in relazione al trasporto dell'hashish, ma che era decorso un lungo periodo rispetto a detto episodio e tale tempo silente aveva fornito evidenza dell'interruzione delle relazioni criminali con il sodalizio, di talchè doveva ritenersi l'esclusione di esigenze cautelari da soddisfare ovvero avrebbe dovuta essere considerata l'opportunità di una misura cautelare meno invasiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato nonché privo di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata, la quale ha del tutto adeguatamente argomentato sulla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto associativo. Come questa Corte ha ripetutamente affermato in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente "i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione". Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari" (Fattispecie relativa a ricorso avverso misura di coercizione personale cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino; sez.2, 20.2.1998 n. Martorana n.1083). In particolare è stato affermato dal giudice di legittimità in relazione alla impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez.5, 8.10.2008 n.46124 Pagliaro; sez.6, 8.3.2012 n.11194; Sez.2, 16 gennaio 2014, Kazarian).2. In particolare il giudice del riesame ha evidenziato come ricorresse la gravità indiziaria sul fatto che il BATTAGLIA, seppure riconosciuto privo di compiti apicali, partecipasse con il FICHERA a snodi fondamentali del processo deliberativo dell'acquisto e della commercializzazione di forniture di sostanza stupefacente, come risultante dall'episodio del 27 Agosto 2018 (in cui si era proceduto all'arresto di alcuni dei sodali, al sequestro di 242 kg di hashish e, all'esito di investigazioni alla individuazione del SICALI quale fornitore), nonché come era risultato confermato nella fondamentale intercettazione ambientale del 29 Gennaio 2019 presso l'abitazione del FICHERA (progressiva 1603 ss), interpretata dal giudice del riesame negli snodi più salienti a pag.15-16 e 17 dell'ordinanza impugnata, dove sono stati indicati i passi più significativi da cui poteva riconoscersi, oltre alla partecipazione alla riunione del BATTAGLIA, la sua adesione alle strategie dei sodali ivi riuniti, il concreto interesse del Battaglia a interloquire sulle questioni più controverse, con particolare riferimento all'arrivo di un fornitore via mare da Malta, al prezzo da praticare allo stupefacente e ai quantitativi di stupefacente da commercializzare, nella consapevolezza di essere ospitato dal padrone di casa ristretto agli arresti domiciliari). 2.1 In termini logici e coerenti il giudice del riesame ha attribuito a tale condotta i tratti tipici dell'adesione ad un accordo criminoso stabile ed organizzato, fondato su equilibri e ruoli ben definiti, cui ineriscono responsabilità diversificate e, in relazione al ruolo operativo rivestito dal BATTAGLIA, hanno correttamente riconosciuto una organica forma di collaborazione, in quanto adeguatamente considerata ed apprezzata dai vertici dell'organizzazione. In definitiva il provvedimento impugnato ha fornito coerente evidenza delle ragioni per cui ha ritenuto il BATTAGLIA consapevole delle dinamiche associative e degli illeciti traffici posti in essere dalla organizzazione criminale dedita al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti di diversa tipologia valorizzando, al contempo, il contributo da questi fornito all'ente. 3.1 Invero va ribadito che secondo il costante insegnamento del S.C. in tema di valutazione del materiale captativo, cui il giudice del riesame si è del tutto conformato, viene riconosciuta agli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato che non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano; a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (sez.4, n.3882 del 4.11.2011, Annunziata, Rv.251527; sez.1, n.37588 del 18.6.2014, Amaniera, Rv.260842). Tale principio vale anche con riferimento alle intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, le quali possono costituire fonte di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art.192 comma terzo, cod.proc.pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (sez.5, n.48286 del 12.7.2016, Cigliola, Rv.268414; sez.5, n.40061 del 12 Luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.278314). 3.2 I! Tribunale del riesame invero, con motivazione logica ed aderente al contenuto e al senso dei dialoghi intercettati, ha ravvisato elementi di riscontro alla prospettazione accusatoria in ragione dell'inequivoco riferimento a interlocuzioni intervenute tra sodali (FECHERA, MUSUMECI, BATTAGLIA Antonino, in talune occasioni con lo stesso fornitore SICALI), aventi ad oggetto la comune interessenza nella fornitura, nella determinazione del prezzo e delle modalità di commercializzazione di sostanza stupefacente. 3.3 In merito al significato attribuito alle intercettazioni il giudice di legittimità ha poi affermato che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, 26.2.2015,Sebbar, rv 263715) che potrà realizzarsi solo per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, 4.10.2016, D'Andrea e altri, Rv 268389). Assolutamente congrua e logica è poi la interpretazione operata dal Tribunale del Riesame sul contenuto delle intercettazioni e la logica ricostruzione del loro significato che non consente in questa sede un ulteriore scrutinio di legittimità. 3.4 Peraltro le inferenze tratte dalla interpretazione delle intercettazioni, in uno con la portata indiziaria relativa alla partecipazione del BATTAGLIA al trasporto di sostanza stupefacente del tipo hashish, è corroborata dalla fitta rete di relazioni documentate con riprese visive, intercettazioni, controlli di PG, attraverso le quali il BATTAGLIA era solito rapportarsi, in epoche del tutto coeve con quelle in cui risulta contestata la partecipazione al sodalizio, con FICHERA Michele, MUSUMECI Orazio e BATTAGLIA Nino (Nino co lenti), in relazione ad attività illecite realizzate anche in Campania. Il giudice del riesame ha poi evidenziato, quale elemento di riscontro di una operatività del ricorrente nel settore degli stupefacenti e di un collegamento privilegiato con FICHERA Michele a tale scopo, già in essere in epoca anteriore a quella del commesso reato, è rappresentato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e di CARUANA Dario e in particolare di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha messo risalto i rapporti tra i due sodali, la ricorrenza di una attività di spaccio presso il Villaggio S.Agata riconducibile al FICHERA, indicato come grossista di hashish e cocaina, nonché l'interessenza con il Battaglia nel noleggio di furgoni per il trasporto di sostanza stupefacente verso Malta, elementi questi del tutto coerenti con il modus operandi del sodalizio (mediante furgoni noleggiati) e con l'interesse palesato dal sodalizio alla commercializzazione di stupefacente verso Malta (progressiva 1602 ss del 29 Gennaio 2019) 4. Infondato è il motivo di ricorso relativo alle esigenze cautelari da salvaguardare e alla adeguatezza e alla proporzionalità della misura applicata. Sulle esigenze cautelari l'ordinanza impugnata richiama la presunzione di cui all'art.275 III comma cod.proc.pen. in relazione al delitto associativo secondo cui "il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione" (sez.I, 21.10.2015, Calandrino, Rv.265986), laddove anche a seguito della novella attuata con legge 47/2015, l'art.275 comrna terzo cod.proc.pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze e con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che in presenza di gravi indizi di colpevolezza di partecipazione ad un'associazione volta alla commercializzazione di stupefacente il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei "pericula libertatis" ma deve soltanto apprezzare l'eventuale presenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere (sez.2, n.19283 del 3.2.2017, Cocciolo, Rv. 270062; sez.5, n.51742, del 13 Giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.275255).4.1 Nella specie il Tribunale del Riesame ha inoltre considerato la questione della distanza temporale (circa tre anni) intercorrente tra i fatti contestati (Agosto 2018) rispetto alla sottoposizione alla misura cautelare (Ottobre 2021), valutando adeguatamente la rilevanza del "tempo silente" ai fini dell'accertamento del mantenimento, ovvero della elisione del vincolo associativo, a fronte di soggetto pluripregiudicato e, in particolare sottoposto a procedimento penale per delitti della stessa specie e per partecipazione ad associazione criminosa (Santapaola), di talchè ha riconosciuto inadeguata una custodia meno invasiva in presenza di elementi che connotavano di specifica e concreta antidoverosità la personalità del prevenuto, dopo avere attribuito una acc:entuata dimensione di gravità alle condotte del prevenuto e all'attualità del pericolo di recidivanza, dilatando la portata delle esigenze cautelari oltre i canoni presuntivi di cui all'art.275 comma 3 cod.proc.pen. 4.2 A tale proposito la Corte Suprema rileva come in tema di misure cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cit. (sez.1, n.13044, del 6.12.2020, P., Rv.280983; sez.2, 12.2.2021, Rv.280889). Il giudice cautelare ha invero fornito adeguata giustificazione dell'assenza di un tempo silente da cui potesse ritenersi realizzata la recisione dei legami del prevenuto con l'ambiente criminale di riferimento, motivando congruamente sulla rilevanza offensiva delle condotte contestate, come declinate nella partecipazione a operazioni concernenti ingenti quantitativi di stupefacente e alla personalità del prevenuto, dotata di fortissima inclinazione a reiterare condotte criminose della stessa specie, come risultanti dai carichi pendenti e dalle informazioni rese sul suo conto dai collaboratori di giustizia (sez.6, n.28821 del 20 Settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279780). 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. Seguono i provvedimenti conseguenti _ PQM Rigetta il ri
Sentenza Cassazione n. 29069/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris