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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46846/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG e dell'Amministrazione resistente. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha impugnato l'ordinanza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con cui è stata rigettata la sua richiesta di riparazione per ingiusta detenzione patita dal 25 maggio 2011 al 25 luglio 2014 (in carcere sino al 29 novembre 2011 e successivamente agli arresti domiciliari).

2. Il ricorrente, sottoposto alla misura cautelare per i reati di associazione a delinquere e falso, nella sua qualità di dirigente dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA], è stato condannato in primo grado per entrambi i reati ed assolto limitatamente alla contestata corruzione.

La sentenza di appello, con cui è stata confermata la condanna relativamente al reato associativo e limitatamente ad un episodio di atto pubblico falso, è stata annullata dalla Suprema Corte.

All'esito del giudizio di rinvio è intervenuta l'assoluzione.

3. La Corte di Appello ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, ravvisando una pluralità di condotte gravemente colpose, causalmente rilevanti ai fini dell'adozione e del mantenimento della misura cautelare, consistenti nell'aver diretto l'ufficio amministrativo del Comune in modo disordinato, dal punto di vista organizzativo e gestionale, così favorendo il proliferare di condotte ai limiti ed oltre la legalità; nell'avere invitato un architetto a consegnargli o, in alternativa, a strappare un atto falsificato (copia di concessione già consegnata e rivelatasi alterata, come già noto all'istante); nell'avere incontrato, unitamente ad un altro soggetto coinvolto, fuori dall'ufficio, con modalità poco trasparenti, un imprenditore interessato ad una pratica edilizia; nell'avere, quanto meno nella prima fase del procedimento, omesso di fornire informazioni utili al fine di chiarire la sua posizione, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia ed avendo reso dichiarazioni solo in dibattimento, un anno dopo l'adozione della misura.

4. Il ricorrente, con l'odierna impugnazione, ha denunciato la violazione di legge ed il vizio di motivazione, con travisamento di tutto il materiale probatorio, atteso che le condotte gravemente colpose, ostative all'indennizzo, sono state argomentate con ragionamenti capziosi e fallaci, visto che la sentenza di assoluzione si è fondata sugli stessi elementi indiziari esistenti al momento dell'adozione della misura cautelare, proprio in base alle medesime considerazioni, espresse dalla difesa nelle numerosissime istanze di revoca/sostituzione, e che erroneamente gli è stato attribuito il ruolo di dirigente, rivestito da [OSCURATO:PERSONA], invece che quello di mero responsabile unico del procedimento limitatamente ad alcune pratiche edilizie, e sono state qualificati come equivoci comportamenti del tutto neutri e leciti.

In sostanza, secondo la prospettazione difensiva, sin dall'inizio non sussistevano i presupposti per l'applicazione della misura, dovendosi, pertanto, applicare il principio enunciato dalla Sezioni Unite nella sentenza n. 32383 del 2010.

Né assumerebbe rilevanza alcuna il silenzio serbato dall'indagato, al momento dell'interrogatorio di garanzia, giustificato dalla mole di materiale probatorio da esaminare, in quanto l'assoluzione non è intervenuta in considerazione dei chiarimenti forniti e, comunque, la misura si è protratta ben oltre le dichiarazioni rese in dibattimento. 5.La Procura Generale e l'Amministrazione resistente hanno concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto a-specifico, non confrontandosi con tutte le argomentazioni del provvedimento impugnato.

Va, pertanto, ribadito che, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01).

Più precisamente il ricorso non si è minimamente soffermato su alcune delle Oni condotte, ritenute dalla Corte territoriale gravemente colpose e causalmente rilevanti ai fini dell'adozione e del mantenimento della misura cautelare e, quindi, ostative all'indennizzo (ad esempio, sulla convocazione dell'architetto Gagliano presso il proprio ufficio e sull'invito a consegnare o strappare l'atto pubblico alterato; sull'incontro, avvenuto presso un garage, con modalità poco trasparenti, con un imprenditore interessato ad una pratica edilizia, gestita dal proprio ufficio o, più in generale, sul contenuto delle conversazioni intercettate, in cui l'istante pronuncia frasi equivoche sulla sua gestione degli uffici pubblici).

Il ricorrente non ha né affermato l'esclusione di tali condotte da parte del giudice del merito (esclusione negata espressamente dal giudice della riparazione), né sostenuto la piena conformità di tali comportamenti alle regole di condotta del pubblico ufficiale o del cittadino modello.

Tale premessa è sufficiente a rendere il ricorso inammissibile, alla luce del principio secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 23/01/2018, Bimonte, Rv. 272448 - 01), sicché non è sufficiente la contestazione svolta solo rispetto ad alcune delle condotte gravemente colpose individuate nel provvedimento impugnato (ad esempio, al silenzio tenuto all'interrogatorio di garanzia; alla gestione disordinata ed ai limiti dell'illegalità dell'ufficio urbanistico che, secondo la prospettazione difensiva, non può essere attribuita a [OSCURATO:PERSONA], che rivestiva solo il ruolo di responsabile del procedimento di alcune pratiche - circostanza, peraltro, allegata in modo non autosufficiente, non essendo stata indicata la sede processuale o il passaggio del provvedimento del giudizio di merito da cui risulterebbero tali circostanze).

2. Del tutto irrilevante, inoltre, che la piattaforma probatoria in base alla quale è stata adottata la misura cautelare coincida con quella in base alla quale il ricorrente è stato assolto, trattandosi di una evenienza del tutto fisiologica, atteso che, ai fini dell'adozione e del mantenimento di una misura cautelare, è sufficiente sussistano gravi indizi di colpevolezza, mentre nel giudizio penale di merito si applica la regola dell'al di là del ragionevole dubbio.

Solo per completezza deve sottolinearsi che, nel caso in esame, non vi è stato alcun accertamento (né in sede cautelare, né all'esito del giudizio di merito) dell'illegittimità del provvedimento cautelare, sicché non ricorre una ipotesi di ingiustizia formale ex art. 314, n comma 2, cod.proc.pen., a cui soltanto si riferisce il principio enunciato da Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, Cortese, Rv. 247663 - 01, secondo cui, pur operando la condizione ostativa di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione.

3. Pure deve precisarsi che il ricorrente non ha né allegato, in modo specifico, nè in alcun modo dimostrato la pretesa irrilevanza causale della sua condotta gravemente colposa rispetto al mantenimento della misura cautelare, dopo la sentenza di annullamento di Sez. 6, n. 33845 del 2014.

Peraltro, la motivazione di tale sentenza è stata depositata in data 30 luglio 2014 e, cioè, successivamente alla intervenuta inefficacia della misura cautelare per 'decorrenza dei termini massimi. 4.Infine, per quanto concerne il silenzio dell'istante all'interrogatorio di garanzia, il passaggio motivazionale relativo a tale condotta, sebbene lacunoso, non individuando le circostanze rilevanti che l'istante avrebbe taciuto, è svolto ad abundantiam e non è decisivo, risultando esaustivamente individuate ulteriori condotte di tipo extra-processuale gravemente colpose, eziologicamente rilevanti nell'adozione e nel mantenimento della misura cautelare.

In proposito va ricordato che le argomentazioni superflue contenute nella motivazione di un provvedimento giurisdizionale non possono condurre alla configurazione di vizi comportanti l'annullamento qualora non abbiano avuto alcuna rilevanza sulla decisione, validamente sorretta da altre autonome considerazioni (Sez. 1, n. 1887 del 26/06/1989, Vernengo, Rv. 181859 - 01). 5.Del resto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01 ).

Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).

In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare) sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie).

Tuttavia, tale autonomia non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039).

Come si è recentemente precisato (Sez. 4 n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859 - 01), però, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale.

Tale principio va, tuttavia, collegato al diverso piano di indagine del giudizio di riparazione per ingiusta detenzione rispetto a quello penale: difatti, come già sottolineato, il giudice della riparazione non può affermare avvenuti fatti esclusi dal giudice del merito, ma semplicemente può attribuire a circostanze emerse nel giudizio di merito un diverso valore probatorio con riferimento' alle diverse condotte che integrano la condizione ostativa all'indennizzo richiesto.

Tali principi risultano correttamente applicati nel provvedimento impugnato. 6.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, al pagamento della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, oltre che alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente, che si liquidano in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente, che liquida in euro mille.

Così deciso in Roma il 2 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG e dell'Amministrazione resistente. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha impugnato l'ordinanza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con cui è stata rigettata la sua richiesta di riparazione per ingiusta detenzione patita dal 25 maggio 2011 al 25 luglio 2014 (in carcere sino al 29 novembre 2011 e successivamente agli arresti domiciliari). 2. Il ricorrente, sottoposto alla misura cautelare per i reati di associazione a delinquere e falso, nella sua qualità di dirigente dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA], è stato condannato in primo grado per entrambi i reati ed assolto limitatamente alla contestata corruzione. La sentenza di appello, con cui è stata confermata la condanna relativamente al reato associativo e limitatamente ad un episodio di atto pubblico falso, è stata annullata dalla Suprema Corte. All'esito del giudizio di rinvio è intervenuta l'assoluzione. 3. La Corte di Appello ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, ravvisando una pluralità di condotte gravemente colpose, causalmente rilevanti ai fini dell'adozione e del mantenimento della misura cautelare, consistenti nell'aver diretto l'ufficio amministrativo del Comune in modo disordinato, dal punto di vista organizzativo e gestionale, così favorendo il proliferare di condotte ai limiti ed oltre la legalità; nell'avere invitato un architetto a consegnargli o, in alternativa, a strappare un atto falsificato (copia di concessione già consegnata e rivelatasi alterata, come già noto all'istante); nell'avere incontrato, unitamente ad un altro soggetto coinvolto, fuori dall'ufficio, con modalità poco trasparenti, un imprenditore interessato ad una pratica edilizia; nell'avere, quanto meno nella prima fase del procedimento, omesso di fornire informazioni utili al fine di chiarire la sua posizione, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia ed avendo reso dichiarazioni solo in dibattimento, un anno dopo l'adozione della misura. 4. Il ricorrente, con l'odierna impugnazione, ha denunciato la violazione di legge ed il vizio di motivazione, con travisamento di tutto il materiale probatorio, atteso che le condotte gravemente colpose, ostative all'indennizzo, sono state argomentate con ragionamenti capziosi e fallaci, visto che la sentenza di assoluzione si è fondata sugli stessi elementi indiziari esistenti al momento dell'adozione della misura cautelare, proprio in base alle medesime considerazioni, espresse dalla difesa nelle numerosissime istanze di revoca/sostituzione, e che erroneamente gli è stato attribuito il ruolo di dirigente, rivestito da [OSCURATO:PERSONA], invece che quello di mero responsabile unico del procedimento limitatamente ad alcune pratiche edilizie, e sono state qualificati come equivoci comportamenti del tutto neutri e leciti. In sostanza, secondo la prospettazione difensiva, sin dall'inizio non sussistevano i presupposti per l'applicazione della misura, dovendosi, pertanto, applicare il principio enunciato dalla Sezioni Unite nella sentenza n. 32383 del 2010. Né assumerebbe rilevanza alcuna il silenzio serbato dall'indagato, al momento dell'interrogatorio di garanzia, giustificato dalla mole di materiale probatorio da esaminare, in quanto l'assoluzione non è intervenuta in considerazione dei chiarimenti forniti e, comunque, la misura si è protratta ben oltre le dichiarazioni rese in dibattimento. 5.La Procura Generale e l'Amministrazione resistente hanno concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto a-specifico, non confrontandosi con tutte le argomentazioni del provvedimento impugnato. Va, pertanto, ribadito che, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01). Più precisamente il ricorso non si è minimamente soffermato su alcune delle Oni condotte, ritenute dalla Corte territoriale gravemente colpose e causalmente rilevanti ai fini dell'adozione e del mantenimento della misura cautelare e, quindi, ostative all'indennizzo (ad esempio, sulla convocazione dell'architetto Gagliano presso il proprio ufficio e sull'invito a consegnare o strappare l'atto pubblico alterato; sull'incontro, avvenuto presso un garage, con modalità poco trasparenti, con un imprenditore interessato ad una pratica edilizia, gestita dal proprio ufficio o, più in generale, sul contenuto delle conversazioni intercettate, in cui l'istante pronuncia frasi equivoche sulla sua gestione degli uffici pubblici). Il ricorrente non ha né affermato l'esclusione di tali condotte da parte del giudice del merito (esclusione negata espressamente dal giudice della riparazione), né sostenuto la piena conformità di tali comportamenti alle regole di condotta del pubblico ufficiale o del cittadino modello. Tale premessa è sufficiente a rendere il ricorso inammissibile, alla luce del principio secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 23/01/2018, Bimonte, Rv. 272448 - 01), sicché non è sufficiente la contestazione svolta solo rispetto ad alcune delle condotte gravemente colpose individuate nel provvedimento impugnato (ad esempio, al silenzio tenuto all'interrogatorio di garanzia; alla gestione disordinata ed ai limiti dell'illegalità dell'ufficio urbanistico che, secondo la prospettazione difensiva, non può essere attribuita a [OSCURATO:PERSONA], che rivestiva solo il ruolo di responsabile del procedimento di alcune pratiche - circostanza, peraltro, allegata in modo non autosufficiente, non essendo stata indicata la sede processuale o il passaggio del provvedimento del giudizio di merito da cui risulterebbero tali circostanze). 2. Del tutto irrilevante, inoltre, che la piattaforma probatoria in base alla quale è stata adottata la misura cautelare coincida con quella in base alla quale il ricorrente è stato assolto, trattandosi di una evenienza del tutto fisiologica, atteso che, ai fini dell'adozione e del mantenimento di una misura cautelare, è sufficiente sussistano gravi indizi di colpevolezza, mentre nel giudizio penale di merito si applica la regola dell'al di là del ragionevole dubbio. Solo per completezza deve sottolinearsi che, nel caso in esame, non vi è stato alcun accertamento (né in sede cautelare, né all'esito del giudizio di merito) dell'illegittimità del provvedimento cautelare, sicché non ricorre una ipotesi di ingiustizia formale ex art. 314, n comma 2, cod.proc.pen., a cui soltanto si riferisce il principio enunciato da Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, Cortese, Rv. 247663 - 01, secondo cui, pur operando la condizione ostativa di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione. 3. Pure deve precisarsi che il ricorrente non ha né allegato, in modo specifico, nè in alcun modo dimostrato la pretesa irrilevanza causale della sua condotta gravemente colposa rispetto al mantenimento della misura cautelare, dopo la sentenza di annullamento di Sez. 6, n. 33845 del 2014. Peraltro, la motivazione di tale sentenza è stata depositata in data 30 luglio 2014 e, cioè, successivamente alla intervenuta inefficacia della misura cautelare per 'decorrenza dei termini massimi. 4.Infine, per quanto concerne il silenzio dell'istante all'interrogatorio di garanzia, il passaggio motivazionale relativo a tale condotta, sebbene lacunoso, non individuando le circostanze rilevanti che l'istante avrebbe taciuto, è svolto ad abundantiam e non è decisivo, risultando esaustivamente individuate ulteriori condotte di tipo extra-processuale gravemente colpose, eziologicamente rilevanti nell'adozione e nel mantenimento della misura cautelare. In proposito va ricordato che le argomentazioni superflue contenute nella motivazione di un provvedimento giurisdizionale non possono condurre alla configurazione di vizi comportanti l'annullamento qualora non abbiano avuto alcuna rilevanza sulla decisione, validamente sorretta da altre autonome considerazioni (Sez. 1, n. 1887 del 26/06/1989, Vernengo, Rv. 181859 - 01). 5.Del resto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01 ). Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare) sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie). Tuttavia, tale autonomia non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). Come si è recentemente precisato (Sez. 4 n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859 - 01), però, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale. Tale principio va, tuttavia, collegato al diverso piano di indagine del giudizio di riparazione per ingiusta detenzione rispetto a quello penale: difatti, come già sottolineato, il giudice della riparazione non può affermare avvenuti fatti esclusi dal giudice del merito, ma semplicemente può attribuire a circostanze emerse nel giudizio di merito un diverso valore probatorio con riferimento' alle diverse condotte che integrano la condizione ostativa all'indennizzo richiesto. Tali principi risultano correttamente applicati nel provvedimento impugnato. 6.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, al pagamento della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, oltre che alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente, che si liquidano in euro mille. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente, che liquida in euro mille. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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