CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 45064/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14 aprile 2022 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso — nel quale viene dedotto vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione ex art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990 - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. Il ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi vizio di motivazione in ordine a sentenza di appello emessa a seguito di concordato con rinuncia dei motivi di appello e accordo sulla determinazione della pena, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso detta sentenza. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. II, n. 30990 del 1°/6/2018, Rv. 272969). Neppure ricorre nella specie una ipotesi di determinazione della pena contra legem (deducibile anche in ipotesi di "patteggiamento sulla pena": Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), poiché il reato di cui all'art. 73, primo comma, d.P.R. n.309/1990 è punito con la pena fino a venti anni di reclusione e quella inflitta all'imputato - anni quattro e mesi sei di reclusione - risulta inferiore al minimo edittale (anni sei), avendo il giudice di merito riconosciuto le circostanze attenuanti generiche - prevalenti rispetto all'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. cit. - e la diminuente per il rito abbreviato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2022 Il consigl