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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 31450/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.6876/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

VENEZIA n. 1349/2015 depositata il 09/09/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale che ha concluso per l’ accoglimento del ricorso ; [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 1 ottobre 2007 in Lugano (CH) [OSCURATO:SOCIETA] - Banca di credito [OSCURATO:SOCIETA]. e la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sottoscrivevano, con firma contestuale avanti a un Notaio svizzero, un contratto di finanziamento con cui la prima concedeva in prestito alla seconda l'importo di Euro 150.000.000,00 per la durata complessiva di 66 mesi.

1.2. Il 7 maggio 2012 la [OSCURATO:PERSONA] di Venezia dell'Agenzia dell’ Entrate -[OSCURATO:PERSONA] di Venezia 2 notificava a [OSCURATO:SOCIETA] - Banca di credito [OSCURATO:SOCIETA]. l'avviso di liquidazione n. 2012/ORA00021.

Con tale avviso l'Ufficio sosteneva che il predetto contratto di finanziamento, benché pacificamente stipulato dalle parti contraenti a Lugano, si era, tuttavia, perfezionato in Italia, posto che "il mutuo è un contratto reale che necessita di due elementi per la sua conclusione", e cioè "il consenso e la consegna del denaro", e che nel caso di specie "la consegna del denaro (nella forma dell'accreditamento dell'importo del finanziamento)" dall’ istituto di credito alla società finanziata era "avvenuto in Italia". [OSCURATO:PERSONA], nella motivazione di tale provvedimento, precisava, poi, che "le trattative per la conclusione del contratto in oggetto nonché la decisione di operare il finanziamento" avevano avuto luogo in Italia, come desumibile "dai verbali della seduta del CDA e della assemblea dei soci" della società finanziata "tenutesi presso la sede" di quest'ultima "alla presenza di un rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] ... ed aventi quale ordine del giorno il finanziamento in argomento".

Infine sulla scorta della propria tesi secondo la quale il predetto contratto di finanziamento avrebbe dovuto essere sottoposto a registrazione "in totale esenzione" dall'imposta di registro, l’ Agenzia delle Entrate irrogava a carico di [OSCURATO:SOCIETA] - Banca di credito [OSCURATO:SOCIETA]. la sanzione per l'omessa registrazione prevista dall'art. 69 del d.P.R. n. 131, in misura pari al 120%.

1.3. L’ avviso di liquidazione suindicato veniva impugnato sia parte di [OSCURATO:SOCIETA] -Banca di credito [OSCURATO:SOCIETA]. che dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Venezia che riteneva legittimo tale avviso affermando che sussisteva, nel caso in esame, un’ ipotesi di abuso del diritto e che, pertanto, risultava dovuta l’ imposta sostitutiva sui finanziamenti ma, sul presupposto che l’ istituto di credito avesse agito, comunque, in buona fede, annullava le sanzioni;

2. A seguito degli appelli proposti da [OSCURATO:SOCIETA] - Banca di credito [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, con la sentenza n. 1349/22/2015, depositata in data 9 settembre 2015 e non notificata, annullava l’ avviso de quo, evidenziando chesoggetto obbligato agli adempimenti fiscali in merito al contratto di finanziamento in questione era la società che aveva operato il finanziamento e non, invece, la società finanziata, con la conseguenza che l’ avviso di liquidazione doveva essere emesso dalla Agenzia delle Entrate competente per territorio con riferimento alla società erogatrice del finanziamento e, quindi, dall'Agenzia delle Entrate - Direzione di Milano in quanto, per legge, tale società ([OSCURATO:SOCIETA].) era il soggetto passivo dell'imposta sostitutiva.

2.1. Secondo quanto è dato evincere dalla menzionata sentenza i giudici di appello ritenevano, comunque, di esaminare gli ulteriori motivi di impugnazione ivi formulati, precisando, in primo luogo, che la scelta delle parti contraenti di stipulare all'estero il contratto di finanziamento contestato dall'Ufficio nasceva dall’ intento di “neutralizzare i costi relativi all'imposta sostitutiva".

Inoltre, i predetti giudici, dopo aver osservato che l'art. 15 d.P.R. n. 601/1973 pone a carico delle aziende ed istituti di credito l'obbligo alla corresponsione dell'imposta sostitutiva per tutti i contratti che hanno rilevanza all’ interno del territorio italiano, che l’ art. 17 dello stesso decreto dispone che gli enti che effettuano le operazioni di finanziamento hanno titolo di corrispondere, in luogo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative una imposta sostitutiva e che tali enti debbono, altresì, dichiarare le somme sulle quali deve essere commisurata detta imposta (art. 20 d.P.R. cit.) osservavano che il contratto in questione aveva rilevanza all'interno del territorio italiano in quanto era stato redatto con lo scopo primario di porre nella disponibilità della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. i mezzi finanziari indispensabili per la sua attività.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], esaminato il problema dell' abuso del diritto riteneva, quindi, che dall'esame della documentazione e dal comportamento adottato dalle società stipulanti il contratto di finanziamento era "emerso che lo scopo principale per la stesura del contratto all'estero era quello di beneficiare in termini evidentemente elusivi l'esonero dal pagamento dell'imposta sostitutiva da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]., con la conseguenza che alcun oneresarebbe poi stato al riguardo posto a carico della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].".Infine, i giudici d'appello osservavano che l'avviso di liquidazione oggetto del presente giudizio era scevro dei denunciati vizi procedimentali, fatta eccezione per quello inerente all’incompetenza dell'ufficio che lo aveva emesso, disponendone, pertanto, l’ annullamento.

3. L’ Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

4. [OSCURATO:SOCIETA] -Banca di credito [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. hanno resistito con controricorso, proponendo, entrambe, a loro volta ricorso incidentale condizionato.

5. La causa è stata trattata in pubblica udienza sulle conclusioni delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve, in via preliminare, darsi atto che [OSCURATO:SOCIETA] - Banca di credito [OSCURATO:SOCIETA]., con memoria in data 29 settembre 2023 ha chiestodichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi del comma 198 dell’art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 contestualmente depositando domanda di definizione agevolata con ricevute di trasmissione nonchè quietanza versamento F24 degli importi dovuti per la definizione e che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nel premettere che in quanto coobbligata la definizione perfezionata da parte di [OSCURATO:SOCIETA] produceva effetti anche nei propri confronti, ha chiesto anch’ essa dichiararsi estinto l’ intero giudizio.

2. Posto che l’ ufficio, presente in udienza, nulla ha dedotto e che non risulta intervenuto il diniego della suddetta istanza di definizione agevolata - che risulta ritualmente avanzata - va dichiarata l’ estinzione del giudizio ai sensi del comma 198 dell’art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, rimanendo le spese a carico di chi le ha anticipate, con la precisazione che, ai sensi dell’ art. 1, comma 202, leg. cit. la definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova anche in favore degli altrisoggetti coobbligati.

3. La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio; le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.6876/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 1349/2015 depositata il 09/09/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale che ha concluso per l’ accoglimento del ricorso ; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 1 ottobre 2007 in Lugano (CH) [OSCURATO:SOCIETA] - Banca di credito [OSCURATO:SOCIETA]. e la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sottoscrivevano, con firma contestuale avanti a un Notaio svizzero, un contratto di finanziamento con cui la prima concedeva in prestito alla seconda l'importo di Euro 150.000.000,00 per la durata complessiva di 66 mesi. 1.2. Il 7 maggio 2012 la [OSCURATO:PERSONA] di Venezia dell'Agenzia dell’ Entrate -[OSCURATO:PERSONA] di Venezia 2 notificava a [OSCURATO:SOCIETA] - Banca di credito [OSCURATO:SOCIETA]. l'avviso di liquidazione n. 2012/ORA00021. Con tale avviso l'Ufficio sosteneva che il predetto contratto di finanziamento, benché pacificamente stipulato dalle parti contraenti a Lugano, si era, tuttavia, perfezionato in Italia, posto che "il mutuo è un contratto reale che necessita di due elementi per la sua conclusione", e cioè "il consenso e la consegna del denaro", e che nel caso di specie "la consegna del denaro (nella forma dell'accreditamento dell'importo del finanziamento)" dall’ istituto di credito alla società finanziata era "avvenuto in Italia". [OSCURATO:PERSONA], nella motivazione di tale provvedimento, precisava, poi, che "le trattative per la conclusione del contratto in oggetto nonché la decisione di operare il finanziamento" avevano avuto luogo in Italia, come desumibile "dai verbali della seduta del CDA e della assemblea dei soci" della società finanziata "tenutesi presso la sede" di quest'ultima "alla presenza di un rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] ... ed aventi quale ordine del giorno il finanziamento in argomento". Infine sulla scorta della propria tesi secondo la quale il predetto contratto di finanziamento avrebbe dovuto essere sottoposto a registrazione "in totale esenzione" dall'imposta di registro, l’ Agenzia delle Entrate irrogava a carico di [OSCURATO:SOCIETA] - Banca di credito [OSCURATO:SOCIETA]. la sanzione per l'omessa registrazione prevista dall'art. 69 del d.P.R. n. 131, in misura pari al 120%. 1.3. L’ avviso di liquidazione suindicato veniva impugnato sia parte di [OSCURATO:SOCIETA] -Banca di credito [OSCURATO:SOCIETA]. che dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Venezia che riteneva legittimo tale avviso affermando che sussisteva, nel caso in esame, un’ ipotesi di abuso del diritto e che, pertanto, risultava dovuta l’ imposta sostitutiva sui finanziamenti ma, sul presupposto che l’ istituto di credito avesse agito, comunque, in buona fede, annullava le sanzioni; 2. A seguito degli appelli proposti da [OSCURATO:SOCIETA] - Banca di credito [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, con la sentenza n. 1349/22/2015, depositata in data 9 settembre 2015 e non notificata, annullava l’ avviso de quo, evidenziando chesoggetto obbligato agli adempimenti fiscali in merito al contratto di finanziamento in questione era la società che aveva operato il finanziamento e non, invece, la società finanziata, con la conseguenza che l’ avviso di liquidazione doveva essere emesso dalla Agenzia delle Entrate competente per territorio con riferimento alla società erogatrice del finanziamento e, quindi, dall'Agenzia delle Entrate - Direzione di Milano in quanto, per legge, tale società ([OSCURATO:SOCIETA].) era il soggetto passivo dell'imposta sostitutiva. 2.1. Secondo quanto è dato evincere dalla menzionata sentenza i giudici di appello ritenevano, comunque, di esaminare gli ulteriori motivi di impugnazione ivi formulati, precisando, in primo luogo, che la scelta delle parti contraenti di stipulare all'estero il contratto di finanziamento contestato dall'Ufficio nasceva dall’ intento di “neutralizzare i costi relativi all'imposta sostitutiva". Inoltre, i predetti giudici, dopo aver osservato che l'art. 15 d.P.R. n. 601/1973 pone a carico delle aziende ed istituti di credito l'obbligo alla corresponsione dell'imposta sostitutiva per tutti i contratti che hanno rilevanza all’ interno del territorio italiano, che l’ art. 17 dello stesso decreto dispone che gli enti che effettuano le operazioni di finanziamento hanno titolo di corrispondere, in luogo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative una imposta sostitutiva e che tali enti debbono, altresì, dichiarare le somme sulle quali deve essere commisurata detta imposta (art. 20 d.P.R. cit.) osservavano che il contratto in questione aveva rilevanza all'interno del territorio italiano in quanto era stato redatto con lo scopo primario di porre nella disponibilità della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. i mezzi finanziari indispensabili per la sua attività. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], esaminato il problema dell' abuso del diritto riteneva, quindi, che dall'esame della documentazione e dal comportamento adottato dalle società stipulanti il contratto di finanziamento era "emerso che lo scopo principale per la stesura del contratto all'estero era quello di beneficiare in termini evidentemente elusivi l'esonero dal pagamento dell'imposta sostitutiva da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]., con la conseguenza che alcun oneresarebbe poi stato al riguardo posto a carico della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].".Infine, i giudici d'appello osservavano che l'avviso di liquidazione oggetto del presente giudizio era scevro dei denunciati vizi procedimentali, fatta eccezione per quello inerente all’incompetenza dell'ufficio che lo aveva emesso, disponendone, pertanto, l’ annullamento. 3. L’ Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 4. [OSCURATO:SOCIETA] -Banca di credito [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. hanno resistito con controricorso, proponendo, entrambe, a loro volta ricorso incidentale condizionato. 5. La causa è stata trattata in pubblica udienza sulle conclusioni delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve, in via preliminare, darsi atto che [OSCURATO:SOCIETA] - Banca di credito [OSCURATO:SOCIETA]., con memoria in data 29 settembre 2023 ha chiestodichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi del comma 198 dell’art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 contestualmente depositando domanda di definizione agevolata con ricevute di trasmissione nonchè quietanza versamento F24 degli importi dovuti per la definizione e che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nel premettere che in quanto coobbligata la definizione perfezionata da parte di [OSCURATO:SOCIETA] produceva effetti anche nei propri confronti, ha chiesto anch’ essa dichiararsi estinto l’ intero giudizio. 2. Posto che l’ ufficio, presente in udienza, nulla ha dedotto e che non risulta intervenuto il diniego della suddetta istanza di definizione agevolata - che risulta ritualmente avanzata - va dichiarata l’ estinzione del giudizio ai sensi del comma 198 dell’art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, rimanendo le spese a carico di chi le ha anticipate, con la precisazione che, ai sensi dell’ art. 1, comma 202, leg. cit. la definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova anche in favore degli altrisoggetti coobbligati. 3. La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio; le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,
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