CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20355/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Riesame di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto diaccogliere il ricorso e di annullare l’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 26 settembre 2025, il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Catanzaro aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelaredella custodia in carcere per i reati di partecipazione ad associazione di stampomafioso (capo 1) e tentata estorsione pluriaggravata (capo 23).Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dal Giudice per leindagini preliminari, il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe intraneo alla locale di Crotone, in quantopersonalmente impegnato in attività estorsive; in particolare, sarebbe statoresponsabile, in concorso con il sodale [OSCURATO:PERSONA], della tentata estorsionein danno dell’esercizio commerciale “Unieuro” di Crotone.Il Tribunale di Catanzaro, a seguito di istanza di riesame presentatadall’indagato, con provvedimento del 30 ottobre 2025, ha annullato l’ordinanzaapplicativa della misura, limitatamente al reato di cui al capo 1, confermandola nelresto.2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del propriodifensore.2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen.Sostiene che il Tribunale non avrebbe «dato atto … nemmeno al fine diconfutarla, della memoria difensiva». Ne conseguirebbe il difetto di motivazione,avendo il Tribunale motivato «per relationem», senza spendere «una solaargomentazione autonoma» sulle argomentazioni della difesa.Il ricorrente sostiene che, in ogni caso, la motivazione del provvedimentoimpugnato non supererebbe le argomentazioni della difesa, che aveva contestatole dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e aveva evidenziato il «travisamento dellaprova relativa ai filmati».L’ordinanza impugnata, inoltre, sarebbe contradditoria, avendo il Tribunale,da un lato, posto in rilievo la presunta «provenienza della condotta da soggettiriconosciuti giudizialmente e socialmente come organici della ‘ndrangheta» e,dall’altro, annullato l’ordinanza applicativa della misura in ordine al reato di cui alcapo 1.Il ricorrente, sotto altro profilo, evidenzia la mancanza di riscontri alledichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che il Tribunale sarebbe incorso in «un viziodi travisamento» nel dare rilievo ai filmati acquisiti e, in particolare, nel ritenereche «la mera presenza degli indagati sul luogo, da sola, senza che venisse ripresoalcunché» fosse «sufficiente a integrare il reato».2.2. Con un secondo motivo (indicato nel ricorso 2.), «censura» la sussistenzadella «gravità indiziaria» in ordine al reato di cui al capo 23.Sostiene che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sarebbero «sospette»,in quanto rese non nell'immediatezza dei fatti e non spontaneamente. [OSCURATO:PERSONA],invero, avrebbe denunciato ai fatti solo a distanza di un mese dall'incontro conl'indagato e solo perché convocato.Secondo il ricorrente, l'indagato si sarebbe presentato nell'eserciziocommerciale solo per effettuare degli acquisti e per avanzare una richiesta dilavoro. La tesi difensiva troverebbe riscontro nelle «dichiarazioni rese da FabianoVincenzo, all'investigatore privato autorizzato» e da quelle rese dagli «altri duedipendenti del [OSCURATO:PERSONA], ovvero Strangio e Gigliarano», che non avevanomanifestato «preoccupazione a seguito delle visite del [OSCURATO:PERSONA]».Il ricorrente evidenzia che l’indagato, nel corso dell'interrogatorio di garanzia,aveva spiegato che, in relazione alla richiesta di lavoro, aveva fatto riferimentoallo zio della moglie, tale [OSCURATO:PERSONA] e non già a [OSCURATO:PERSONA], come ritenutodagli organi inquirenti. Si sarebbe, poi, fatto accompagnare dal [OSCURATO:PERSONA] perché«aveva necessità di un veicolo (il fiorino di [OSCURATO:PERSONA]) per trasportare(eventualmente) il televisore da 75 pollici, che mai sarebbe entrato nell'abitacolodella sua [OSCURATO:PERSONA]».Sotto altro profilo, il ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata sarebbecontraddittoria, avendo il Tribunale, da un lato, ritenuto che l'indagato abbiacommesso l'estorsione nell'interesse dell'associazione di stampo mafioso e sumandato di [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, annullato l'ordinanza applicativa dellamisura cautelare proprio con riferimento al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.2.3. Con un terzo motivo (indicato nel ricorso sempre 2.), deduce i vizi dimotivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192e 273 cod. proc. pen.Contesta la sussistenza degli elementi necessari integrare il delitto diestorsione tentata e «a sorreggere le aggravanti contestate». Sostiene, inparticolare, che il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che l’indagato non sarebbe«un appartenente ad un sodalizio criminale».2.4. Con un quarto motivo (indicato nel ricorso 3.), deduce i vizi dimotivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt.274, 275 e 292 cod. proc. pen.Lamenta la mancata applicazione della misura cautelare meno afflittiva degliarresti domiciliari, sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamentevalutato il ridimensionamento del quadro cautelare, a seguito dell'annullamentorelativo al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. Sotto altro profilo, sostiene che ilTribunale non avrebbe reso una motivazione specifica con riferimento allaposizione dell'indagato né avrebbe tenuto conto del «decorso di un lungo lasso ditempo dalle manifestazioni di partecipazione al sodalizio criminale».3. Il Procuratore generale ha presentato una memoria scritta, con la quale hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, ha presentato memoria, con laquale ha replicato alla memoria del Procuratore generale e ha chiestol’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.1.1. La prima censura del primo motivo è infondata, atteso che il Tribunaleha dato atto della memoria difensiva (cfr. pagina 1 dell’ordinanza) e ha dedicatoampio spazio a confutare le dichiarazioni rese dall'imputato e le argomentazionidifensive, comprese quelle basate sulle indagini difensive (cfr. pagine 3, 4 e 5dell’ordinanza). Il Tribunale ha risposto ai principali rilievi difensivi, ritenendoevidentemente assorbite le deduzioni del tutto incompatibili con la ricostruzionedei fatti ritenuta fondata e con le argomentazioni posti a sostegno di talericostruzione. Va d'altronde ricordato che «il giudice del gravame non è tenuto acompiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere inesame dettagliatamente tutte le risultanze, essendo invece sufficiente che, ancheragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fattodecisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzionidifensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamenteincompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021,Depretis, Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv.277593).1.2. Le residue censure del primo motivo e il secondo motivo sonoinammissibili.Il ricorrente, invero, ha articolato alcune censure che non evidenziano alcunaeffettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicitàemergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una nonconsentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sullaricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017,Patalano).Al riguardo, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllodi legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere direvisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lospessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettivedell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudiceper le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscrittoall'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizionedelle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza diillogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al finegiustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv.269438). Deve essere ribadito che esula «dai poteri della Corte di cassazionequello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione,la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possaintegrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ilricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n.22242 del 27/01/2011, Scibè).Va evidenziato che, in ogni caso, il Tribunale, in ordine alla sussistenza deigravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ha motivato in manieraadeguata, coerente e senza incorrere in alcun vizio logico (cfr. pagine 2 e ss.dell’ordinanza impugnata).Va, peraltro, rilevato che la gran parte delle deduzioni del ricorrente sonomeramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame,disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congruae completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 3 e 4 dell’ordinanzaimpugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.Il Tribunale, in particolare, ha fornito logica e precisa risposta in ordine aidubbi mossi dalla difesa alla spontaneità delle dichiarazioni rese dalla personaoffesa, evidenziando, peraltro, che non emergeva e né era stata allegata daidifensori alcuna fondata ragione per la quale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dire il falso,«ascrivendo i fatti descritti a soggetti con i quali non aveva alcun rapportopregresso, finanche di superficiale conoscenza». Tanto più nei confronti «di PaceDomenico, asseritamente recatosi presso l'esercizio commerciale ora peracquistare un televisore e ora per avanzare al querelante una richiesta diassunzione lavorativa». Il Tribunale ha adeguatamente risposto anche allededuzioni difensive relative alla diversa ricostruzione dei fatti fornita dalla parte,all’identificazione del [OSCURATO:PERSONA] e alle dichiarazioni al difensore dal dipendente FabianoVincenzo (cfr. pagina 4 dell’ordinanza).Alcuna contraddizione vi è con riferimento all’annullamento per il reato di cuiall’art. 416-bis cod. pen., contestato nell’ambito del presente procedimento, attesoche il Tribunale ha dato rilievo al fatto che, dal compendio acquisito, emergevache il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] erano stati già giudicati intranei all'articolazione mafiosaoperante in territorio crotonese (a carico dei due risultavano condanne definitiveper il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., nel medesimo contesto criminalecrotonese nell'ambito dell'operazione c.d. Perseus).Del tutto generica e poco chiara è la deduzione relativa al «vizio ditravisamento», nel quale i giudici di merito sarebbero incorsi, nel dare rilievo aifilmati acquisiti.Al riguardo, va ricordato che il vizio di “travisamento della prova” chiama incausa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto alprocesso e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dallamotivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono lefigure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancatavalutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione diuna prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo “significante” (cd.travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisitaal processo (cd. travisamento per invenzione). I questi casi non si tratta direinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini delladecisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr., tra le altre, Sez. 5,n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Invero, il vizio “travisamentodella prova” «vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verificadell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio neitermini di una “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del“significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nelmerito dell'elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv.283370; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n.36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605).Ebbene, appare evidente che, nel caso in esame, il ricorrente non deducaalcun effettivo travisamento di prova, in nessuna delle tre forme esposte, magenericamente contesti il rilievo riconosciuto dai giudici di merito ai filmatiacquisiti.1.3. Il terzo motivo è inammissibile.Il ricorrente, invero, si limita a formulare delle deduzioni del tutto generichee assertive. Va, in ogni caso, evidenziato che il Tribunale ha adeguatamentemotivato sia in ordine la configurazione del reato di estorsione tentata che inordine all'aggravante (cfr. pagine 5 e 6 dell'ordinanza impugnata). Quanto allacensura con la quale il ricorrente sostiene che il giudice del riesame avrebbetrascurato il fatto che l’indagato non sarebbe «un appartenente ad un sodaliziocriminale», va rilevato che essa si presenta non solo intrinsecamente generica, mapure priva della necessaria specificità estrinseca, non confrontandosi con leargomentazioni spese dal Tribunale, che ha dato rilievo al fatto che, dagli atti,emergeva che, con sentenza passata in giudicato, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] erano statigià giudicati intranei all'articolazione mafiosa operante in territorio crotonese.1.4. Il quarto motivo è infondato.Il Tribunale, invero, ha reso, con riferimento alla specifica posizione del [OSCURATO:PERSONA],una motivazione ampia e congrua in ordine alle esigenze cautelari, affrontandoanche i profili evidenziati dal ricorrente.In primo luogo, ha evidenziato che i fatti non risultavano «affatto remoti dalpunto di vista temporale» (la tentata estorsione, infatti, risale al marzo 2024).Ha poi valutato anche l’incidenza dell’annullamento per il reato di cui all’art.416-bis cod. pen. sulle esigenze cautelari. In particolare, ha ritenuto che il venirmeno del reato associativo contestato nel presente procedimento non incidesse inmaniera tale da portare a una rivisitazione della prognosi di recidiva e a unasostituzione della misura applicata, pervenendo a tale conclusione all’esito diun’ampia valutazione, diffusamente esposta nella motivazione. Il Tribunale havalorizzato la gravità concreta del fatto per cui si procede e l’elevato allarmesociale che esso esprime, ritenuti sintomatici dell’inclinazione criminale edell’indole prevaricatrice del ricorrente, evidenziando come costui, subito dopoavere terminato l’espiazione della pena, si sia reso partecipe di un episodiodelittuoso funzionale al controllo del territorio da parte della criminalità. Talielementi sono stati letti unitamente ai precedenti penali, tra cui una condannadefinitiva per associazione mafiosa a pena particolarmente elevata, reputatiindicativi di una personalità connotata in senso nettamente negativo e dellamancata dissociazione da un contesto di vita mafioso, nonostante il lungo periododi detenzione sofferto. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che la disinvoltura,l’intraprendenza e la spregiudicatezza manifestate nella condotta, unitamente allareiterazione dei comportamenti illeciti dopo pregresse espiazioni, denotasseroun’adesione meramente formale al percorso rieducativo e una capacità distrumentalizzare le opportunità offerte, senza effettivo abbandono delle condottedevianti. Ne ha quindi tratto la conclusione circa la persistente indifferenza aiprecetti normativi e l’incapacità di autocontrollo rispetto alle pulsioni illecite,espressive di una stabile adesione alle logiche mafiose, con conseguente inidoneitàdi misure diverse da quella custodiale carceraria, ritenuta l’unica capace difronteggiare il concreto pericolo di recidiva.2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 17 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]